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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 27 dicembre 2013


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2287 del 10 dicembre 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione n. 139/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.

Note per la trasparenza

Si provvede a definire il nuovo assetto organizzativo a livello centrale e periferico dell'attività di informazione e accoglienza turistica, individuando i soggetti gestori, le innovative modalità operative e le diversificate iniziative che possono essere attuate fra pubblico e privato nelle destinazioni turistiche.

 

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

Nel disegno strategico della Giunta regionale, la legge regionale 11/2013 è uno dei tre strumenti normativi con i quale viene completamente rivisitata la normativa regionale in materia di turismo: il primo, appunto la legge regionale n. 11/2013, interessa tutta la disciplina in ordine all'industria turistica; il secondo è relativo alla nuova disciplina relativa al demanio marittimo a finalità turistico- ricreativa che si rinviene con il PDL 225 all'esame del Consiglio regionale; il terzo afferente le professioni turistiche per le quali la Giunta regionale intende intervenire normativamente, non appena lo Stato avrà rivisto la normativa nazionale adeguandola alla direttive comunitarie, considerato che in tal caso si opera in ambito di materia concorrente.

Con l'entrata in vigore della legge n. 11 del 14 giugno 2013, numerosi articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono stati abrogati, ed in particolare con l'articolo 15 della legge regionale 11/2013 denominato "Informazione ed accoglienza turistica" è stato completamente rivisto l'assetto organizzativo e le attività inerenti questo importante segmento dell'attività turistica, specificatamente rivolta al turista, già arrivato e presente nella destinazione, che intende acquisire informazioni, notizie e indicazioni per il proprio soggiorno e per la migliore e più soddisfacente fruizione delle occasioni e luoghi di divertimento, di svago, di spettacolo e di attrazione, sia della destinazione che del Veneto nel suo complesso.

Al riguardo va precisato che il sistema della normativa previgente attribuiva la competenza esclusiva ed univoca alle province che la esercitavano direttamente, ovvero avvalendosi di enti e associazioni locali previa convenzione, nel territorio di competenza.

Ora, con la nuova legge regionale n. 11/2013, articolo 15, la funzione di informazione ed accoglienza turistica è di competenza della Giunta regionale, alla quale il legislatore attribuisce il compito di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica a livello locale è svolta dai soggetti, anche associati, pubblici e privati.

È necessario, peraltro, precisare che il contesto nel quale si viene a calare il nuovo articolo 15 è completamente diverso da quello precedente che aveva ispirato la legge regionale 33/2002. Innanzi tutto sono cambiati i presupposti operativi: il Veneto deve fare sistema e la suddivisione rigida in amministrazioni provinciali risulta ora completamente superata dalle specifiche esigenze del turismo moderno. In secondo luogo il ruolo dei comuni ha assunto un aspetto determinante anche in relazione a quanto introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che consente ai comuni l'introduzione dell'imposta di soggiorno. In questo senso va rilevato che ad oggi risultano essere trentaquattro i comuni che hanno applicato l'imposta di soggiorno per un introito stimato di oltre trenta milioni di Euro, anche se, in base alle statistiche disponibili, potrebbero essere oltre una cinquantina i comuni potenzialmente interessati in quanto superano, a puro titolo di esempio, le cinquecentomila presenze turistiche annue.

Inoltre, è da rilevare che, nella nuova legge, il sistema di informazione ed accoglienza ha una connotazione particolarmente innovativa e moderna in quanto fornisce, oltre alle consuete informazioni turistiche, i servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta delle risorse turistiche e dei prodotti del territorio. Infine non si può non rilevare la differenza fra la precedente normativa e la nuova legge regionale 11/2013 in ordine alle modalità e sistemi di informazione con una profilatura del servizio con i moderni sistemi informaci, e con l'aumento di efficienza di tale sistema in relazione alla destinazione, alle esigenze degli operatori privati, all'organizzazione che l'ente locale intende adottare.

Con il presente provvedimento quindi, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, attribuite dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 alla Giunta regionale, si provvede a disciplinare quanto previsto dalla legge in ordine a:

a.         gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti;

b.         le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c.         l'eventuale concessione di contributi;

d.         i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza turistica.

In ordine ai primi due punti l'Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, esplicita gli standard minimi di informazione ed accoglienza che la Giunta regionale ritiene di ufficializzare lasciando poi agli enti locali la facoltà di optare per una combinazione degli stessi in relazione alla località, ai servizi necessari, alla dislocazione, alle attività affidate, ecc..

Sono sostanzialmente quattro le forme che si ritiene possano essere organizzate a livello locale e che avranno caratteristiche, connotazioni, segni distintivi e servizi di livello analogo in tutto il territorio regionale:

  • Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di destinazione,
  • Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di territorio,
  • Info-point turistico,
  • Dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente,

e ciò in relazione ai servizi, alle funzioni e alle attività, al grado di coinvolgimento dei soggetti privati, alle caratteristiche stagionali o annuali della località, alla tipologia e grado di esigenze della clientela, dei turisti, alla loro nazionalità, provenienza, ecc..

Le tipologie di servizi relativi agli IAT di destinazione e di territorio, saranno collegate in rete mediante un sistema IDMS che consentirà l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi per rispondere al dettato normativo del legislatore regionale che ha inteso consentire la migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della gamma di prodotti turistici rinvenibile nell'intero territorio veneto. Anche gli info-point turistici potranno eventualmente collegarsi al sistema IDMS.

Infatti, i sistemi di IDMS (Internet Destination Management System) rappresentano strumenti di gestione delle destinazioni e di sistemi turistici organizzati e sono stati ideati per la gestione integrata di tutte quelle informazioni, procedure e comunicazioni coordinate quotidianamente dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche. Un sistema di IDMS permette di riunire le informazioni e renderle fruibili per gli utenti, favorisce un maggiore coordinamento, razionalizzazione e sistematizzazione nella presentazione dell'offerta turistica regionale.

Per la realizzazione di questo "sistema di rete" dell'informazione turistica regionale si prevede che la Giunta regionale si faccia carico di individuare, realizzare e porre al servizio di tutti gli IAT di destinazione e di territorio che verranno attivati nel territorio regionale, un sistema informatico di grado di far circolare le informazioni necessarie al turista presente in qualsiasi località del Veneto.

Appare evidente invece che l'info-point turistico e il sistema e circuito di informazione locale sono sistemi organizzati e fortemente informatizzati, in grado di soddisfare le esigenze informative, esplicative e divulgative delle singole località, degli eventi disponibili e delle attività presenti e previste nella specifica località nella quale si trova il turista.

Il sistema di informazione ed accoglienza in "mobilità dell'utente" fa invece riferimento a sistemi informativi del turista che utilizzano le moderne tecnologie informatiche per raggiungere il turista e portarlo a conoscenza di servizi, eventi, opportunità, manifestazioni, ecc. nella sua permanenza nella destinazione. In questo caso si fa riferimento alle potenzialità offerte da dispositivi di comunicazione con caratteristiche simili a quello di un personal computer, ma che ne consentono l'utilizzo "in mobilità dell'utente" quali: smartphone, tablet, pocketPC o palmari, cellulari muniti di browser per la navigazione in rete.

Per loro natura tali sistemi sono destinati ad essere più che sostitutivi, molto spesso, integrativi degli Uffici IAT e degli info-point, e quindi utili per fornire informazioni e servizi aggiuntivi, utilizzando sistemi tecnologici all'avanguardia e sempre più diffusi fra i turisti di nuova generazione.

Inoltre, nello spirito del legislatore di operare a "sistema di rete", con la Giunta regionale che svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento e gli enti locali che si occupano della gestione nei confronti del turista italiano e straniero, appare opportuno che la Giunta regionale si faccia carico di ideare, implementare e realizzare materiale comunicativo ed informativo dei prodotti turistici e delle diverse espressioni turistiche dei territori, con connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa, da porre a disposizione delle organizzazioni di gestione della destinazione e degli enti locali competenti nella gestione sul territorio veneto delle attività di informazione ed accoglienza.

Quanto sopra si ritiene sia necessario per due sostanziali motivi a cui la Giunta regionale attribuisce particolare rilievo:

  • rispettare il principio di un'informazione al turista semplice, comprensibile e uniforme per tutti i tematismi e prodotti turistici presenti nel territorio regionale con materiale documentale, messaggi comunicativi ed informazioni caratterizzati da univoca identità, linearità, omogeneità e continuità;
  • realizzare una riduzione della spesa pubblica con un unico "centro di spesa" che consenta un'economia di scala e un risparmio in termini di tempo, lavoro e risorse, umane e finanziarie, per la realizzazione delle attività di produzione e distribuzione del materiale comunicativo e informativo.

Riguardo al servizio reso al turista dell'informazione e accoglienza, necessita precisare che la legge regionale n. 11/2013 all'articolo 51, comma 3, lett. e) ha previsto un periodo di transitorietà nel senso che ha disposto che l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 33/2002, che trasferisce, tra l'altro, la funzione di informazione, accoglienza ed assistenza turistica alle province, sia abrogato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2013.

Di fatto quindi si viene a determinare un periodo di transitorietà entro il quale andranno definiti, da un lato, i compiti della Giunta regionale, oggetto di disciplina con il presente provvedimento, e dall'altro, l'applicazione del nuovo articolo 15 della legge regionale 11/2013 in ordine, in particolare al soggetto gestore e quindi al regolare passaggio fra il "vecchio" e il "nuovo" sistema di informazione ed accoglienza che dovrà comunque concludersi entro la data limite del 3 gennaio 2015, definita nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013.

Sul piano della nuova organizzazione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, andrà evidentemente considerata, tra gli altri fattori, anche la professionalità degli addetti maturata sulla base dell'esperienza lavorativa negli uffici IAT durante la vigenza della legge regionale n. 33/2002.

In questo senso quindi, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei soggetti gestori, va considerata la deliberazione n. 45/2013, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2013, avente ad oggetto "Ordine del giorno del Consiglio regionale relativo a "Nuova legge regionale sul turismo: non disperdere le professionalità esistenti nelle strutture di informazione, accoglienza ed assistenza turistica" in occasione dell'esame del progetto di legge relativo a "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

In conformità al suddetto ordine del giorno del Consiglio regionale, si ritiene di sottolineare l'importanza e la convenienza per i soggetti gestori delle attività di informazione ed accoglienza turistica, di avvalersi, in via prioritaria, del personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale per conto delle province, con qualsiasi tipo di contratto, in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Va infine rilevato che il comma 3 dell'articolo 15 prevede che le attività di informazione ed accoglienza sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e ciò nella logica di individuare un servizio che sia in grado di soddisfare le esigenze del turista, ma che tenga conto, anche e soprattutto delle specificità del territorio e delle indicazioni, suggerimenti e proposte dei soggetti privati che costituiscono l'organizzazione di gestione della destinazione.

In ordine ai requisiti e alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati, anche associati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica si ritiene che gli stessi debbano avere una sede stabile nella destinazione e nel territorio nel quale intendono svolgere la funzione, essere in grado di assicurare un servizio adeguato alla valenza turistica della località, garantire orari e giorni di apertura proporzionati alla presenza di turisti, garantire i servizi minimi essenziali previsti dall'Allegato A) alla presente deliberazione per le diverse forme di attività.

Si ritiene quindi che in sede di prima applicazione della legge regionale 11/2013 la Giunta regionale potrà accogliere le manifestazioni di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dell'amministrazione comunale della destinazione, dell'Unione di comuni del territorio oppure dall'amministrazione provinciale.

Si dà atto che possono gestire il servizio di informazione ed accoglienza previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11:

•           l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - ove esistente;
•           l'amministrazione comunale della destinazione;
•           l'Unione di comuni del territorio costituita secondo le vigenti normative statali e regionali;
•           la provincia.

Al fine di rispettare il principio espresso dalla legge regionale n. 11/2013, i comuni, le loro unioni, e le province che avviano le attività di informazione ed accoglienza turistica ai sensi della presente deliberazioni potranno poi conferire, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tale attività alla Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - che nel frattempo si sarà costituita nella destinazione o nel territorio e tali Organizzazioni potranno quindi subentrare nella gestione delle attività.

Il sopraccitato Allegato A) al presente provvedimento riporta le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori pubblici delle attività di informazione ed accoglienza, mentre l'Allegato B) fissa e regola i rapporti, mediante accordo di collaborazione, di durata almeno triennale, fra Giunta regionale ed i soggetti gestori di dette attività.

Al fine di sviluppare le opportune sinergie fra pubblico e privato, ovvero definire operatività del pubblico concordate e in sintonia con le strategie più propriamente economico-commerciali, elemento significativo della nuova legge regionale, i soggetti gestori pubblici, firmatari degli accordi di collaborazione, ove non abbiano conferito la gestione dell'attività di cui trattasi l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) perché non ancora esistente, possono affidare, con le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard dell'Allegato A) al presente provvedimento, dandone comunicazione alla Direzione regionale Turismo, la gestione di attività di informazione ed accoglienza ad altri soggetti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti, tra cui: consorzi di imprese turistiche, associazioni di rappresentanza del settore del turismo a livello di destinazione o territorio, associazioni Pro Loco.

Si ritiene altresì di precisare che le OGD, tenuto conto della priorità nello svolgimento delle attività di informazione ed accoglienza, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, non possano ulteriormente affidare tali attività ad altri soggetti; per gli stessi motivi, è auspicabile che, in assenza di conferimento all'OGD, l'eventuale affidamento delle attività di informazione e accoglienza ad altri soggetti avvenga comunque nell'ambito di un più complessivo programma che preveda la gestione unitaria congiunta della filiera turistica (informazione, accoglienza, promozione, commercializzazione) all'interno delle destinazioni o dei territori di competenza.

In relazione all'eventuale concessione di contributi, previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale in parola, si ritiene che tale aspetto potrà essere considerato in relazione alle effettive disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 e secondo criteri, procedure e priorità che saranno definite dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti.

Si propone di conferire al Dirigente della Direzione regionale Turismo l'incarico di sottoscrivere, nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 241/1990 in forma esclusivamente digitale, l'accordo di collaborazione con i soggetti gestori pubblici riconosciuti dalla Giunta regionale, individuando nell'accordo i tempi di avvio delle attività di informazione ed accoglienza, che sono fissati, al più tardi, entro il 3 gennaio 2015 ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013.

Si ritiene altresì che le Province continuino a gestire dopo il termine del 3 gennaio 2015, previsto dalla citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 51, esclusivamente gli uffici IAT, già gestiti ai sensi della legge regionale n. 33/2002, che saranno oggetto degli accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi del presente provvedimento.

Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà a definire il sistema di IDMS (Internet Destination Management System) per la creazione del sistema di rete degli IAT di destinazione e degli IAT di territorio attivati nelle destinazioni venete per l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi e la migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della gamma di prodotti turistici veneti.

Per quanto concerne il segno distintivo, si ritiene di confermare anche per i nuovi uffici di informazione e accoglienza da istituire i caratteri ed i segni distintivi delle sedi ove già si svolge tale attività e definita con la deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010.

Si propone, inoltre, che con successiva deliberazione la Giunta regionale provvederà a definire i segni distintivi degli info-point, nonché a disciplinare l'ideazione, l'implementazione e la realizzazione di materiale comunicativo ed informativo turistico con connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa, da porre a disposizione delle organizzazione di gestione della destinazione e degli enti locali competenti nella gestione delle attività di informazione ed accoglienza.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013 che conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni in materia di turismo che non sono di stretta competenza e attività della Regione, si ritiene di stabilire che le presenti disposizioni di applichino alla provincia di Belluno con carattere di cedevolezza e perdano per essa efficacia dalla data di entrata in vigore della specifica disciplina adottata dalla Provincia di Belluno, fermi restando i principi definiti dalla legge regionale 11/2013 all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), e l'utilizzo di IDMS unico regionale.

Il presente provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare per il parere previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/2013, parere che è stato reso in senso favorevole il 5 dicembre 2013, con prescrizioni che vengono integralmente recepite con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" e in particolare l'articolo 22;

VISTO in particolare l'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, nonché l'articolo 21 della medesima legge regionale;

VISTA la deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010 in ordine al segno distintivo degli uffici di informazione ed accoglienza;

VISTO il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135.

VISTO il parere espresso dalla VI Commissione Consiliare il 5 dicembre 2013 sulla deliberazione 139/CR del 28 ottobre 2013;

delibera

1.              di stabilire, per le motivazioni e le argomentazioni indicate nelle premesse, gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti nonché le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

2.              di disporre che le attività di informazione ed accoglienza turistica si esplicano mediante l'implementazione operativa e funzionale di:

•       Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di destinazione;
•       Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di territorio;
•       Info-point turistico;
•       Dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente;

3.              di stabilire che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza per ciascuna destinazione o territorio, ferma la priorità di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 11/2013:

•      l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - ove esistente;
•      l'amministrazione comunale della destinazione;
•      l'unione di comuni dei territori costituita secondo le vigenti normative statali e regionali;
•      la provincia;

4.              di stabilire che le caratteristiche operative, i requisiti minimi, le attività e i servizi che saranno resi per l'informazione e l'accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11/2013, nonché le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori delle attività sono indicati nell'Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5.              di stabilire che l'avvio delle attività da parte dei soggetti autorizzati deve intervenire entro il termine massimo del 3 gennaio 2015 e che i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale ed i soggetti gestori pubblici delle attività di informazione ed accoglienza turistica sono disciplinati dall'accordo di collaborazione, di durata triennale, secondo lo schema di cui all'Allegato B) al presente provvedimento;

6.              di disporre, in conformità all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 45/2013 del 30 maggio 2013, sia data priorità nelle assunzioni, nel rispetto della vigente normativa, al personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale per conto delle province, con qualsiasi tipo di contratto, in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

7.              di stabilire che, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, i soggetti gestori, sottoscrittori degli accordi di collaborazione di cui al punto 5, ove non conferiscano la gestione all'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) perché non ancora esistente, possano affidare, per una durata non superiore all'accordo e nel rispetto degli standard stabiliti dal presente provvedimento, la gestione di attività di informazione ed accoglienza ad altri soggetti tra cui i consorzi di imprese turistiche, le associazioni di rappresentanza del turismo a livello di destinazione o territorio, le associazioni Pro Loco;

8.              di stabilire che le Province continuino a gestire dopo il termine del 3 gennaio 2015, previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013, esclusivamente gli uffici IAT che saranno oggetto degli accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi del presente provvedimento;

9.              spetta al Dirigente della Direzione regionale Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione, nelle forme previste dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, dell'accordo di collaborazione con i soggetti gestori pubblici riconosciuti; il medesimo può apportare, con propri decreti, marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati che si rendessero necessarie, senza alterare i principi e le condizioni generali dagli stessi stabilite;

10.          di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvederà a definire:

•      il sistema di IDMS (Internet Destination Management System) per la creazione della "rete degli IAT" attivati per l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi dell'offerta complessiva della gamma di prodotti turistici veneti;
•      i segni distintivi degli info-point e provvedere alla ideazione, implementazione e realizzazione di materiale comunicativo ed informativo turistico con connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa;

11.          di confermare anche per i nuovi uffici IAT da istituire i caratteri ed i segni distintivi delle sedi ove si svolge l'attività di informazione ed accoglienza turistica, già individuati con deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010;

12.          di stabilire che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 15 delle Statuto e dall'articolo 21 della legge regionale in parola, le presenti disposizioni di applicano alla provincia di Belluno con carattere di cedevolezza e perdono per essa efficacia dalla data di entrata in vigore della specifica disciplina adottata dalla Provincia di Belluno, fermi restando i principi definiti dalla legge regionale 11/2013all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), e l'utilizzo di IDMS unico regionale;

13.          di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.          di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2287_AllegatoA_264124.pdf
2287_AllegatoB_264124.pdf

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