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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 22 del 21 febbraio 2014


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 11 febbraio 2014

Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6, così come modificato dal Regolamento (UE) n.1310 del 17.12.2013. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, così come modificato dal DM 15414 del 10.12.2013, in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2014.

Nota per la trasparenza:

Il provvedimento fornisce disposizioni regionali applicative per l'anno 2014 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (CE) n. 73/2009, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1310 del 17.12.2013, sulla base delle indicazioni nazionali individuate dal DM 30125 del 22 dicembre 2009 e smi e del DM 15414 del 10.12.2013. Sono qui stabilite, negli allegati A e B, le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2014 che devono essere applicate da tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti della PAC, di indennità, pagamenti agroambientali e silvoambientali, definiti ai sensi del Regolamento sullo sviluppo rurale n. 1698/2005, nonché dei soggetti beneficiari di pagamenti relativi ad alcuni programmi di sostegno della vigente OCM vino.

 

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono "baseline" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 sullo sviluppo rurale.

Inoltre, Atti, Norme e Standard di Condizionalità sono presupposto per il riconoscimento dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2014 sono dettagliati nei due allegati al presente provvedimento: il primo (Allegato A) riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo (Allegato B) è relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione valevole a partire dal 1° gennaio 2014 nella Regione del Veneto.

La struttura dell'Allegato A edell'Allegato B della presente deliberazione deriva anche per l'anno 2014 direttamente dal DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, tenendo conto di tutte le modifiche normative avvenute con l'approvazione del DM 15414 del 10.12 attraverso cui sono stati modificati gli Atti B9, B11 e lo Standard 5.2 di Condizionalità.

Inoltre, il provvedimento di attuazione della Condizionalità per l'anno 2014 tiene altresì conto, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sia degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito regionale, sia dei nuovi regolamenti sulla PAC e sullo sviluppo rurale approvati il 17 dicembre 2013.

Infatti, i contenuti dell'Allegato A edell'Allegato B della presente deliberazione tengono conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020, ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1310 del 17 dicembre 2013, il quale stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione all'anno 2014 e modifica anche il Regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 1310/2013 modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009; tale modifica è prevista all'articolo 6 "Modifiche del regolamento (CE) n. 73/2009", punto 20), in cui si riporta che: "gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato II, punti 2 e 3, del presente regolamento".

Per quanto riguarda i CGO, le principali modifiche apportate dal Regolamento di transizione (Reg. (UE) n. 1310/2013) hanno riguardato l'Atto A2, inerente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Tale Atto è stato stralciato dall'elenco dei CGO e viene ora ricompreso nelle BCAA denominandolo Standard 5.3, in coerenza con quanto stabilito dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1310/2013 (a causa dell'entrata in vigore già dal 22 dicembre 2013 della parte abrogativa di cui all'art. 22, comma secondo, della direttiva (CE) n. 2000/60, che interessa la direttiva n. 80/68/CEE "concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose"). La protezione delle acque sotterranee viene quindi spostata dall'allegato II all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009, a partire dal 22 dicembre 2013.

Anche l'Atto B9 ha subito modifiche, in virtù di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1310/2013, che prevede di dare applicazione all'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con esclusivo riferimento a quanto dettagliato nella prima e seconda frase, del testo qui integralmente riportato: "I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014". Ne consegue che, sulla base delle disposizioni del Regolamento transitorio applicate alla Condizionalità per l'anno 2014, si conferma l'obbligo di applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria conformemente all'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e delle indicazioni riportate in etichetta, mentre i principi generali di difesa integrata, pur diventando obblighi di legge dal 1° gennaio 2014, non condizionano il recepimento del pagamento diretto.

Per quanto riguarda le BCAA, le modifiche più importanti intervenute in sede nazionale hanno riguardato l'applicazione dello Standard 5.2 di Condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua". In particolare, a seguito delle modifiche che il MIPAAF ha apportato allo Standard 5.2 nel corso del 2013 con il DM 15414 del 10.12.2013, è stato stabilito che il limite di rispetto del divieto di fertilizzazione non può essere inferiore a 5 metri in fregio a tutti i corsi d'acqua, indipendentemente dalla classificazione di vulnerabilità ai nitrati degli ambiti territoriali pertinenti. Inoltre, laddove prevista, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati, individuando una serie di specifiche classi di stato. Per questo motivo, nel presente provvedimento viene previsto anche di incaricare il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse a rendere disponibile l'aggiornamento dell'elenco dei corpi idrici soggetti all'obbligo previsto dallo Standard 5.2 di Condizionalità di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, per tener conto delle modifiche approvate con il DM 15414 del 10.12.2013;

Altra importante modifica è stata l'inserimento ex novo dello Standard denominato 5.3 "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola", che ha mantenuto gli stessi contenuti dell'Atto A2, in coerenza con quanto stabilito dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1310/2013.

Le modifiche sopra riportate, avvenute a seguito della pubblicazione Regolamento di transizione (UE) n. 1310/2013, non sono contenute nel decreto ministeriale 15414 del 10 dicembre 2013, ancora in corso di registrazione e di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per questo motivo, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inviato una nota ufficiale in data 29 gennaio 2014 (protocollo n. 2176), invitando le Regioni a procedere alla presentazione del recepimento della Condizionalità valevole per l'anno 2014 recependo direttamente anche le modifiche previste dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 nelle rispettive proposte di deliberazione.

Sulla base del Decreto Ministeriale in oggetto e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM - i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità.

Conseguentemente a tale provvedimento, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l'anno 2014, potrà approvare il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori, Norme e Standard, che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2014.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, rendendole applicative per il corrente anno solare, si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità, così come definite nell'Allegato A e nell'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità alla vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e le sue successive modifiche e integrazioni, che sostituisce il Regolamento n. 1782/2003 e che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 smi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e smi, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della Condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e smi relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il DM del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5, che detta disposizioni sull'applicazione della Condizionalità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea Ref. Ares(2010) 938724 - 13/12/2010, che rileva che il Regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103 quater Regolamento (CE) n. 1234/2007), non stabilisce per i beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l'esclusione dei pagamenti agroambientali erogati ¿ da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la Condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che al titolo VI "Condizionalità" definisce le nuove regole di Condizionalità, ed entra in vigore dal 1° gennaio 2014 con le eccezioni previste all'art.121, par. 2;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 con le eccezioni previste all'art. 232;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" così come integrato dal successivo DM 13 maggio 2011, n. 10346, dal DM 27417 del 22 dicembre 2011, e dal DM 15414 del 10 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011, la quale ha fornito a livello regionale le disposizioni applicative per l'anno 2012 in materia di Condizionalità e la successiva DGR n. 51 del 21 gennaio 2013, con la quale sono state approvate per l'anno 2013 le disposizioni degli Atti di Condizionalità che hanno subito modifica (Atti A1, A2, A5 A6, A7, A8, B9, B11), nonché sono staticonfermati sempre per l'anno 2013 i restanti Atti, Norme e Standard non soggetti a modifica e già approvati con DGR n. 2462/2011;

CONSIDERATE le modifiche e le integrazioni al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 riguardanti gli Atti B9 e B11 e lo Standard 5.2 di Condizionalità discusse ed approvate nell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 ottobre 2013 e contenute nel DM 15414 del 10.12.2013;

DATO ATTO che gli impegni dell'agricoltore riportati nell'allegato A e B del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1310 del 17 dicembre 2013;

VISTA la nota ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 gennaio 2014 (prot. n. 2176), con la quale si invitano le Regioni a recepire, nei rispettivi provvedimenti regionali in materia di Condizionalità le modifiche avvenute a seguito della pubblicazione del Regolamento di transizione (UE) n. 1310/2013 e che non sono contenute nel decreto ministeriale 15414 del 10 dicembre 2013;

CONSIDERATO che ai sensi del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, e agli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009, le Regioni e Province autonome devono definire, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2014, in base agli Atti elencati nell'Allegato 1 ed alle Norme e agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'Allegato 2 al decreto 30125/2009 e smi;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del DM 30125 del 22/12/2009 e smi, che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MIPAAF le proprie bozze di lavoro, al fine di armonizzare le proprie bozze regionali di Condizionalità con le disposizioni del decreto ministeriale di Condizionalità;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2014, del regime di Condizionalità per la Regione del Veneto, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori delle Norme e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;

DATO ATTO che solo in data 29 gennaio 2014 la Regione del Veneto ha ricevuto l'invito da parte del MIPAAF a provvedere alla stesura del provvedimento per l'anno 2014, indipendentemente dalla non ancora avvenuta pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DM 15414/2013, inserendo anche le modifiche avvenute a seguito della pubblicazione del Regolamento di transizione (UE) n. 1310/2013, non comprese nel richiamato DM;

DATO ATTO che con le modifiche apportate con il DM 15414 del 10.12.2013 allo Standard 5.2 di Condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, e che risulta altresì stabilito il rispetto del limite di fertilizzazione azotata, organica e chimica in fregio a qualsiasi corso d'acqua del territorio regionale;

delibera

1.    di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e smi, per l'anno 2014, si applicano:

a)        ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b)         ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

c)        ai beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino;

2.    di dare atto che le disposizioni di cui al Capo III - Disposizioni Specifiche per lo Sviluppo Rurale del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e smi, si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno previste dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e smi, nonché alle misure di sostegno definite all'articolo 6 e all'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e smi;

3.    di dare atto che ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, articolo 2, comma 1, si intende per:

a)    "Atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al richiamato DM;

b)    "Norma": l'insieme degli Standard come definiti dall'Allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09;

c)    "Standard": le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al DM 30125/2009 e smi;

4.    di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di Atti, Norme e Standard, sono di seguito indicate:

a)    superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b)    superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c)    pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

d)    oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

e)    vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

f)   qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno dell'OCM vino per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione;

5.    di dare atto che il Regolamento di transizione (UE) n. 1310/2013 per l'anno 2014, per quanto concerne il regime di Condizionalità, prevede che:

-       all'articolo 4: "Applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2014" punto a), in deroga al Regolamento (UE) n. 1305/2013, che, per l'anno 2014, per gli articoli 28, 29, 30 e 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 si legge come riferimento agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e agli allegati II e III di quest'ultimo;

-       all'articolo 8 "Modifiche del regolamento UE n. 1306/2013" la modifica dell'art. 121 "Entrata in vigore e applicazione" del Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilendo, tra l'altro, che anche il titolo VI "Condizionalità" entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015;

-       all'allegato II, siano elencate le modifiche agli allegati II e III del Regolamento (CE) 73/2009;

6.    di approvare, per quanto esposto in premessa, l'Allegato A, elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014, a norma dell'art. 5 e dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 73/2009, conformemente a quanto disposto, per l'anno 2014, dall'Allegato II al Regolamento di transizione (UE) n. 1310/2013;

7.    di approvare, per quanto esposto in premessa, l'Allegato B,elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014 a norma dell'art. 56 e dell'allegato III al Regolamento (CE) n. 73/2009, conformemente a quanto disposto ,per l'anno 2014, dall'Allegato II al Regolamento di transizione (UE) n. 1310/2013;

8.    di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e smi, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2014;

9.    di prevedere che l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA adotti, in accordo con la Sezione Agroambiente ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2014, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti dei citati Allegati A e B, di cui ai precedenti punti 6 e 7, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo di Atti, Norme e Standard;

10.  di incaricare il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse di rendere disponibile l'aggiornamento dell'elenco dei corpi idrici soggetti all'obbligo previsto dallo Standard 5.2 di Condizionalità di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, per tener conto delle modifiche approvate con il DM 15414 del 10.12.2013;

11.  di incaricare il Direttore della Sezione Agroambiente del successivo eventuale perfezionamento degli Allegati A e B, di cui ai precedenti punti 6 e 7, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2014;

12.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.  di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

14.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

104_AllegatoA_268612.pdf
104_AllegatoB_268612.pdf

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