Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 14 gennaio 2014


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2381 del 16 dicembre 2013

Comunità montana Agno-Chiampo e Comunità montana Leogra-Timonchio. Nomina Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si propone la nomina di un Commissario straordinario per le Comunità montane Agno-Chiampo e Leogra-Timonchio, in relazione all'accertata impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi statutari delle stesse, con il conseguente impedimento sia delle attività di gestione ordinaria, sia di quelle a carattere straordinario, connesse con gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

 

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", - ovvero l'ambito delle preesistenti Comunità montane - la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La legge ha definito tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di determinare la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge facevano parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere autonomamente dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2).

Nel definire le funzioni delle unioni montane, l'articolo 5 della l.r. 40/2012 ha inoltre stabilito che le stesse - oltre che a svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni che ne fanno parte, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali - succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, con il comma 6 dell'art. 3, la legge ha stabilito che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.

Successivamente all'approvazione della legge, con deliberazione n. 2651 del 18 dicembre 2012, la Giunta regionale ha dettato - conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 -, disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane", fra le quali, proprio in considerazione della criticità delle operazioni di "passaggio" dalle preesistenti Comunità Montane alle neo costituite Unioni montane, ha ricompreso alcuni criteri e disposizioni relative alle procedure di "estinzione" delle Comunità montane, ed al conseguente trasferimento dei rapporti attivi e passivi, nonché del personale, in capo alla subentrante Unione montana.

Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle competenze attribuite alle Regioni dal D.Lgs. 267/2000 (Testo unico Enti locali) in materia di Comunità montane, con particolare riguardo alla necessità di vigilare sul corretto funzionamento dei relativi organi, e tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 12/72"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i dpr 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11" in ordine all'esercizio delle funzioni di controllo sugli enti, si prospetta la necessità di valutare l'avvio delle procedure di nomina di un Commissario con riferimento alle Comunità montane Agno-Chiampo e Leogra-Timonchio, in relazione ai fatti e alle situazioni che vengono di seguito esposti.

Con nota del 8 ottobre 2013 (Prot. n. 1135) trasmessa dal Segretario Generale della Comunità montana Agno-Chiampo, la Regione del Veneto è stata posta formalmente a conoscenza del fatto che in data 7 ottobre 2013 sono state presentate le dimissioni di tutti gli assessori della Comunità montana e che ciò, in relazione a quanto previsto dal vigente Statuto della Comunità montana, ed in particolare dagli articoli 28 e 23, ha determinato la decadenza dell'intera Giunta nonché del Presidente della Comunità montana stessa.

Pertanto, con la nota di cui sopra, - nel rimarcare, in termini di criticità, inderogabili scadenze di carattere istituzionale a carico della Comunità montana, quali l'approvazione del bilancio preventivo 2013, nonché gli adempimenti conseguenti al riassetto territoriale previsto dalla l.r. 40/2012 -, veniva richiesto alla Regione di adottare i necessari e urgenti provvedimenti di competenza per garantire il regolare svolgimento delle attività d'istituto e la continuità dei servizi.

Successivamente, con rispettive deliberazioni comunali, i Comuni di Chiampo, Cornedo Vicentino, Trissino Valdagno, tutti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione a quanto previsto dal già citato articolo 7 comma 2 della l.r. 40/2012, hanno formalizzato il recesso dalla Comunità montana Agno-Chiampo.

In conseguenza di tale recesso, i Comuni che allo stato attuale continuano a far parte della Comunità montana, su un totale di dieci che ne costituivano la base associativa originaria, sono sei (Altissimo, Brogliano, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme e San Pietro Mussolino), rappresentando peraltro, in termini di popolazione montana, meno di un terzo del totale.

Inoltre è da evidenziare che i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino hanno a suo tempo formulato, con proprie deliberazioni consiliari, la richiesta di rideterminare l'ambito montano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012, ai fini della costituzione di una Unione montana denominata "Alta Valle del Chiampo".

I recessi di cui sopra configurano una oggettiva destrutturazione della Comunità montana a suo tempo costituitasi ai sensi della l.r. 19/92, i cui organi statutari - anche alla luce dell'attuale situazione di decadenza di una parte di detti organi (Presidente e Giunta) - non possono più essere considerati idonei allo svolgimento delle funzioni istituzionali, sia di carattere ordinario, in primis l'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti dalla legge, né quelli di carattere straordinario, con particolare riguardo alle procedure di gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa, contestuali alla costituzione dell'Unione montana e all'estinzione della Comunità montana.

Tale situazione si configura, in termini del tutto analoghi, per quanto riguarda la Comunità montana Leogra-Timonchio, nell'ambito della quale i comuni di Piovene Rocchette, Santorso, Schio e Torrebelvicino, con proprie deliberazioni consiliari, nei termini previsti dall'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012, hanno formalizzato il recesso dalla Comunità montana.

In conseguenza di tale recesso, i Comuni che allo stato attuale continuano a far parte della Comunità montana, su un totale di sei che ne costituivano la base associativa originaria, sono unicamente due (Monte di Malo e Valli del Pasubio) che rappresentano, in termini di popolazione montana, una ridotta minoranza sul totale.

Inoltre, alla luce di tali recessi, il piano di riordino di cui alla d.g.r. 771/2013, che individuava quale ambito per la costituzione dell'Unione montana l'intero comprensorio territoriale della Comunità montana, con l'aggiunta del comune contermine di Posina, necessita di essere ridefinito.

Pertanto, analogamente a quanto sopra evidenziato per la Comunità montana Agno-Chiampo, anche per la Comunità montana Leogra-Timonchio si manifesta un oggettivo impedimento al corretto funzionamento degli organi statutari, sia ai fini dell'espletamento delle attività di gestione ordinaria, sia per l'espletamento delle procedure di gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa, contestuali alla costituzione dell'Unione montana e all'estinzione della Comunità montana.

Per le ragioni sopra evidenziate appare imprescindibile - in virtù delle attribuzioni e delle competenze generali della Regione rispetto a tali enti, stabilite dal Testo Unico Enti Locali e dalla l.r. 11/2001, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della l.r. 40/202 - procedere per le succitate Comunità montane alla nomina di Commissari straordinari, con l'incarico di procedere a:

-          adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
-          ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
-          elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento, agli enti legittimati, delle funzioni già esercitate dalla comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propri provvedimenti - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, compresi i comuni che hanno esercitato il diritto di recesso, con particolare riguardo ai rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato esistenti nelle comunità montane, e valutando le opportunità di ricollocazione delle professionalità presenti, all'interno dei processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione regionale e locale in atto.
-          adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propri atti, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti conseguenti all'estinzione della Comunità montana.

A tale riguardo è da considerare che, con precedente deliberazione n. 3687/2008 avente per oggetto "Disciplina degli effetti derivanti alle Comunità montane del Veneto dalle disposizioni contenute nella Legge 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2008)", la Giunta aveva già provveduto a commissariare le Comunità montane sopra citate prevedendo fra l'altro - ai fini del prospettato scioglimento -, l'effettuazione della ricognizione del patrimonio e delle operazioni di ricognizione e futura ricollocazione del personale.

Si ritiene di fissare la durata dei commissariamenti - necessaria per il completamento degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione - in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative.

Ora, in considerazione del ruolo e degli incarichi che detti Commissari dovranno svolgere con la massima efficacia ed efficienza, onde conseguire in tempi brevi i risultati previsti, si ritiene che il profilo professionale debba essere idoneo ad attestare una competenza nel campo amministrativo-contabile e/o giuridico, con esperienza al riguardo dimostrata in particolare anche nel settore degli enti pubblici, oltre che una capacità relazionale e nella gestione dei rapporti in grado di consentire una idonea attività di mediazione fra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione commissariale.

Le circostanze sopra riportate delineano uno scenario di particolare conflittualità, che rende necessario un intervento di amministrazione straordinaria per definire ogni divergente ottica operativa per l'interesse delle Comunità coinvolte. A tal riguardo sono emerse indicazioni da parte di queste ultime dirette a individuare tipologie di professionalità ritenute consone al caso. Sotto questo profilo per la scelta in questione appare praticabile, al fine di conseguire con efficacia e puntualità gli obiettivi dell' amministrazione regionale, sia ricorrere all'intervento del Commissario Straordinario che sino al maggio 2010 ha svolto il medesimo incarico, peraltro interrotto per sopravvenuta scadenza normativa, sia considerare la specifica professionalità di chi, accanto ad un profilo tecnico idoneo, abbia già svolto ruoli di amministratore di Comunità montana e sia pertanto in grado di affrontare e gestire con tempestività gli incarichi affidati.

Tenuto conto di ciò, si propone di individuare quale Commissario straordinario per la Comunità montana Agno-Chiampo il Dott. Romano Filippi e quale Commissario straordinario per la Comunità montana Leogra-Timonchio il dott. Renato Grotto, i quali, per il profilo e l'esperienza professionale maturata - accertata sulla base dei relativi curricula agli atti dell'amministrazione regionale - sono in grado di presidiare il ruolo e garantire il soddisfacimento delle funzioni e delle attività che la presente deliberazione pone in capo a detti commissari.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, i Commissari individuati - che si avvarranno operativamente delle strutture delle Comunità Montane - potranno percepire un compenso, a carico della gestione commissariale, salvo il caso in cui ciò sia incompatibile con la loro attuale posizione contrattuale oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso; la misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali.

In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere, e all'impegno e alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto da un lato delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%), e dall'altro delle attività già in parte svolte, con riferimento alle succitate Comunità montane, a seguito del precedente Commissariamento di cui alla d.g.r. 3687/2008.


Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di € 1.045,82, oltre alle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate, nonché di una ulteriore riduzione del 25%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti locali);

VISTA la l.r. 11/72"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i dpr 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 7 al n. 11";

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 6;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata legge con cui si stabilisce che, nel caso in cui le modificazioni territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario straordinario;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane";

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

CONSIDERATA la necessità di avviare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, le procedure di nomina di un Commissario straordinario con riferimento alle Comunità montane Agno-Chiampo e Leogra-Timonchio;

delibera

1.       Di prendere atto, in relazione alle motivazioni evidenziate nelle premesse alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi statutari delle Comunità Montane Agno-Chiampo e Leogra-Timonchio, costituitesi ai sensi della l.r. 19/92, con il conseguente impedimento sia delle attività di gestione ordinaria, sia di quelle a carattere straordinario, connesse con gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane".

2.       Di nominare, in relazione a quanto riportato al punto 1. e ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, un Commissario straordinario per ciascuna delle Comunità Montane individuate, attribuendo agli stessi le seguenti funzioni e compiti :

-          adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
-          ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
-          elaborazione di un piano di successione e subentro concernente il trasferimento, agli enti legittimati, delle funzioni già esercitate dalla comunità montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propri provvedimenti - deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la comunità montana, compresi i comuni che hanno esercitato il diritto di recesso, con particolare riguardo ai rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato esistenti nelle comunità montane, e valutando le opportunità di ricollocazione delle professionalità presenti, all'interno dei processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione regionale e locale in atto.
-          adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propri atti, dei provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui sopra, nonché degli altri adempimenti conseguenti all'estinzione della Comunità montana.

3.       Di individuare quali Commissari straordinari, dei quali è stata accertata l'idoneità sotto il profilo professionale in relazione ai compiti richiesti, nonché la diretta disponibilità sentite anche le Amministrazioni e gli enti presso i quali, verificata l'inesistenza di incompatibilità, esercitano le rispettive professionalità:

a)      Dott. Romano Filippi quale Commissario straordinario per la Comunità montana Agno-Chiampo;
b)      il Dott. Renato Grotto quale Commissario straordinario per la Comunità montana Leogra-Timonchio.

4.       Di stabilire la durata dei commissariamenti in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe, sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative.

5.       Di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che ai commissari individuati - che si avvarranno operativamente delle strutture delle Comunità Montane - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dagli stessi una espressa rinuncia, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di € 1.045,82 oltre alle spese di viaggio e trasferta rendicontabili.

6.       Di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo montano dello svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione.

7.       Di informare il Consiglio regionale della nomina e dei compiti dei Commissari Straordinari.

8.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9.       Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. nonché la comunicazione ai Presidenti delle Comunità montane e ai Sindaci dei Comuni che le compongono, inclusi quelli dei Comuni che hanno esercitato il diritto di recesso dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/2012.

 

Torna indietro