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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 17 gennaio 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2438 del 20 dicembre 2013

Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). (DM 17/04/2013 "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA").

Note per la trasparenza
Con il presente provvedimento si approva il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) in attuazione del Decreto Ministeriale 17 aprile 2013 'Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA'. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Legge 8 ottobre 2010, n. 170; Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010; Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012; DGR 2723 del 24 dicembre 2012.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) in attuazione del Decreto Ministeriale 17 aprile 2013 "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
Legge Regionale n. 16 del 4 marzo 2010;
Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
DGR 2723 del 24 dicembre 2012.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ossia la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, rappresentano il 20-25% di tutti i problemi di apprendimento che emergono durante i primi anni della frequenza scolastica, che nel loro insieme coinvolgono il 15-18% della popolazione in età scolare. Molti casi sono "lievi" e non vengono identificati tempestivamente; spesso i casi misconosciuti si complicano con disturbi emozionali e comportamentali, insorti come conseguenza del problema, che in un mondo di istruzione obbligatoria è molto penalizzante. Nel 60% dei casi i DSA non sono isolati e si associano fin dall'inizio a disturbi dell'attenzione, della condotta e psicopatologici.

La diagnosi richiede quindi una valutazione specialistica multidisciplinare, effettuata da un'equipe sanitaria adeguatamente formata. D'altra parte, il lavoro con una fetta così consistente della popolazione scolastica non può che prevedere un ruolo centrale e fondamentale della Scuola e richiede una formazione specifica degli insegnanti. Del resto, un riconoscimento tardivo o mancato aumenta esponenzialmente il rischio di insuccesso scolastico e di complicazione con altri disturbi psicopatologici.

L'impegno della Regione del Veneto nei confronti di queste problematiche è testimoniato dall'istituzione nel 2005 (con DGR. n. 4042 del 20 dicembre) del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento ed in particolare dei disturbi specifici dell'apprendimento presso l'Azienda ULSS 20 di Verona. L'impegno della Regione del Veneto in questo ambito è stato ulteriormente rafforzato dall'approvazione della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale).

In attuazione della LR 16/2010, è stata approvata la DGR 860/2011 che, tra l'altro:

a)      aveva stabilito, ai sensi dell'art. 3 della LR 16/2010, che la diagnosi di DSA può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o da psicologi e che questi professionisti devono essere dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22;

b)      aveva dato indicazioni alle Aziende ULSS affinché si provvedesse alla convalida della diagnosi effettuata da professionisti privati nei confronti di persone con DSA fino al completamento del percorso scolastico della Scuola Secondaria superiore sulla base della documentazione presentata dai genitori qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, nel rispetto degli standard riconosciuti in questo settore (in particolare la Consensus Conference intersocietaria sui Disturbi evolutivi specifici di Apprendimento, Milano 2007).

Con successiva DGR 2723 del 28 dicembre 2012 è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)" ed aggiornate le indicazioni approvate con DGR n. 860 del 21 giugno 2011, stabilendo quanto segue:

1.       la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico all'altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene. Il completamento dell'iter diagnostico richiede al massimo 6 mesi.

2.       La diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico, nonché ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

3.       Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, oggetto di una specifica relazione consegnata dalla scuola alla famiglia richiedente ed in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, nelle more dell'adozione dei protocolli regionali, di cui all'at. 7 della medesima legge;

4.       I servizi pubblici del sistema sanitario nazionale tenuti di norma ad effettuare la valutazione ed emettere la diagnosi di DSA, anche per i soggetti maggiorenni, sono i Servizi Distrettuali per l'Età Evolutiva mediante l'equipe multidisciplinare che include neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età. Tale personale sanitario è adeguato agli standard professionali di qualità, previsti dai relativi profili professionali e dal proprio Codice Deontologico, con riferimento alle indicazioni contenute nella DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 "Linee Guida per il Servizio Distrettuale Età Evolutiva".

5.       La diagnosi di DSA è di norma emessa da neuropsichiatri infantili o da psicologi, i quali sono dipendenti dai servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati iscritti in un apposito Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA tenuto a cura del Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria;

6.       nelle more del completamento delle procedure previste dal presente provvedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, i neuropsichiatri infantili o gli psicologi dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale possono provvedere alla convalida della diagnosi di DSA effettuata da professionisti privati qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente, compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, e nel rispetto degli standard riconosciuti in questo;

7.       la diagnosi di DSA viene emessa dai servizi pubblici e dai servizi privati iscritti nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA utilizzando il modello allegato alla DGR 2723/2012.

Allo stato attuale sono iscritti nell'Elenco n. 8 servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA con 15 sedi operative.

A completamento del percorso individuato con le norme e i provvedimenti attuativi nazionali e regionali sopra esposti, è stato approvato il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 recante "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA". Il decreto stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore, le Regioni stipulano i protocolli regionali con gli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, sulla base delle Linee Guida allegate allo stesso Decreto Ministeriale, le quali prevedono che nel Protocollo d'Intesa siano definiti:

-         Ruolo e competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nelle attività di formazione e nella realizzazione del progetto ( individuazione precoce e interventi di potenziamento);

-         Le modalità ed i tempi dell'attività di rilevazione, con l'eventuale indicazione di procedure e/o strumenti riconosciuti efficaci;

-         Le modalità di collaborazione tra le scuole e i servizi sanitari, comprese le modalità di comunicazione (in caso di avvio di un percorso diagnostico) dei dati rilevati nel corso delle attività di individuazione precoce.

A quanto previsto dal suddetto DM si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine il Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR 16/2010 - previsto dalla DGR 860/2011 e nominato con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 72 dell'11 giugno 201, recentemente modificato nella composizione e nei compiti con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 151 del 5 dicembre 2013 - che include anche un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha definito una proposta di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale che definisce compiutamente il percorso per l'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, i compiti della scuola e dei servizi sanitari competenti. L'Ufficio Scolastico Regionale ha formalizzato - attraverso il proprio rappresentante in seno al Comitato - il parere favorevole al testo del Protocollo d'Intesa.

Si propone, quindi, di approvare il Protocollo d'Intesa, Allegato A al presente provvedimento, e si incarica il Dirigente del Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione del Protocollo.

Con cadenza annuale sarà convocato un incontro di monitoraggio e verifica del Protocollo, avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR 16/2010, recentemente modificato nella composizione nei compiti con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 151 del 5 dicembre 2013.

Il Protocollo ha validità di tre anni e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta formale di una della parti, almeno tre mesi prima della scadenza; la disdetta comporterà una revisione del Protocollo.

Il Protocollo d'Intesa è composto dai seguenti documenti:

·       Schema-tipo di relazione sulle difficoltà di apprendimento e segnalazione (infanzia), Allegato A1;

·       Schema-tipo di relazione sulle difficoltà di apprendimento e segnalazione (1° primaria), Allegato A2;

·       Linee Guida regionali per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA, Allegato A3;

·       Osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di recupero (infanzia), Allegato A4;

·       Osservazioni sistematiche di rilevazione precoce e attività di recupero (1° primaria), Allegato A5;

·       Rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento (infanzia), Allegato A6;

·       Rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento (1° primaria), Allegato A7.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         Vista la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

-         Vista la Legge Regionale n 16 del 4 marzo 2010 - "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale";

-         Visto il Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 recante "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento" ;

-         Visto l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione di DSA";

-         Vista la DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 - "Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma";

-         Visto il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 recante "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA";

delibera

1.         di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), Allegato A e idocumenti Allegato A1 - A2 - A3- A4 - A5 - A6- A7;

3.         di incaricare il Dirigente del Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;

4.         di demandare al Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR 16/2010, di cui al decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 151 del 5 dicembre 2013, l'applicazione ed il monitoraggio del Protocollo d'Intesa;

5.         di trasmettere il Protocollo d'Intesa alle Aziende Ulss per gli adempimenti necessari;

6.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.         di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e termini di rito.

(seguono allegati)

2438_AllegatoA0_265083.pdf
2438_AllegatoA1_265083.pdf
2438_AllegatoA2_265083.pdf
2438_AllegatoA3_265083.pdf
2438_AllegatoA4_265083.pdf
2438_AllegatoA5_265083.pdf
2438_AllegatoA6_265083.pdf
2438_AllegatoA7_265083.pdf

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