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Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 11 febbraio 2014
Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane. Approvazione secondo stralcio - Ambiti territoriali Grappa e Prealpi trevigiane. L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5. Deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013.
Nota per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede ad approvare, a seguito dell'acquisizione del parere della prima Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, il piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane (2° stralcio), riguardante gli ambiti territoriali del Grappa e delle Prealpi trevigiane, secondo le procedure previste dall'art. 3 comma 5 della L.R. 4072012 "Norme in materia di Unioni montane".
L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.
In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.
La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:
Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.
Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, sulla base delle seguenti procedure:
Con la medesima deliberazione si stabiliva che, sulla base delle proposte pervenute nei termini fissati, la Giunta regionale approvasse un Piano di riordino territoriale, - sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - con cui procedere alla eventuale rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.
I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, sono stati tradotti in un primo atto deliberativo, la d.g.r. 771/2012, con il quale la Giunta ha provveduto ad approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012.
In particolare, con la sopra citata d.g.r. 771/2012, si è provveduto a:
Inoltre, con la medesima deliberazione è stato stabilito che, con successivi atti della Giunta regionale si sarebbe provveduto a completare - con riferimento al territorio montano e pedemontano non interessato dal primo stralcio del Piano di riordino - l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.
Fra gli ambiti per i quali, al momento dell'approvazione della d.g.r. 771/2012, non erano ancora state individuate a livello territoriale idonee soluzioni organizzative erano ricompresi in particolare, con differenti motivazioni, gli ambiti, inclusi nella Provincia di Treviso, delle Comunità montane del Grappa e delle Prealpi Trevigiane.
Ora poiché, a seguito della definizione di opportune attività di concertazione fra gli enti locali coinvolti, anche con il ruolo di mediazione e indirizzo della Regione attraverso incontri e riunioni, sono state avanzate formalmente per i due ambiti delle proposte organizzative che appaiono idonee a soddisfare le esigenze e le finalità della legge regionale, si ritiene opportuno - poiché dette proposte configurano delle rimodulazioni degli ambiti predeterminati dalla l.r. 40/2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge stessa - valutarle e proporne l'inserimento in un ulteriore stralcio di piano di riordino.
1) Ambito CM del Grappa
Numero dei comuni
8
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.
2
Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.
1
Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.
5
Il Comune di Pederobba, con propria deliberazione consiliare n. 36 del 4 luglio 2013, ha richiesto alla Giunta regionale, d'intesa con il comune di Valdobbiadene e con il comune di Vidor - attualmente facenti parte della Comunità montana delle Prealpi Trevigiane - ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012, la costituzione di un nuovo ambito territoriale fra Valdobbiadene, Vidor e Pederobba, afferente al massiccio del Cesen (che ne costituisce l'elemento geografico-territoriale unificante), su cui costituire l'"Unione montana del Cesen".
Contestualmente, con deliberazione n. 35 del 4 luglio 2013, lo stesso Comune di Pederobba, la cui popolazione è superiore a 5.000 abitanti, ha deliberato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 40/2012, il recesso dalla Comunità montana del Grappa.
I rimanenti Comuni dell'ambito territoriale del Grappa hanno invece deliberato in ordine alla conferma dell'appartenenza all'ambito Grappa, provvedendo, con i seguenti atti deliberativi consiliari, alla nomina dei consiglieri dell'Unione montana, ai sensi di quanto previsto dall' art. 7 della l.r. 40/2012.
Pertanto, alla luce delle volontà espresse dai Comuni dell'ambito, ed in particolare dal Comune di Pederobba, si ritiene di poter ridefinire l'ambito CM del Grappa, limitandone il territorio ai Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno, sui quali costituire l'Unione montana del Grappa; contestualmente di autorizzare il Comune di Pederobba a costituire, assieme ai Comuni del limitrofo ambito Prealpi Trevigiane di Valdobbiadene e Vidor, un ambito montano rimodulato ai sensi di quanto previsto dal'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012.
2) Ambito CM delle Prealpi Trevigiane
16
7
4
Si tratta di un ambito territoriale molto difficile da ricondurre ad ambito omogeneo per l'espletamento associato di funzioni fondamentali dei comuni, per i seguenti motivi:
Alla luce di ciò, con la d.g.r. 771/2012 (Piano di riordino - primo stralcio) nel prendere atto delle criticità e dei processi in atto, non si è proceduto all'individuazione di uno o più ambiti omogenei, per la costituzione di Unioni montane, rinviando tale decisione a un successivo provvedimento, onde consentire agli enti territorialmente interessati di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.
Alla data attuale, sulla base delle proposte e delle richieste ufficialmente pervenute alla Regione per quanto riguarda l'ambito, e sulla base delle successive attività di coordinamento promosse dalla Regione stessa mediante incontri e riunioni formali, è possibile individuare sul territorio, da ovest a est, le situazioni di seguito descritte.
a) Comune di Segusino
Il Comune di Segusino, all'estremo ovest del territorio della Comunità montana Prealpi-Trevigiane, ha formalmente richiesto l'adesione all'ambito territoriale contermine - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 40/2012 - ovvero all'Ambito CM Feltrina.
Ciò appare motivato dal fatto che tale territorio comunale è orientato strategicamente verso l'asse feltrino-bellunese, al cui territorio apparteneva già fino al 1993.
In relazione a ciò, con d.g.r. 771/2013 (1° stralcio piano di riordino) si è approvato l'allargamento dell'ambito del Feltrino, includendovi anche il territorio di Segusino.
Tale scelta è stata formalizzata con la delibera comunale di nomina dei rappresentanti del Comune di Segusino per la partecipazione al Consiglio dell'Unione del Feltrino.
b) Nuovo ambito "Unione montana del Cesen"
Con proprie deliberazioni assunte a maggioranza, il comune di Valdobbiadene, il comune di Vidor e il comune di Pederobba (appartenente all'ambito della CM Grappa) hanno proposto alla Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012, di costituire un nuovo ambito territoriale, afferente al massiccio del Cesen su cui costituire l'Unione montana del Cesen.
Inoltre, ai sensi di quanto consentito dall'art. 7 della l.r. 40/2012, il comune di Valdobbiadene, con la deliberazione di cui sopra, ha deciso di recedere dalla Comunità montana Prealpi Trevigiane, mentre il comune di Pederobba ha a sua volta deliberato il recesso dalla Comunità montana del Grappa..
L'ambito territoriale proposto appare omogeneo sotto il profilo demografico, territoriale (fattore unificante il riferimento al massiccio del Cesen) e socio-economico, possedendo pertanto - considerata anche la formale volontà delle comunità locali - le caratteristiche per essere riconosciuto come ambito autonomo.
c) Ambito territoriale per la gestione associata di funzioni e servizi comunali "Quartiere del Piave e del Feletto". Situazione dei Comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo.
La proposta, che non riguarda in senso stretto la procedura di costituzione di Unione montana ai sensi della l.r. 40/2012, formalizzata attraverso atti dei comuni interessati e valutata anche alla luce di incontri di verifica e coordinamento fra la Regione e gli amministratori degli enti interessati, su richiesta di questi ultimi, è così articolata:
- i sei comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo (appartenenti alla Comunità montana Prealpi trevigiane), Moriago della Battaglia, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia hanno proposto - con deliberazione n. 47 del 10.12.2012 del Comune di Pieve di Soligo in qualità di soggetto referente coordinatore dell'iniziativa - l'ambito "Quartiere del Piave e del Feletto" quale dimensione ottimale e omogenea per il riordino del territorio, in relazione a quanto previsto dalla l.r. 18/2012, per l'esercizio associato delle funzioni comunali alla luce di una serie di considerazioni di natura tecnica:
- il comune di Pieve di Soligo e il Comune di Farra di Soligo, entrambi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, hanno formalmente deliberato il recesso dalla Comunità montana delle Prealpi Trevigiane, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 40/2012, con l'obiettivo di partecipare alla costituzione, fra i sei comuni sopra citati, di una Unione di comuni ex art. 32 T.U.E.L. per la gestione associata dei servizi comunali;
- il comune di Refrontolo, avendo popolazione inferiore a 3.000 abitanti, - e non potendo quindi autonomamente deliberare in ordine al recesso ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/2012, diversamente dai comuni di Pieve di Soligo e Farra di Soligo - ha chiesto alla Regione, nell'ambito del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti delle Unioni montane, di poter recedere comunque dalla Comunità montana, ai fini della "ricollocazione" nell'ambito territoriale associativo "Quartiere del Piave e del Feletto" e della costituzione della futura Unione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.
Ora, sotto il profilo generale, la norma regionale citata (art. 7 l.r. 40/2012) prevede la possibilità per i Comuni al di sopra dei 5.000 di poter recedere, autonomamente e senza ulteriori passaggi procedurali - se non il rispetto del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge - dalla Comunità montana di appartenenza, non enunciandosi peraltro in maniera esplicita il divieto di poter esperire - previa formale richiesta alla Regione - un'analoga procedura anche per gli altri comuni.
Si ritiene in ogni caso che la richiesta di recesso di Refrontolo dalla Comunità montana non vada inquadrata nell'ambito dell'applicazione dell'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012, e che la decisione del comune di uscire dalla propria Comunità montana vada quindi configurata non come richiesta di essere autorizzato a recedere, bensì come proposta di rideterminazione del relativo ambito territoriale ex art. 3 comma 5 della stessa legge da approvarsi a cura della Giunta regionale.
La proposta relativa al Comune di Refrontolo - la cui popolazione è inferiore a 5.000 abitanti - basa pertanto la sua sostenibilità su una procedura di ricollocazione del comune stesso in un diverso ambito associativo, che può considerarsi accoglibile ove inserita, a fronte di specifiche e oggettive motivazioni, nell'ambito dei piani di riordino previsti dalla l.r. 40/2012, proprio allo scopo di disciplinare la gestione associata delle funzioni dei comuni nei casi di "difformità" dagli ambiti individuati dall'art. 3 della legge.
Si ritiene a tale riguardo che l'esercizio - seppure in misura limitata - discrezionale della Giunta nella elaborazione delle proposte di riordino debba essere finalizzato a ricercare soluzioni sostenibili nel perseguimento delle finalità della legge, particolarmente nelle situazioni ove, a motivo della particolare collocazione territoriale e delle particolari dinamiche di tipo funzionale e associativo montagna-pianura, si prospettano possibili interrelazioni fra l'applicazione operativa della l.r. 40/2012 e della l.r. 18/2012.
Pertanto, alla luce dell'interpretazione del vigente quadro normativo e delle considerazioni svolte si ritiene, per tale specifica fattispecie, di poter esprimere - non essendosi rilevato peraltro formale dissenso verso tale richiesta né da parte della Comunità montana di appartenenza, né da parte degli altri comuni dell'ambito della Comunità montana - un parere positivo rispetto alla richiesta del Comune di Refrontolo, in ordine alla sua "ricollocazione" associativa in un ambito differente da quello di cui all'art. 3 alla l.r. 40/2012, individuato in particolare nell'ambito associativo "Quartiere del Piave e del Feletto", in considerazione delle seguenti principali motivazioni di carattere specifico:
d) Ambito territoriale residuale della CM Prealpi Trevigiane
Sulla base del quadro di riorganizzazione territoriale definitosi per l'ambito originario della CM Prealpi Trevigiane - con l'uscita di Segusino e la individuazione di nuovi ambiti per la gestione associata di funzioni e servizi -, la proposta di Piano di riordino prevede una ulteriore porzione di territorio, ricomprendente tutta la fascia di territorio pedemontano, da Miane, a Ovest, fino a Sarmede, a Est, polarizzata su Vittorio Veneto e ricomprendente l'area del Cansiglio.
Tale ambito "residuale" è da considerarsi omogeneo sotto il profilo territoriale e quindi suscettibile di poter essere valutato ambito ottimale per la gestione di funzioni e servizi - facoltativa o obbligatoria nei casi previsti dalla norma - nonché di funzioni "montane" già in capo alla Comunità montana Prealpi-Trevigiane.
Queste le caratteristiche dell'ambito:
In sintesi, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter formalizzare la seguente riarticolazione territoriale dell'ambito C.M. Prealpi Trevigiane, tenendo conto anche del fatto che tale modificato assetto è stato discusso e assentito nel corso dell'incontro ufficiale promosso dalla Regione del Veneto a Venezia il 15 settembre 2013 alla presenza di tutti i sindaci di tutti i comuni dell'ambito territoriale nonché del presidente della Comunità montana:
Il Comune di Refrontolo sarà comunque tenuto a regolare i rapporti di carattere amministrativo, patrimoniale e finanziario con la Comunità montana, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta regionale in ordine alle procedure di successione e subentro dell'Unione montana alla Comunità montana.
Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, e tenuto conto di quanto stabilito con d.g.r. 771/2013, si ritiene necessario dare attuazione a un secondo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, con particolare riguardo a quelle ricomprese nella provincia di Treviso, allo scopo di consentire la più rapida costituzione delle relative Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012.
La Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (l.r. n. 20/1997) nella seduta del 9 dicembre 2013 ha espresso sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole, con osservazioni della Segreteria Tecnica della Conferenza, che sono state pienamente recepite nel testo.
A seguito di tale parere, la Giunta regionale ha quindi adottato la deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013 sulla quale la prima commissione consiliare, nella seduta del 4 febbraio 2014; ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare il secondo stralcio del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane di cui alla legge 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"
vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTE le deliberazioni trasmesse dai comuni montani e pedemontani interessati ed effettuata la relativa istruttoria da parte della competente struttura regionale;
VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";
VISTA la d.g.r. 771/2012, con la quale la è stato approvato un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012;
CONSIDERATA la necessità, alla luce delle ulteriori determinazioni assunte dai comuni montani e pedemontani del Veneto, ed effettuatane l'opportuna valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali, avviare le procedure per l'approvazione di un secondo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTO il parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (l.r. n. 20/1997) nella seduta del 9 dicembre 2013;
VISTO l'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale l.r. 28 settembre 2012, n. 40;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 169 del 16 dicembre 2013;
VISTO il parere favorevole della prima commissione consiliare in data 4 febbraio 2014;
delibera
a) modifiche territoriali di cui all'art. 3, comma 4 (adesione ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito):
b) modifiche territoriali di cui all'art. 3 comma 5 (rideterminazione dell'ambito territoriale):
(seguono allegati)
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