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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 04 marzo 2014


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 11 febbraio 2014

Comunità montana della Valle del Boite. Nomina Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

Nota per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si propone la nomina di un Commissario straordinario per la Comunità montana della Valle del Boite, in relazione all'accertata impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi statutari della stessa, con il conseguente impedimento sia delle attività di gestione ordinaria, sia di quelle a carattere straordinario, connesse con gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

 

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", - ovvero l'ambito delle preesistenti Comunità montane - la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La legge ha definito tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di determinare la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge facevano parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere autonomamente dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2).

Nel definire le funzioni delle unioni montane, l'articolo 5 della l.r. 40/2012 ha inoltre stabilito che le stesse - oltre che a svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni che ne fanno parte, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali - succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, con il comma 6 dell'art. 3, la legge ha stabilito che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.

Successivamente all'approvazione della legge, con deliberazione n. 2651 del 18 dicembre 2012, la Giunta regionale ha dettato - conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 - le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane".

Inoltre, in considerazione della criticità delle operazioni di "passaggio" dalle preesistenti Comunità Montane alle neo costituite Unioni montane, con successiva d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013, a integrazione delle sopra citate disposizioni operative di cui alla d.g.r. 2651/2012, nonché in attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della stessa legge, la Regione ha emanato alcune specifiche disposizioni, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle competenze attribuite alle Regioni dal D.Lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali) in materia di Comunità montane, con particolare riguardo alla necessità di vigilare sul corretto funzionamento dei relativi organi, e tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 12/72"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i dpr 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" in ordine all'esercizio delle funzioni di controllo sugli enti, si prospetta la necessità di valutare l'avvio delle procedure di nomina di un Commissario con riferimento alla Comunità montana della Valle del Boite, in relazione ai fatti e alle situazioni che vengono di seguito esposti.

Con nota n. 62 del 9 gennaio 2014 (Prot. n. 9356 del 10.1.2014) trasmessa dal Segretario Generale della Comunità montana della Valle Del Boite, - successivamente integrata dalla nota n. 396 del 6 febbraio 2014 - la Regione del Veneto è stata posta formalmente a conoscenza dei seguenti fatti:

  • che, a seguito del decesso del Presidente della Comunità montana, avvenuto nel 2013, il Vicepresidente della stessa ne aveva assunto le funzioni, come stabilito dalle disposizioni statutarie;
  • che in data 29 novembre 2013, lo stesso vicepresidente ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute.

Ciò comporta, ai sensi delle norme dello statuto, la decadenza dell'intera Giunta oltre che del presidente - in questo caso vicario - della Comunità montana stessa, con la conseguente impossibilità di funzionamento dei suoi organi esecutivi e del regolare svolgimento delle attività d'istituto.

In tale situazione appare evidente che la eventuale ricostituzione degli organi decaduti, mediante una nuova elezione degli stessi da parte dell'assemblea, appare problematica, sia in considerazione della formalizzazione del recesso dalla Comunità montana, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della l.r. 40/2012, del Comune di Cortina d'Ampezzo, sia del fatto che gli amministratori attuali sono a fine mandato, a fronte dell'imminenza delle elezioni comunali programmate nella primavera del 2014.

Le sopra citate criticità inoltre, configgono sia con la necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, di carattere ordinario, sia con la necessità di completare in tempi brevi le procedure di estinzione della Comunità montana - contestuali alla costituzione della nuova unione montana, il cui ambito è stato formalizzato con d.g.r. 771/2013 - e in particolare i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

In ragione di ciò appare estremamente opportuno - in virtù delle attribuzioni e delle competenze generali della Regione stabilite dal Testo Unico Enti Locali e dalla l.r. 11/2001, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della l.r. 40/202 - procedere per la succitata Comunità montana alla nomina di un Commissario straordinario, con l'incarico di provvedere a:

  • adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
  • ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
  • elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento all'Unione montana subentrante delle funzioni già esercitate dalla comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con d.g.r. 2836/2013 - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, con particolare riguardo ai comuni che hanno esercitato il diritto di recesso;
  • adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propria d.g.r. n. 2836/2013, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti successivi all'estinzione della Comunità montana.

Si ritiene di fissare la durata del commissariamento - necessaria per il completamento degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione - in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative.

Ora, in considerazione del ruolo e degli incarichi che detto Commissario dovrà svolgere con la massima efficacia ed efficienza, onde conseguire in tempi brevi i risultati previsti, si ritiene che il profilo professionale, oltre che attestare una competenza nel campo amministrativo maturata in particolare nel ruolo di amministratore di enti locali (Comunità montana, Comune) debba prevedere una capacità relazionale e nella gestione dei rapporti in grado di consentire una idonea attività di mediazione fra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione commissariale.

Tenuto conto di ciò, si propone di individuare quale Commissario straordinario per la Comunità montana Valle del Boite l'arch. Domenico Belfi, il quale, per il profilo e l'esperienza professionale maturata - accertata sulla base del relativo curriculum agli atti dell'amministrazione regionale - appare in grado di presidiare il ruolo e garantire il soddisfacimento delle funzioni e delle attività che la presente deliberazione pone in capo al commissario.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario individuato - che si avvarranno operativamente delle strutture della Comunità Montana - potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale, salvo il caso in cui ciò sia incompatibile con la sua attuale posizione contrattuale oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso; la misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali.

In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere, e all'impegno e alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto da un lato delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%)), e dall'altro delle attività ricognitive già in parte svolte, con riferimento alla succitata Comunità montana, a seguito del Commissariamento ad acta a suo tempo disposto, con d.g.r. 3687/2008, al fine di governare le operazioni necessarie al passaggio al regime normativo previsto dalla lettera d), comma 20 dell'articolo 2 della legge 244/2007.

Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di € 1.045,82, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate, nonché di una ulteriore riduzione del 25%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti locali);

VISTA la l.r. 11/72"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i dpr 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11";

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 6;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata legge con cui si stabilisce che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario straordinario;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013 con la quale sono state emanate alcune specifiche disposizioni, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

CONSIDERATA la necessità di avviare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, le procedure di nomina di un Commissario straordinario con riferimento alla Comunità montana della Valle del Boite;

delibera

1.       Di prendere atto, in relazione alle motivazioni evidenziate nelle premesse alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi statutari della Comunità Montana Valle del Boite, costituitasi ai sensi della l.r. 19/92, con il conseguente impedimento sia delle attività di gestione ordinaria, sia di quelle a carattere straordinario, connesse con gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

2.       Di nominare, in relazione a quanto riportato al punto 1. e ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, un Commissario straordinario, attribuendo allo stesso le seguenti funzioni e compiti :

  • adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
  • ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
  • elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento all'Unione montana subentrante delle funzioni già esercitate dalla comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con d.g.r. 2836/2013 - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, con particolare riguardo ai comuni che hanno esercitato il diritto di recesso;
  • adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propria d.g.r. n. 2836/2013, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti successivi all'estinzione della Comunità montana.

3.       Di individuare l'arch. Domenico Belfi quale Commissario straordinario per la Comunità montana della Valle del Boite, del quale è stata accertata - sulla base del curriculum agli atti della competente struttura regionale - , l'idoneità sotto il profilo professionale in relazione ai compiti richiesti, la diretta disponibilità e l'inesistenza di incompatibilità.

4.       Di stabilire la durata del commissariamento in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative.

5.       Di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al commissario individuato - che si avvarrà operativamente delle strutture delle Comunità Montane - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dallo stesso una espressa rinuncia, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di € 1.045,82 con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili.

6.       Di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano dello svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione.

7.       Di informare il Consiglio regionale della nomina e dei compiti del Commissario Straordinario.

8.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9.       Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. nonché la comunicazione ai Presidenti delle Comunità montane e ai Sindaci dei Comuni che le compongono, inclusi quelli dei Comuni che hanno esercitato il diritto di recesso dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/2012.

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