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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 21 gennaio 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2530 del 20 dicembre 2013

Organizzazione del Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e dei Registri di Patologia ad esso afferenti. - L.R. 23/2013 PSSR 2012-2016 art. 2 c. 1; Allegato A.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si delinea la nuova organizzazione del SER e dei suoi Registri di patologia, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano Socio Sanitario Regionale, di cui alla L.R. 23/2012, e nel "Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto", Reg. Reg. n. 3 /2013. In particolare vengono istituiti il Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e i Registri di patologia ad esso afferenti presso l'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino". Si approva la Convenzione da stipularsi fra la Regione del Veneto e l'Azienda Ulss 4 dove si definiscono le funzioni, il modello organizzativo e le attività del SER e dei suoi Registri e si disciplina la conduzione del Sistema stesso.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, già nel 1999 con deliberazione n. 4871, ha istituito il Sistema Epidemiologico Regionale come funzione del Sistema Sanitario Regionale avviando un processo di riordino e sviluppo delle attività epidemiologiche che, a vario titolo, trovavano collocazione in varie realtà istituzionali all'interno del territorio. Con lo stesso atto si approvava un Protocollo del Sistema Epidemiologico Regionale ed una Convenzione tra la Regione e l'Azienda ULSS 8 di Asolo per la conduzione del Centro Regionale di coordinamento operativo del SER, ed il SER era collocato logisticamente presso l'Ospedale di Castelfranco Veneto (TV).

Il Sistema Epidemiologico Regionale è stato, fin dall'inizio pertanto, organizzato secondo una architettura di rete integrata, che si sviluppa su due livelli: il livello Regionale (con compiti soprattutto di indirizzo e controllo) ed il livello Locale/Aziendale (più operativo e gestionale). Per il raccordo fra questi due livelli, con deliberazione n. 2013 del 27/07/2001 è stato istituito anche un Gruppo di lavoro collegato alla programmazione regionale e al SER, specificando che esso doveva garantire idoneo sostegno tecnico e sviluppare un' ulteriore linea di lavoro di supporto generale alla programmazione sanitaria regionale.

Nel corso degli anni, con successive deliberazioni, si sono definiti e meglio specificati gli obiettivi, le funzioni, la composizione, e l'organizzazione del SER, in sintonia con l'evoluzione del Servizio Socio-Sanitario Regionale. Inoltre la Giunta ha periodicamente approvato i Piani di attività del SER e contestualmente assegnato le risorse per il funzionamento del Sistema stesso.

Fra le varie deliberazioni si ricorda, in particolare, la DGR n. 1972 del 04/07/2003 che approvava un secondo modello organizzativo e gestionale del SER definito con protocollo e un ulteriore schema di convenzione (in corso di validità fino alla deliberazione di giunta regionale n. 14/2011) che regolava i rapporti tra la Regione e l'Azienda ULSS n. 8.

A partire dal 2006 inoltre al SER è stata affidata, dapprima in via sperimentale e poi ordinaria, anche l'attività di gestione del flusso informatizzato delle schede sulle cause di morte, un'attività che il SER continua tutt'ora a svolgere, quale servizio per conto delle Aziende ULSS e che, a partire da allora, è ricompresa nel Piano d'Attività del SER che approva la Giunta Regionale.

La necessità di equilibrare esigenze di economicità di gestione e governo della spesa sanitaria, da un lato, al bisogno di miglioramento del Servizio Sanitario Regionale e della sua programmazione, dall'altro, ha portato ad una successiva razionalizzazione dell'intero Sistema regionale dei centri e coordinamenti attuata con provvedimento n. 14 del 11 gennaio 2011, che modifica sostanzialmente il Sistema Epidemiologico Regionale.

Il SER, con la deliberazione citata, è posto infatti quale entità a sé e comprende i seguenti cinque registri di patologia, di cui alla L.R. 11/2010 art. 18:

a.    Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite;

b.    Registro dei Tumori del Veneto;

c.    Registro Regionale Dialisi e Trapianto;

d.    Registro Regionale dei casi di Mesotelioma Asbesto Correlati (denominato anche "Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi);

e.    Registro Regionale di Mortalità.

La gestione economico finanziaria del SER è affidata all'Az. ULSS 4 Alto Vicentino (e pertanto viene a decadere la convenzione con l'Azienda ULSS 8), mentre si incarica il Segretario Regionale della Sanità di definire la modalità di gestione economico-finanziaria del SER, di nominare con Decreto il Responsabile tecnico scientifico del Sistema e i responsabili dei Registri e di individuare la Direzione Regionale per la gestione amministrativa, che non è più competenza di un ULSS.

Conseguentemente con DSR n. 21/2011 è stabilito, fra l'altro, che la Direzione Regionale di riferimento venga ad essere la Direzione Controlli e Governo SSR, mentre con deliberazione n. 1099 del 26 luglio 2011 si è precisato che anche il Gruppo di lavoro collegato al SER, costituito con DGR n. 2013/2001 sopra citata, venga ad essere trasferito all'azienda ULSS 4, per quanto attiene la gestione economico-finanziaria e alla Direzione Controlli e Governo SSR, per la gestione amministrativa regionale.

Nel corso dell'ultimo biennio però è emersa la necessità di un'ulteriore modifica del SER per renderlo una struttura agile e dinamica di analisi epidemiologica, contestualizzata nel territorio e collocata presso una azienda ULSS. Il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) di cui alla L.R. 29 giugno 2012, n. 23 viene infatti a definire il SER come "una struttura istituita presso un'Azienda ULSS, che svolge attività di rilevazione epidemiologica per patologie o problemi di salute rilevanti a livello di popolazione, con funzioni di supporto alle attività di sanità pubblica delle Aziende ULSS e di miglioramento dell'assistenza in coerenza con la programmazione regionale". Nella stessa legge si ribadisce che, in fase di prima attuazione del PSSR, al SER afferiranno più Registri regionali di patologia.

Il Garante per la protezione dei dati personali nel corso dei lavori per la predisposizione del Regolamento privacy per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto (su cui poi ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 241 del 13 settembre 2012) ha precisato che, essendo presente, fra i compiti istituzionali delle Aziende sanitarie, la ricerca scientifica in ambito sanitario, le Az. ULSS (diversamente dalle Regioni che hanno altre finalità) sono dotate di un codice di deontologia per il trattamento dati. Pertanto la titolarità del trattamento dati del Registro Tumori, così come pure di qualsiasi altro Registro di patologia, per rispettare il D. Lgs. 196/2003, deve essere propria di una Azienda ULSS (o di altro Ente analogo) e i Registri devono essere istituiti presso un'Azienda.

Conseguentemente il "Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto, istituito con Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11"R. R. n. 3 del 12/08/2013, dispone che il Registro Tumori - SER venga istituito presso l'Azienda ULSS 4. L'art. 4intitolato"Titolare del trattamento dei dati", infatti, testualmente dice che "1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro Tumori è l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" - Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso la quale è istituito il Registro medesimo. 2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto di linee guida emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione, l'Azienda ULSS n. 4 garantisce la gestione amministrativa, tecnica, ed informatica del Registro Tumori. A tale ultimo fine, l'Azienda ULSS n. 4 è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal presente regolamento."

Si rende pertanto necessario con il presente provvedimento attuare le previsioni normative e ridefinire l'organizzazione del SER, precisando altresì quale sia il ruolo dell'Az. ULSS 4 Alto Vicentino e quali i compiti della Regione del Veneto all'interno dell'architettura di rete integrata su questi due livelli.

Il nuovo modello organizzativo del SER che qui si propone, perciò, viene a istituire il Sistema presso l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, la quale è titolare del SER e di cinque Registri di Patologia sopracitati, elencati nella DGRn. 14/2011 e riportati nel PSSR.

L'Azienda ULSS 4 conseguentemente è responsabile della gestione, sia amministrativa, sia economicadel SER ed è titolare del trattamento dei dati dei Registri, mentre la Regione del Veneto svolge un ruolo di indirizzo, controllo e finanziamento del SER,in quanto esso svolge compiti ed ha un ruolo sovraziendale e più prettamente regionale.

Il Registro Regionale della Patologia Cardio-cerebro-vascolare (pur essendo anch'esso citato nel Piano SSR 2012-2016 quale registro che in futuro afferirà al SER)in questo primo periodo di riorganizzazione, per questioni tecniche ed organizzative continueràad essere istituito presso l'U.O.C. di Patologia Cardiovascolare dell'Az. Ospedaliera di Padova, ma inizierà una collaborazione scientifica con il Sistema Epidemiologico Regionale ed i suoi registri di patologia.

La mission del SER ed i rapporti fra la Regione del Veneto e l'Azienda per la gestione delle attività e il buon funzionamento del Sistema vengono di seguito brevemente illustrati e più specificatamente descritti e regolati dalla convenzione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il SER ed i suoi Registri di patologia vengono ad avere finalità di analisi epidemiologica, gestione informativa relativa a determinate patologie, studio, ricerca e monitoraggio, meglio precisate nella Convenzione di cui all'Allegato A. Essi svolgono attività di rilevazione epidemiologica per particolari patologie o problemi di salute rilevanti a livello di popolazione, inoltre hanno funzioni di supporto al miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria e allo sviluppo delle attività di sanità pubblica delle Aziende ULSS in coerenza con la programmazione regionale, di cui essi stessi costituiscono uno strumento rilevante.

Dal punto di vista logistico, il SER, il Registro Mortalità, il Registro Tumori del Veneto e il Registro Veneto Dialisi e Trapianto sono collocati presso la sede regionale di Passaggio Gaudenzio, 1 a Padova, mentre il Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (denominato anche "Registro Regionale dei casi di Mesotelioma Asbesto Correlati") rimane situato presso il Dipartimento di Prevenzione - Spisal dell'Az. ULSS 16 di Padova in via Ospedale n. 22, e il Registro Nord Est Italia delle Malformazioni congenite permane presso i locali del Dipartimento Salute Donna e Bambino - Genetica clinica ed Epidemiologica dell'Az. Ospedaliera di Padova, in via Giustiniani, 3.

Qualora in futuro si rendesse necessario spostare la sede operativa fisica di uno o più Registri si dovrà provvedere con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità, previo accordo con le Aziende interessate.

Non potrà essere previsto alcun compenso specifico collegato agli incarichi di cui al presente articolo per i Responsabili del SER e dei Registri ad esso afferenti che svolgono la propria attività in orario di servizio e sono dipendenti di un Ente del SSR. Pertanto l'Azienda ULSS, Ospedaliera o l'I.R.C.C.S. di cui sono dipendenti, continuerà a provvedere al loro trattamento economico, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dal loro rapporto contrattuale aziendale, senza alcun onere aggiuntivo collegato alla nomina di Responsabile. Successivamente l'Az. ULSS 4 Alto Vicentino provvederà al rimborso di tali spese.

Come meglio precisato in Allegato A (art. 8), fermo restando il limite di costo per il personale dipendente fissato annualmente con provvedimento della Giunta Regionale, il trattamento economico delle risorse umane che ad oggi prestano la propria attività presso il SER o uno dei suoi Registri di patologia e sono strutturate in enti del SSR (ossia sono dipendenti di Aziende ULSS, Ospedaliere o dell'IRCCS IOV) rimane a carico dell'Ente d'appartenenza, ma sarà oggetto di successivo rimborso da parte dell'Azienda Ulss 4, che utilizzerà a tal fine le quote di finanziamento annualmente erogate dalla Giunta Regionale in base al piano di attività e spesa del SER e dei Registri di Patologia ad esso afferenti.

Per tale personale, nel rispetto della normativa vigente (e pertanto previo consenso dell'interessato), verrà attivato l'istituto del comando dall'ente di appartenenza all'Azienda ULSS 4, con assegnazione, da parte di quest'ultima, allo svolgimento di attività proprie del SER e/o dei Registri ad esso afferenti e collocazione nelle sedi sopracitate.

Il costo delle predette risorse umane sarà preso in considerazione in sede di determinazione, da parte della Giunta Regionale, del tetto di spesa annuale del personale dipendente. Ai fini della certificazione dei costi di cui all'art. 37 L.R. n. 2/2007 (la cui efficacia è stata prorogata con L.R. n. 23/2012) il costo del personale in parola deve considerarsi in deroga rispetto ai limiti fissati dall'art. 37, co. 2, lett. C) della stessa legge, e pertanto dovrà essere computato in diminuzione rispetto al costo complessivo.

Rimangono a carico dell'Ente d'appartenenza (per questioni economico - organizzative) il trattamento economico delle seguenti figure, che continueranno a svolgere anche le altre funzioni di cui sono responsabili, in parallelo all'attività dei Registri:

a.    l'attuale Responsabile Tecnico del Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite, che continuerà ad afferire all'Azienda Ospedaliera di Padova;

b.    l'attuale Responsabile Tecnico del Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, che continuerà ad afferire all'Azienda ULSS 16 di Padova.

Conseguentemente, per loro non sarà attivato l'istituto del comando e non costituiranno voci di costo nel Piano annuale d'attività e di spesa del SER presentato alla Regione (eccetto eventuali rimborsi spese correlati alle attività specifiche dei Registri, quali missioni, viaggi e corsi di formazione).

Il Responsabile Tecnico del SER ed i Responsabili Tecnici dei Registri di patologia ad esso afferenti provvederanno ad autorizzare ferie, permessi, missioni e partecipazione a corsi di formazione.

Qualora si rendesse necessario l'avvio di nuove procedure per l'attribuzione di incarichi, borse di studio, collaborazioni o assunzione di ulteriore personale, per il Sistema Epidemiologico Regionale ed i suoi Registri, dovrà provvedervi l'Az. ULSS 4, seguendo le modalità più precisamente descritte in convenzione all'art. 9, previa disponibilità di budget (in base al finanziamento regionale assegnato specificatamente per la realizzazione del Piano d'attività annuale del SER e suoi Registri) e autorizzazione del Segretario regionale per la Sanità.

Considerata la riorganizzazione del SER e dei suoi registri di patologia, in particolare del RTV, che in seguito al Regolamento privacy R.R. 3/2013 sopra citato verrà a raddoppiare la propria attività e a coprire l'intero territorio regionale, si propone di incaricare il Segretario regionale per la sanità, sentite le proposte del responsabile scientifico del SER e del Registro Tumori del Veneto, a definire, entro 90 gg. dall'approvazione del presente provvedimento, il fabbisogno minimo di risorse umane necessarie per il funzionamento dell'attività ordinaria del Sistema Epidemiologico Regionale e dei registri ad esso afferenti. Tale fabbisogno potrà essere rimodulato in base alle esigenze di programmazione sanitaria regionale, alla copertura del debito informativo dei registri di patologia, e ad altre cause da indicare e motivare nel "Piano Preventivo annuale d'attività e di spesa" del SER di cui all'art. 10 della Convezione, Allegato A.

Tale Piano dovrà essere presentato con le modalità e le tempistiche indicate all'art. 10 sopra citato, e sulla base di esso la Giunta Regionale del Veneto assegnerà ogni anno, con proprio atto, un finanziamento all'Azienda ULSS 4 - comprensivo di un 5 % per spese generali Aziendali di gestione - per l'attività del SER e dei suoi cinque Registri di Patologia, che verrà impegnato sul capitolo di spesa n. 101703, e sarà erogato in due tranches, così come meglio indicato all'art. 11 della Convenzione stessa a cui si rinvia.

Qualora l'Azienda ULSS 4 effettui costi superiori a quanto assegnato da Giunta, dovrà provvedervi con proprie risorse; se viceversa nel corso dell'esercizio si realizzi un risparmio, questo rimarrà quale disponibilità finanziaria regionale.

L' Azienda ULSS 4, in quanto titolare del SER e dei suoi registri, sarà l'unico punto di riferimento regionale, per la materia di cui al presente paragrafo. Conseguentemente sarà tale Azienda a provvedere (in base al finanziamento regionale assegnato e alle attività SER, approvate con provvedimento di Giunta) all' avvallo e al rimborso delle eventuali spese sostenute da altri Enti del SSR relative al Sistema epidemiologico regionale ed ai registri ad esso afferenti e, in particolare, a disciplinare i rapporti economico-amministrativi con l'Azienda Ospedaliera di Padova in relazione al Registro Nord-Est Italia delle Malformazioni Congenite e con l'Az. ULSS 16 di Padova per quanto attiene il Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi.

Le procedure necessarie per l'implementazione dell' informatizzazione del SER e di tutti i Registri di patologia ad esso afferenti, che operano nelle varie sedi sopra descritte (necessarie in particolare per consentire un flusso informatico dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy) verranno gestite e finanziate direttamente dalla Regione del Veneto attraverso la Direzione Controlli e Governo - Servizio Sistema Informatico SSR, per ragioni di omogeneità e per avere economie di scala. Per le medesime motivazioni si provvederà con le stesse modalità all'acquisizione dell'hardware necessario.

La Regione del Veneto, così come precisato all'art. 5 della convenzione di cui all'Allegato A, metterà a disposizione dell'Azienda ULSS 4 i locali di Passaggio Gaudenzio di Padova necessari al personale del SER, del Registro Veneto Dialisi e Trapianto, del Registro Tumori del Veneto e del Registro Regionale di Mortalità. Limitatamente a questi la Regione provvederà all'arredo e alla fornitura dei beni e servizi necessari. Sarà l'Azienda ULSS 4 a provvedere alla realizzazione di pubblicazioni, organizzazione di convegni, realizzazione di corsi di formazione e alle altre eventuali spese necessarie e urgenti per l'attività del SER e dei Registri.

Qualora il SER o uno dei cinque Registri di patologia ad esso afferenti, partecipi, assieme ad altre unità operative, alla realizzazione di ricerche e/o progetti proposti da altri Enti e da realizzarsi attraverso finanziamenti vincolati ai progetti stessi (es. Agenas, CCM, progetti interregionali finanziati dal Ministero, progetti europei, ...) sarà l'Azienda ULSS 4, titolare del SER, a provvedere alla gestione amministrativa ed economica, sulla base delle indicazioni del responsabile scientifico di ogni singolo progetto. Anche tali attività dovranno comunque essere comunicate alla Regione, attraverso la descrizione dei progetti, in sede preventiva, nel Piano d'attività e mediante relazione conclusiva, in sede di rendiconto dell'attività annuale; precisando, in entrambi i casi, che tali progetti non comportano spese a carico della Regione.

In deroga a quanto descritto nel precedente capoverso, per praticità e continuità nell'operato del SER e dei Registri ad esso afferenti, i progetti e le attività attualmente in corso, che hanno quale titolare nei confronti degli enti esterni la Regione del Veneto (es. Progetto Matrice), verranno portati a termine dalla stessa e l'Azienda ULSS 4 procederà con le altre funzioni di sua competenza (gestione contabile e finanziaria).

Qualora nel corso d'attuazione di quanto descritto nel presente provvedimento (ed in particolare in Allegato A) si evidenzino delle criticità non disciplinate in Convenzione, si procederà in collaborazione fra Responsabile scientifico, Referente amministrativo del SER dell'Azienda ULSS 4 e Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo, previo accordo con il Segretario Regionale per la Sanità, così come specificato all'art. 18 della Convenzione.

Considerato il rafforzamento delle funzioni del SER e dei Registri di patologia istituiti presso l'Azienda ULSS 4 e la molteplicità di ruoli in materia assegnati alla Regione (che dovrà provvedere all'indirizzo, al controllo, al finanziamento e all'informatizzazione del Sistema stesso) si ritiene opportuno, in analogia a quanto disposto dalla DGR n. 2013/2001, continuare ad avere un Gruppo di lavoro, composto da soggetti di riconosciuta competenza tecnico-scientifica, che garantisca idoneo sostegno metodologico tecnico al SER e sviluppi un'ulteriore linea di lavoro di supporto generale alla programmazione sanitaria regionale, di cui al PSSR 2012-2016. Il gruppo di lavoro avrà sede amministrativa presso l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino e ad esso collaboreranno al massimo 12 unità professionali se a tempo pieno, o in numero maggiore, fino all'equivalenza della disponibilità, se a tempo parziale.

Si ritiene opportuno che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 4, o un suo delegato, provveda in accordo con il Segretario Regionale per la Sanità all'individuazione delle unità professionali del Gruppo

sia avvalendosi di proprio personale, sia attivando procedure di comando, stipula di contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo un "Programma di Attività" da concordare con la Direzione regionale Controlli e Governo SSR.

Tale Gruppo potrà essere finanziato da un importo al massimo di € 350.000,00, per la prima annualità, da impegnare con successivo Decreto del Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR sul capitolo 101703, successivamente all'individuazione delle professionalità.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 11 del 16 febbraio 2010, art. 18;

VISTA la L.R. 23 del 29 giugno 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 12/08/2013;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la L. R. n. 4 del 5 aprile 2013;

VISTA la D.G.R. n. 4871 del 28 dicembre 1999;

VISTA la D.G.R. n. 2013 del 27 luglio 2001;

VISTA la D.G.R. n. 1972 del 4 luglio 2003;

VISTA la D.G.R. n. 14 del 11 gennaio 2011;

delibera

1.       Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       Di istituire presso l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino il Sistema Epidemiologico Regionale ed i seguenti Registri regionali di Patologia ad esso afferenti:

a.       Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite;

b.       Registro dei Tumori del Veneto;

c.       Registro Regionale Dialisi e Trapianto;

d.       Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (denominato anche registro regionale dei mesoteliomi asbesto correlati);

e.       Registro Regionale di Mortalità;

3.       Di approvare lo schema di "Convenzione per il Sistema Epidemiologico Regionale" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce mission, ruolo e compiti del SER e dei suoi Registri di Patologia e regola i rapporti fra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino per la gestione del Sistema stesso e dei suoi Registri;

4.       Di abrogare la parte della deliberazione n. 14/2011 relativa al SER che contrasta con il presente provvedimento, poiché dalla data di approvazione del presente atto l'Az. ULSS 4 viene ad avere la titolarità del SER e dei suoi Registri, e alla Regione del Veneto viene affidato il compito di indirizzo, controllo e finanziamento dell'attività stessa, nel rispetto di quanto stabilito nella Convenzione di cui all'Allegato A;

5.       Di stabilire che l'Azienda ULSS 4 Alto Vicentino presenti annualmente alla Regione del Veneto, con le modalità e le tempistiche indicate nella convenzione di cui all'Allegato A, il Piano preventivo annuale d'attività e spesa per il funzionamento del SER e dei suoi Registri di patologia che verrà approvato con deliberazione di Giunta Regionale, che contestualmente assegnerà il finanziamento annuale da erogare in due tranches, in base alle modalità stabilite in convenzione;

6.       Di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR alla stipula della Convenzione di cui all'Allegato A e all'adozione di ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente deliberazione, ivi compresi gli impegni e le liquidazioni di spesa;

7.       Di incaricare il Segretario regionale per la sanità, sentite le proposte del responsabile scientifico del SER e del Registro Tumori del Veneto, a definire, entro 90 gg. dall'approvazione del presente provvedimento, il fabbisogno minimo di risorse umane necessarie per il funzionamento dell'attività ordinaria del Sistema Epidemiologico Regionale e dei Registri ad esso afferenti. Tale fabbisogno potrà essere rimodulato in base alle esigenze di programmazione sanitaria regionale, alla copertura del debito informativo dei registri di patologia, e ad altre cause da indicare e motivare nel "Piano Preventivo annuale d'attività e di spesa" del SER di cui all'art. 10 della Convezione, Allegato A;

8.       Di costituire un Gruppo di lavoro, con sede amministrativa presso l'Azienda ULSS 4, al fine di garantire idoneo sostegno metodologico tecnico al SER e di sviluppare un'ulteriore linea di lavoro di supporto generale alla programmazione sanitaria a cui collaboreranno unità professionali nel numero massimo di 12 se a tempo pieno, o in numero maggiore fino all'equivalenza della disponibilità, se a tempo parziale.

9.       Di incaricare l'Azienda ULSS 4 di provvedere, in accordo con il Segretario Regionale per la Sanità, all'individuazione delle unità professionali che costituiscono il "Gruppo di lavoro" di cui al punto precedente, sia avvalendosi di proprio personale, sia attivando procedure di comando, stipula di contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo un Programma d'attività da concordare con la Direzione Regionale Controlli e Governo SSR. Tale Gruppo potrà essere finanziato da un importo al massimo di € 350.000,00, per la prima annualità, da impegnare sul capitolo 101703, con successivo Decreto del Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR, successivamente all'individuazione delle professionalità;

10.   Di dare atto che le spese di cui si avvia la procedura d'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

11.   Di pubblicare il presente atto nel BURV nei modi e nei termini di rito.

(seguono allegati)

2530_AllegatoA_265581.pdf

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