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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 31 gennaio 2014


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2836 del 30 dicembre 2013

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d..g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012. Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la loro successione.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione vengono approvate, a integrazione  delle disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”, già adottate con d.g.r. 2651/2012,  nonché in attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della stessa legge, alcune disposizioni che riguardano in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e  i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre 2012), la Regione "nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali", ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali. Negli intendimenti del legislatore regionale quindi le Unioni montane vengono disciplinate con una normativa connotata dal carattere della specialità, in ragione delle peculiarità dei territori montani.

Per quanto concerne le modalità costitutive e la composizione degli organi dell'ente è stata introdotta una disciplina speciale, che prevede un procedimento di costituzione dell' Unione che si completa, sotto il profilo formale, con l'elezione del presidente dell'unione stessa.

Ciò premesso, la L.R. 40/2012 individua, nella sua fase di prima applicazione (articolo 7), un procedimento che porta alla costituzione - sulla base di passaggi procedurali "obbligati" - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla L.R. 19/92; attraverso:

  • la convocazione dei consigli comunali e l'individuazione di tre rappresentanti per ogni comune (il sindaco e due consiglieri, uno dei quali espressione delle opposizioni);
  • la costituzione del Consiglio dell'Unione montana;
  • l'approvazione dello statuto a maggioranza dei membri del Consiglio dell'Unione montana;
  • l'elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell'Unione.
  • Sono stati fissati inoltre alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente alla costituzione) di adattare l'ambito territoriale dell'Unione alle esigenze funzionali dei Comuni, ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ovvero:
  • la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell'articolo 3, comma 1 (articolo 3 comma 4);
  • la facoltà per I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
  • la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (art. 3, comma 5).

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.

Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, sono stati tradotti in un primo atto deliberativo, la d.g.r. 771/2012, con il quale la Giunta ha provveduto ad approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012.

La legge 40/2012 stabiliva inoltre degli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane.

Tali adempimenti sono dettati dall'articolo 7 della legge, il cui primo comma prevede che, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberi in ordine a:

  1. le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all'elezione dei componenti del consiglio dell'unione montana;
  2. le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell'unione montana;
  3. le modalità e i tempi di elezione del presidente dell'unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell'unione montana;
  4. le modalità e i tempi per l'eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;
  5. le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.

Con deliberazione n. 2651/2012 la Giunta regionale ha quindi dettato disposizioni applicative in ordine ai punti sopra descritti, disciplinando anche, con uno specifico paragrafo, l'estinzione delle Comunità montane.

A tale riguardo, e per quanto concerne in particolare la successione fra Comunità montana e Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce quanto segue:

-          "Le Unioni montane si costituiscono con l'elezione del Presidente (articolo 7, comma 4 l.r. 40/2012)"

-          "Le Unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge. (art. 5 l.r. 40/2012)".

Inoltre l'art. 8 (Abrogazioni) stabilisce che, a partire dalla data di costituzione dell'Unione montana, il Titolo II della l.r. 19/92 - con cui vengono costituite le attuali Comunità montane e ne vengono definiti gli organi - è abrogato.

Con le disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d..g.r. 2651/2012, è stato altresì stabilito che:

-          con l'elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell'Unione montana, la corrispondente Comunità montana è da dichiararsi estinta;

-          a seguito della costituzione dell'Unione, nei successivi otto giorni la stessa provvede a trasmettere la deliberazione di approvazione dello Statuto e di elezione del Presidente alla Comunità montana, ai fini dei successivi adempimenti e alla Giunta regionale, ai fini della pubblicazione sul Bur;

-          gli effetti dell'estinzione della Comunità montana decorrono a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del provvedimento di nomina del presidente.;

-          l' Unione subentra quindi ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti al momento dell'estinzione (la deliberazione elenca in maniera esplicita le funzioni il cui esercizio transita alle Unioni montane);

-          l'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la Comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;

-          il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all'unione;

-          l'unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data;

-          il Presidente della Comunità montana - o il Commissario straordinario laddove la stessa sia commissariata - in carica alla data di costituzione della corrispondente Unione montana, provvede ad attivare le procedure per il trasferimento all'Unione dei beni patrimoniali, delle attività e delle passività, nonché del personale;

-          ove il presidente della Comunità montana non attivi dette procedure entro 30 giorni dall'estinzione della Comunità montana, il presidente della giunta regionale assegna al presidente della Comunità montana inerte o inadempiente un termine di quindici giorni per provvedervi;

-          decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.

Ora, a seguito dell'applicazione della l.r. 40/2012 e delle relative disposizioni operative, nel corso del 2013 sono stati avviati da parte della maggior parte dei comuni montani e pedemontani del Veneto i procedimenti finalizzati alla costituzione delle Unioni montane e al conseguente trasferimento di funzioni delle corrispondenti Comunità montane, con l'estinzione di queste ultime.

Ciò premesso, per quanto riguarda le procedure di successione, ed al fine di una più razionale e coordinata applicazione delle stesse, è necessario operare una distinzione fra diverse tipologie di successione fra enti, secondo le fattispecie di Unione montana che si vengono a determinare a seguito dell'applicazione della l.r. 40/2012 e dei meccanismi di "rimodulazione" degli ambiti territoriali che la stessa legge, all'articolo 3, prevede.

In particolare si possono individuare le seguenti fattispecie:

  • nessuna modifica degli ambiti preesistenti della Comunità montana;
  • modifica limitata, per applicazione dell'art. 7 (recesso dei Comuni sopra 5.000 abitanti) e/o dell'art. 3 comma 4 della l.r 40/2012.

In entrambe le fattispecie di cui sopra si determina la costituzione di una sola Unione montana sul preesistente ambito della Comunità montana, ancorchè variata nella composizione originaria dei comuni. tale da configurare una vera e propria trasformazione fra enti, secondo quanto esplicitato anche nella relazione al Consiglio regionale della l.r. 40/2012, ove si afferma che "al rispetto di tali principi si attiene appunto la presente legge che prevede la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, riconoscendo la delimitazione territoriale delle Comunità montane oggi esistenti quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78."

- modifica con rideterminazione degli ambiti ai sensi dell'art. 3 comma 5. In questo caso si possono originare di norma due (o anche più) Unioni montane per le quali è necessario definire delle adeguate procedure di successione e subentro.

Ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012, il quale stabilisce che, "nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario".

Ora, in relazione alla necessità di "gestire" in modo ottimale il processo di successione da parte delle Unioni montane nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane, che presenta in taluni casi risvolti di elevata complessità sotto il profilo amministrativo e procedurale, soprattutto qualora la successione coinvolga più enti, si ritiene opportuno - data anche l'assenza nella legge di una procedura particolareggiata al riguardo - fornire dei chiarimenti interpretativi e dei criteri integrativi della d.g.r. 2651/2012, dando nel contempo attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012, in ordine alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati.

Ciò tenuto conto anche delle osservazioni e delle richieste espresse da U.N.C.E.M., su tali tematiche, nell'ambito del "Centro di competenza sull'associazionismo" istituito dalla Giunta regionale, il quale, attraverso l'apporto congiunto delle competenti strutture regionali che ne fanno parte, ha approfondito sul piano tecnico, legislativo e giuridico le questioni procedurali oggetto della presente deliberazione, ai fini dell'elaborazione della proposta conclusiva.

Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare, a integrazione delle disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", già adottate con d..g.r. 2651/2012, nonché in attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012, le disposizioni, riportate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli entiinteressati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012, il quale stabilisce che, "nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario"

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"

vista lalegge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la d.g.r. 771/2012, con la quale la è stato approvato un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012;

delibera

  1. Di approvare, a integrazione delle disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", già adottate con d..g.r. 2651/2012, nonché in attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della stessa legge, le disposizioni, riportate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, concernenti in particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario.
  1. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  1. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2836_AllegatoA_266738.pdf

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