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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 21 febbraio 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 04 febbraio 2014

Disposizioni regionali di indirizzo e coordinamento per il trasferimento dei dati relativi alle presenze turistiche. Integrazioni all'Allegato A) della deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013. Legge regionale n. 11/2013, articolo 19, comma 3 e articolo 13, comma 5.

Nota per la trasparenza:

Ad integrazione di quanto stabilito dalla precedente deliberazione n. 1327/2013, si provvede a disciplinare, in via transitoria, le tempistiche e le modalità di comunicazione alla Regione delle presenze turistiche da parte dei titolari di strutture ricettive.

 

L' Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

L'articolo 13, comma 5 della recente legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede, relativamente al Sistema Informativo Regionale" che i titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla stessa per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale.

In base a quanto disposto dalla legge regionale, entrata in vigore il 3 luglio 2013, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013, che all'Allegato A, punto 4) ha previsto la disposizione relativa a "Semplificazione ed informatizzazione delle comunicazioni delle presenze turistiche" stabilendo, in particolare, che:

a)   dal 1 gennaio 2014 i titolari delle strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano, previo accreditamento informatico, i dati delle presenze turistiche, richiesti ai fini del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale
n. 11/2013, direttamente alla Regione ed esclusivamente per via telematica;

b)   dal 1 gennaio 2014 non sono quindi più accettate segnalazioni degli arrivi e delle presenze turistiche su supporto cartaceo.

In forza di quanto stabilito dalla deliberazione in parola, l'attività di accreditamento svolta dagli Uffici provinciali con il coordinamento della Struttura regionale del turismo, ha consentito di attivare un elevato numero di utenti (strutture ricettive) al 31 dicembre 2013; risultano infatti essere state abilitate all'invio telematico dei dati circa il 70% delle strutture alberghiere e il 66% delle strutture ricettive all'aperto, e in misura minore (dal 20 al 30% circa) le altre strutture extra alberghiere (b&b, agriturismo, rifugi,ecc.).

Va tuttavia rilevato che il lavoro di accreditamento, pur proseguendo con intensità, presenta delle oggettive difficoltà dovute a fattori endogeni ed esogeni all'attività turistica e alle strutture ricettive. In particolare si rileva che l'accreditamento massivo implica un carico significativo sulla gestione delle utenze dell'intero Sistema Informativo Regionale per cui la preposta Struttura tecnica, con la comunicazione prot.
n. 0570900 del 31 dicembre 2013, ha evidenziato la necessità di scaglionare il processo di registrazione delle utenze.

Infatti la Struttura regionale preposta ai Sistemi Informativi per far fronte alle decine di migliaia di istanze presentate dai titolari di strutture ricettive e di agenzie immobiliari, sta analizzando una nuova soluzione tecnologica in grado di superare le attuali problematiche e criticità, ma capace anche di rispondere ai requisiti previsti dalle recentissime norme in materia di autenticazione "federata", che sarà utilizzabile dai cittadini nei rapporti con diverse pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.

Di conseguenza si ritiene opportuno dare priorità nell'accreditamento delle utenze, alle strutture ricettive già classificate, prevedendo quindi il differimento del termine ultimo di accreditamento rispetto a quello stabilito dalla deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013.

Va peraltro rilevato che il "peso" delle strutture ricettive classificate in termini di presenze (76% per le sole tipologie alberghi e campeggi) è nettamente superiore a quello delle restanti strutture per cui risulta opportuno ottenere i dati, in primis, da queste tipologie di strutture, pur prevedendo, con diversa tempistica, quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2013 in ordine alla sola modalità telematica di trasmissione dei dati.

Inoltre, così come segnalato da talune province, permangono aree del territorio regionale che, seppur marginali e poco rilevanti dal punto di vista dei flussi turistici, non sono attualmente "coperte" dalla rete di banda larga. Infine non può non essere considerata l'eventuale mancata presentazione delle istanze di accreditamento da parte di quelle strutture ad apertura estiva, in chiusura durante il periodo invernale nel quale è entrata i vigore la delibera in parola e pertanto, presumibilmente, presenteranno istanza di accreditamento al momento della riapertura nell'anno in corso.

Considerato l'elevato numero di istanze di accreditamento telematico presentate, e l'interesse pubblico ad arrivare, nel più breve tempo possibile, alla registrazione per via telematica della totalità delle strutture ricettive, si ritiene comunque opportuno dare la priorità nell'accreditamento telematico entro il 30 giugno 2014 alle istanze riguardanti le strutture già classificate ai sensi della ex legge regionale n. 33/2002, sia perché meno numerose rispetto alle strutture non classificate e quindi più rapidamente accreditabili, sia perché le tipologie di strutture classificate (in particolare alberghi e campeggi), tenuto conto del loro valore unitario in termini di ospiti, consentono di "coprire" un elevato numero di registrazioni turistiche.

Per le considerazioni e motivazioni sopra esposte, si propone pertanto di inserire la nota 4 bis) denominata "Disposizioni transitorie per la comunicazione telematica delle presenze turistiche" dopo la citata nota n. 4) dell'Allegato A della deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013, recante le seguenti disposizioni operative:

1.         le strutture ricettive, classificate ai sensi della ex legge regionale n. 33/2002, che alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento non hanno ancora presentato istanza di accreditamento per la comunicazione telematica delle presenze turistiche, devono presentare l'istanza di accreditamento entro il 30 giugno 2014;

2.         le strutture ricettive non classificate ai sensi della ex legge regionale n. 33/2002, che alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento non hanno ancora presentato istanza di accreditamento per la comunicazione telematica delle presenze turistiche, dovranno presentare la suddetta istanza entro due mesi dal conseguimento della classificazione come strutture complementari, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 11/2013;

3.         sino al conseguimento dell'accreditamento telematico, tutte le strutture ricettive sono comunque tenute a norma di legge a comunicare sull'apposito modulo cartaceo i dati delle presenze turistiche.

Come indicato sussiste una evidente criticità nella comunicazione per via telematica dei dati turistici per le strutture ricettive situate in aree territoriali che non hanno copertura di rete telematica con banda larga e quindi tale obbligo di comunicazione è condizionato dalla disponibilità del servizio telematico nel territorio comunale. In questi casi, peraltro in numero non particolarmente significativo, si propone quindi di aggiungere alle precedenti la seguente disposizione transitoria:

4.      le strutture ricettive ubicate in aree territoriali che non hanno copertura di rete con banda larga, sono escluse dalla presentazione dell'istanza di accreditamento e comunicano i dati con modalità cartacea.

Per le istanze di accreditamento già presentate dalle strutture ricettive non classificate l'istruttoria da parte delle province rimane sospesa e la stessa potrà riprendere dopo la loro classificazione come strutture complementari, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 11/2013 e la definizione dei nuovi protocolli informatici previsti dalla competente struttura regionale.

Rimane invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013, precisando che ai fini di una pronta valutazione dei dati turistici le registrazioni dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche da parte degli utenti/strutture ricettive accreditate debbono avvenire al più tardi entro dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 23 luglio 2013;

VISTO il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2 lettera c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013 con il seguente punto 4 bis dell'Allegato A) denominato "Disposizioni transitorie per la comunicazione telematica delle presenze turistiche" recante le seguenti disposizioni operative:

  1. le strutture ricettive, classificate ai sensi della ex legge regionale n. 33/2002, che alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento non hanno ancora presentato istanza di accreditamento per la comunicazione telematica delle presenze turistiche, devono presentare tale istanza entro il 30 giugno 2014;
  2. le strutture ricettive non classificate ai sensi della ex legge regionale n. 33/2002, che alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, non hanno ancora presentato istanza di accreditamento per la comunicazione telematica delle presenze turistiche, dovranno presentare la suddetta istanza entro due mesi dal conseguimento della classificazione come strutture complementari, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 11/2013;
  3. le strutture ricettive ubicate in aree territoriali che non hanno copertura di rete con banda larga, sono escluse dalla presentazione dell'istanza di accreditamento e comunicano i dati con modalità cartacea sino al completamento della copertura stessa;

2.      sino al conseguimento dell'accreditamento telematico, tutte le strutture ricettive sono comunque tenute, a norma di legge, a comunicare alla Regione, sull'apposito modulo cartaceo, i dati delle presenze turistiche;

3.      di prevedere che le province possono sospendere l'istruttoria delle istanze di accreditamento già presentate dalle strutture ricettive non classificate sino alla loro classificazione come strutture complementari, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 11/2013;

4.      di stabilire che la registrazione dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche da parte degli utenti/strutture ricettive accreditate debbono avvenire, al più tardi, entro dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento;

5.      rimane invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 1327 del 23 luglio 2013;

6.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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