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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 10 gennaio 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2382 del 16 dicembre 2013

Turismo di alta montagna. Adozione elenco regionale dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico ai fini della promozione dello sviluppo montano, dell'escursionismo alpino e della sicurezza in montagna. Leggi regionali 4 novembre 2002, n.33 ( Capo III - Sezione I) e 14 giugno 2013, n. 11.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si adotta, nell'ambito delle norme regionali che disciplinano il turismo di alta montagna, l'elenco regionale delle strutture di proprietà pubblica adibite a bivacchi/casere con requisiti particolari di interesse per l'escursionismo di media/alta montagna e quindi di importanza per la promozione dello sviluppo turistico montano a basso impatto ambientale, nonché come riparo operativo o di emergenza per interventi di soccorso o antincendio boschivo.

 

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

I bivacchi fissi nel territorio rappresentano, assieme ai rifugi, nodi fondamentali per la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in montagna. Assumono particolare importanza nelle aree dolomitiche di maggior valore alpinistico, paesaggistico e culturale (es. Dolomiti Unesco) e richiedono un preciso monitoraggio e una gestione informatizzata dei dati d'archivio per la promozione del turismo montano e per la programmazione della necessaria manutenzione periodica.

Con D.G.R. n. 2747 del 24/12/2012 la Giunta regionale ha approvato l'elenco regionale dei 39 bivacchi fissi di alta montagna, definiti dall'art. 110 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, come segue: "locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di intesa con le sezioni del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro, proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa."

L'individuazione dei bivacchi fissi alpini, di proprietà quasi esclusivamente del CAI, strettamente connessi all'attività alpinistica e alla rete sentieristica di alta montagna, è inoltre utile tecnicamente per permettere l'ottimizzazione dell'utilizzo annuale dei fondi regionali relativi al capitolo di spesa n.100185 "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (artt. 5, 110, 115 e 116 della L.R. n. 33/2002)."

Su tutto il territorio montano regionale sono inoltre presenti almeno altrettante strutture, per lo più ex-casere o manufatti similari un tempo utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, che possono essere di notevole interesse per l'escursionismo montano, come riparo in caso di maltempo o per un pernottamento in casi particolari e quindi di grande importanza per la promozione dello sviluppo turistico a basso impatto ambientale nelle zone montane non servite da rifugi o malghe attive.

Anche queste strutture, di proprietà di enti locali e altri enti, sono strettamente connesse alla complessa rete sentieristica montana che facilita e consente la frequentazione a piedi (e in minima parte anche in bicicletta) e quindi la conoscenza di aree montane e zone rurali poco conosciute.

Possono servire inoltre come base d'appoggio per la gestione e manutenzione dei sentieri alpini stessi, come riparo operativo o di emergenza per interventi di soccorso o antincendio boschivo, come supporto all'educazione alpinistico-naturalistica scolastica e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna.

Ciò premesso, attraverso un confronto e l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti e strutture competenti per territorio e/o in materia, quali Comunità Montane, Comuni, Enti Parco, Servizi Forestali Regionali, Azienda Veneto Agricoltura, Club Alpino Italiano e successive segnalazioni di alcuni Enti Locali o Enti Gestori interessati, nonché in seguito ad un'accurata ricerca bibliografica e alle informazioni disponibili in rete, supportate da una serie di controlli e sopralluoghi diretti effettuati nel corso dell'anno 2013, sono stati individuati e localizzati sul territorio 41 bivacchi/casere montani di interesse escursionistico, predisponendo l'elenco allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che si propone di adottare con la presente deliberazione.

I criteri e i requisiti scelti per la caratterizzazione e l'individuazione di bivacco/casera montano di interesse escursionistico sono stati i seguenti: 1) incustoditi e aperti tutto l'anno; 2) funzionali ad alpinisti ed escursionisti, posti in località con difficoltà di accesso, ma di interesse turistico/paesaggistico; 3) in buone condizioni strutturali e igienico-sanitarie; 4) proprietario o gestore solo pubblico; 5) non raggiungibili da viabilità silvo-pastorale; 6) di norma posti a quota superiore a 1000 m; 7) di norma non in vicinanza a rifugi e/o malghe attive.

Tale iniziativa inoltre si raccorda ed è anche funzionale al progetto interregionale, in corso di attuazione, approvato e finanziato con DGR n.1826 del 8/11/2011: "Progetto di eccellenza - Le Dolomiti patrimonio mondiale dell'umanità. L'attività turistica in un contesto di sviluppo sostenibile.", nell'ambito della Linea di intervento 1 "Vacanze attive" - Attività 1 "Sviluppo e qualificazione dei percorsi escursionistici"e con le finalità del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il CAI Veneto di cui alla DGR n.1358 del 17/07/2012.

Infine l'individuazione di tali strutture, riportate nell'elenco allegato A, potrà anche essere di utilità tecnica per permettere l'ottimizzazione nella progettualità integrata e dell'utilizzo di fondi regionali, nazionali e/o comunitari disponibili in materia di sviluppo montano.

L'elenco, di cui al prospetto allegato A, sarà periodicamente aggiornato dalla Direzione Economia e Sviluppo Montano, in seguito a segnalazioni degli enti gestori o competenti per territorio e dei tecnici eventualmente incaricati dei controlli e/o manutenzioni, o dei possibili usufruitori ( escursionisti, turisti, ciclo escursionisti, personale del soccorso alpino, volontari antincendio boschivo, etc) e sarà oggetto di pubblicazione sul sito web della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 - Capo II, Sezione I : Turismo di alta montagna ;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013 , n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la D.G.R. n.1826 del 8/11/ 2011 " Progetti di eccellenza turistica a carattere interregionale";

VISTA la D.G.R. n. 1358 del 17/07/2012 "Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e CAI Veneto. Collaborazione istituzionale per il potenziamento e lo sviluppo del turismo montano.";

VISTA la D.G.R. n 2747 del 24/12/2012 "Legge regionale 4 novembre 2001, n.33, articolo 110 - Contributi ai bivacchi fissi di alta montagna. Elenco regionale dei bivacchi fissi d'alta montagna";

VISTA la documentazione e le note presentate dalle Comunità montane, dai Comuni, dagli altri Enti gestori, dal Club alpino italiano, in merito all'individuazione tecnica dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico, agli atti della competente struttura regionale;

delibera

1.       Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2.       Di approvare, ai sensi della L.R. 33/2002 (Capo II, sezione I "Turismo di alta montagna") e ad integrazione della D.G.R. n.2747 del 24 dicembre 2012 - l'elenco regionale dei bivacchi/casere montani di interesse escursionistico, individuati nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.       Di incaricare il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'elenco di cui al punto 2.

4.       Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5.       Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2382_AllegatoA_264972.pdf

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