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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 04 febbraio 2014


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2830 del 30 dicembre 2013

Indirizzi operativi per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.lgs 181/2000 come modificato dalla legge 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Note per la trasparenza:      

Le modifiche effettuate al D.Lgs n. 181/2000 con Legge n. 92/2012 devono essere recepite attraverso un provvedimento regionale. Pertanto con il presente atto si rendono operative le novità normative della Legge n. 92/2012 con riferimento ai contenuti sanciti nell’accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013 attraverso linee guida condivise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province autonome in tema di regolamentazione e gestione dello stato di disoccupazione.

 

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Il D.Lgs 21 aprile 2000 n. 181, riprendendo il D.Lgs 27 dicembre 1997 n. 469 con il quale erano state conferite alle Regioni e alle Province competenze in materia di lavoro, ha fissato i principi fondamentali per il riordino del collocamento ordinario, demandando alle singole regioni l'adozione dei provvedimenti di indirizzo operativo per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione. Recentemente la Legge 28 giugno 2012 n. 92 in diversi commi dell'art. 4 ha introdotto delle modifiche al D.lgs n. 181/2000, rendendo necessario un aggiornamento degli indirizzi operativi regionali in materia.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione della circostanza per la quale ogni regione avrebbe dovuto provvedere all'aggiornamento previsto per legge, si è fatto promotore di una iniziativa volta ad uniformare nelle regioni le definizioni dello stato di disoccupazione e le relative discipline di gestione di tale status, anche ai sensi delle modifiche che sono nel frattempo intercorse con il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 99. Pertanto il 5 dicembre 2013 in sede di Conferenza Unificata è stato sottoscritto l'accordo "Linee guida condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs 21.04.2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni" con il quale le regioni si sono impegnate a emanare, entro il 31 dicembre 2013, provvedimenti coerenti con i contenuti dell'accordo e a rendere gli stessi operativi dal 1 gennaio 2014. Nell'accordo la disciplina sullo stato di disoccupazione è richiamata in modo sistematico e sintetico, in relazione soprattutto alle novità normative introdotte. Si tratta comunque di linee guida, i cui contenuti possono essere maggiormente dettagliati e precisati dalle singole regioni.

A seguito dell'accordo sopra descritto, i provvedimenti della Giunta regionale del Veneto da aggiornare sono i seguenti:

  • DGR n. 3721 del 21 dicembre 2001;
  • DGR n. 1837 del 18 giugno 2004 che ha sostituito la DGR n. 2379 del 1 agosto 2003 di attuazione del D.Lgs 19 dicembre 2002 n. 297;
  • DGR n. 1321 del 3 agosto 2011 intervenuta in materia di collocamento dei lavoratori in mobilità, di "dichiarazione di immediata disponibilità" e di "decadenza" dai trattamenti di sostegno al reddito nonché modifiche in tema di conservazione dello stato di disoccupazione.

Sono aggiornamenti che, per la maggior parte, riferendosi a novità normative necessitano di semplice recepimento. Per quanto concerne invece la materia oggetto dell'accordo sopra illustrato, la Regione del Veneto risulta già sostanzialmente allineata con le posizioni assunte nell'accordo stesso.

Di seguito si illustrano le novità contenute nell'accordo:

1.       L'attuale disciplina regionale (allegato A, punto 3.3 della DGR 1837/2004) prevede che, per acquisire lo stato di disoccupazione, i lavoratori devono presentarsi al Centro per l'Impiego (CPI) del domicilio e rilasciare di persona la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ad un lavoro o in alternativa trasmettere via fax detta dichiarazione con allegata copia di un documento di identità. Nell'accordo si prevede di introdurre la possibilità di presentazione della DID anche per il tramite di moderni sistemi telematici che saranno messi a disposizione dalla Regione e dalle Province, previa adozione di sistemi di autenticazione. Inoltre, ed è un adeguamento normativo all'art. 4 comma 38 Legge 92/2012, la DID può essere rilasciata dai lavoratori anche direttamente all'INPS all' atto di presentazione di domanda di indennità di disoccupazione e tale DID è valida anche per acquisire lo stato di disoccupazione, diversamente da come prevedeva l'allegato B della DGR 1324/2011 ai sensi dell'art. 19 delle legge 2/2009, norma abrogata dalla legge 92/2012.

2.       L'accordo poi ha stabilito che nel Patto di Servizio (PdS), che è l'atto che è sottoscritto tra il lavoratore e i servizi per l'impiego in cui sono declinati i compiti reciproci, si preveda l'obbligo per il lavoratore di confermare ogni 6 mesi la disponibilità al lavoro. È una previsione che era già possibile introdurre ai sensi dell'allegato A punto 4.4 e 7.3 DGR 3721/2001, e punti 3.4 e 5.3 dell'allegato A alla DGR 1837/2004, che però l'accordo prevede in modo obbligatorio in ogni modello di DID. Tale obbligo consente di verificare periodicamente la disponibilità dei soggetti in ricerca di lavoro e poter concentrare l'impegno dell'offerta di servizi di politica attiva del lavoro su un ambito più motivato di soggetti. Nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti inattivo (non conferma della DID), il PdS viene chiuso con conseguente decadenza della DID e perdita dello stato di disoccupazione. I lavoratori percettori di trattamento INPS invece devono confermare la DID entro il data di conclusione del trattamento. Per i lavoratori che partecipano ad iniziative o misure di politica attiva del lavoro promosse dal CPI o comunicate al CPI stesso, lo svolgimento di tali attività vengono considerate implicitamente conferma della DID.

3.       Sulla base dell'accordo si innova quanto previsto al punto 4.2. dell'allegato A) alla DGR 3721/2001 e dall'allegato A) alla DGR 1321/2011, prevedendo che i lavoratori iscritti in lista di mobilità e che accettano un'offerta di lavoro, che consenta di mantenere l'iscrizione, qualora non fosse possibile l'applicazione dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, sospendono tale stato per la durata del contratto. La precedente disciplina prevedeva che il mantenimento dell'iscrizione determinava automaticamente la conservazione dello status di disoccupazione.

4.       Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato fino a 6 mesi, si applica automaticamente l'istituto della sospensione, ai sensi dell'art. 4 comma 33 L. 92/2012. Prima della modifica normativa era previsto che l'istituto si applicasse per contratti di lavoro con contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo non superiore a otto mesi, o quattro mesi se giovani (fino a 25 anni o 29 se in possesso di diploma universitario di laurea).

5.      La Legge n. 92/2012, all'art. 4 commi 41 - 42, ha innovato anche la definizione di offerta congrua di lavoro, stabilendo che il lavoratore percettore di trattamento INPS è obbligato a partecipare con regolarità, salvo giustificato motivo, a iniziative di politica attiva o di attivazione proposte dai servizi competenti. Inoltre il lavoratore è obbligato, pena la decadenza dal trattamento e la perdita dello stato di disoccupazione, ad accettare un'offerta di un lavoro con inquadramento di livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. L'accordo affronta la questione delle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione per i lavoratori non percettori di trattamento INPS stabilendo che il lavoratore perda lo status, oltre che nel caso di mancata presentazione a convocazione da parte dei servizi competenti anche nei casi in cui rifiuti un'offerta avente le seguenti caratteristiche:

  1. corrispondente ad uno dei profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel PdS;
  2. rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato ovvero in somministrazione di durata superiore a 6 mesi;
  3. sede di lavoro raggiungibili in 80 minuti con mezzi pubblici.

Decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del primo PdS si prescinde dal suddetto requisito del punto a). La disciplina regionale da aggiornare è contenuta all'allegato A) e allegato B) alla DGR 1321/2011.

6.       L'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, dopo essere stato abrogato con l'art. 4 comma 33 della legge 92/2012, è stato ripristinato con il D.L. 28 giugno 2013 n. 76 convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 99, art. 7 comma 7. La Regione ha disciplinato il presente istituto con l'allegato C) alla DGR 1321/2011. La disciplina regionale differisce dall'accordo del 5 dicembre 2013 per quanto riguarda i termini per la presentazione dell'istanza di conservazione. Infatti la disciplina regionale prevede che l'istanza debba essere presentata dal lavoratore al CPI entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto di lavoro, l'accordo invece prevede entro 15 giorni di calendario. Con la presente deliberazione ci si adegua alla previsione dell'accordo, mentre per ogni altro aspetto rimane inalterata la disciplina regionale di cui all'allegato C) alla DGR 1321/2011.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle innovazioni normative sopra descritte e concernenti la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione, si prevede che la presente deliberazione trovi esecuzione a partire dal 1 gennaio 2014. Per quanto previsto al punto 2 sopra illustrato, si stabilisce un regime transitorio per tutto il 2014 durante il quale i CPI attiveranno, in coordinamento con le strutture regionali, modalità per portare a conoscenza degli interessati la novità in ordine alla durata dei PdS. Per quanto invece previsto al punto 4 si stabilisce che i rapporti di lavoro attivati prima del 31.12.2013, che hanno determinato la sospensione dello stato di disoccupazione per il lavoratore assunto, vanno a naturale scadenza senza applicazione della novità normativa.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;

Visto il D.Lgs 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 28 giugno 2012 n. 92;

Visto l'allegato A) alla DGR 3721 del 21/12/2001;

Visto l'allegato A) alla DGR 1837 del 18/06/2004;

Visti gli allegati A) B) e C) alla DGR 1321 del 3 agosto 2011;

Visto l'accordo in Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013 "Linee guida condivise tra Stato Regioni, Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs n. 181/2000 e successive modificazioni;

delibera

1.       di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;

2.       di modificare gli allegati delle deliberazioni di Giunta n. 3721/2001 e n. 1837/2004 e n. 1321/2011 secondo il contenuto dei sei punti riportati in premessa relativamente agli argomenti:

  1. modalità di acquisizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) dei lavoratori ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione;
  2. modalità di verifica periodica dello status;
  3. relazione tra l'iscrizione in lista di mobilità e la presenza di rapporti di lavoro in relazione allo stato di disoccupazione;
  4. applicazione dell'istituto della sospensione dello status di disoccupato;
  5. ipotesi di perdita dello status;
  6. applicazione dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione;

3.       di stabilire che qualsiasi altra disposizione in contrasto con le novità introdotte con la presente deliberazione è da ritenersi abrogata;

4.       incaricare la Direzione regionale Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa la redazione di un vademecum ricognitivo dell'intera disciplina sullo stato di disoccupazione;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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