Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2286 del 10 dicembre 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione n. 138/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9.

Note per la trasparenza

Si provvede a definire i criteri e le condizioni per l'attivazione a livello locale delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni -OGD- delle località turistiche previste dalla nuova legge regionale n. 11/2013 in materia di turismo.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in vigore dal 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale ed è destinata a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile del turismo in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La nuova legge regionale 11/2013, nella consapevolezza del valore del potenziale turistico veneto, pone al centro della nuova disciplina il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto nei più alti segmenti di qualità del mercato mondiale, migliorando significativamente il valore aggiunto del settore e la ricchezza distribuita.

Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: si parte dal turista, per offrirgli il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto e la legge regionale 11/2013 fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che hanno effetto sul territorio regionale.

In tale contesto, per favorire il governo delle destinazioni turistiche - ossia delle località o degli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c) - la legge regionale prevede, all'articolo 9 che la Giunta regionale riconosca, per ciascuna destinazione turistica, un'unica organizzazione della gestione e definisca criteri e parametri per la costituzione di tali organizzazioni di gestione.

Appare interessante rilevare che con l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - il legislatore regionale ha introdotto un'assoluta e importante novità nel complesso delle norme regionali che regoleranno l'intera filiera del turismo, fornendo una definizione innovativa nell'approccio organizzativo e funzionale delle attività turistiche.

Infatti, al comma 2 dell'articolo 9 il legislatore regionale ha stabilito che ciascuna OGD opererà secondo i moderni sistemi di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica promozione e commercializzazione dei prodotti della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

La definizione data dal legislatore regionale si ispira a quella prevista dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) che individua nella Destination Management Organization l'organizzazione responsabile per il management e il marketing della destinazione e prevede un sistema di servizi e di risorse coinvolte nello sviluppo e nel governo dell'offerta turistica integrata, in un contesto territoriale specifico, esaltandone le caratteristiche identitarie e di differenza competitiva.

Si tratta indubbiamente di una principio, quello della OGD introdotto con l'articolo 9 della legge regionale n. 11/2013, che richiede una forte presa di coscienza da parte dei diversi soggetti che operano nel settore turistico, che, pur nel pieno rispetto delle funzioni, attività e obiettivi che a ciascuno la legge regionale riconosce e attribuisce, impone un nuovo e moderno approccio metodico e culturale che si ispira alle Destination Management Organization ampiamente diffuse e consolidate in Europa.

L'attività dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione prevede quindi una dimensione strategica, con la ricerca e la valorizzazione delle specificità, la qualificazione e il rafforzamento del network relazionale, la condivisione dei servizi di marketing, nonché una dimensione operativa con il monitoraggio economico-gestionale, lo sviluppo delle competenze e la gestione dei flussi informativi; il tutto presuppone la disponibilità, nella OGD, di specifiche competenze per l'elaborazione delle strategie, la regia e la governance della destinazione, la comunicazione e la negoziazione commerciale, ai fini di uno sviluppo economico delle attività imprenditoriali.

Con il presente provvedimento si ritiene quindi che la Giunta regionale possa dare avvio e concretezza operativa a quanto previsto dal citato articolo di legge e possa "gettare le basi" per un cambiamento culturale e di approccio delle destinazioni in grado di esprimere, attraverso la OGD, una o più delle seguenti attività:

  • la governance del territorio;
  • l'organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale;
  • la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione;
  • la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema di offerta e di mettere tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle loro funzioni di promozione e commercializzazione.

Si pensi ad esempio alla promozione, al marketing e alla vendita dell'offerta turistica integrata dei soggetti pubblici e privati, attraverso gli innovativi canali digitali, il monitoraggio della domanda e dell'offerta, lo sviluppo delle relazioni imprenditoriali ed interprofessionali, l'implementazione di un sistema di qualità, lo sviluppo e la promozione di forme di turismo sostenibile.

La fissazione dei seguenti criteri e parametri, a cui è chiamata la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, ha quindi un valore "iniziale", destinato sicuramente ad evolversi, e di cui la Giunta regionale non potrà non tenere conto, provvedendo quindi ad integrare, modificare o rivedere i concetti illustrati e i parametri previsti in questo primo provvedimento deliberativo.

Inoltre, la presente deliberazione parte dal presupposto di una assenza quasi completa, nel sistema turistico regionale, di forme embrionali di organizzazioni di gestione delle destinazioni e quindi, al di la dei rigidi e amministrativamente asettici dati e limiti numerici per il riconoscimento delle OGD nel Veneto, si ritiene comunque importante operare, laddove ciò sia possibile, con un'Organizzazione di Gestione della Destinazione che assuma, almeno inizialmente, le caratteristiche di un "tavolo di confronto" delle strategie fra pubblico e privato e fra i diversi enti locali e funzionali delle destinazioni, per poter evolvere, auspicabilmente in futuro, verso un vero e proprio sistema organizzato di coordinamento della gestione della destinazione, progettato eventualmente con forme societarie anche miste, in grado di svolgere una regia unica della destinazione e una strategia che includa le diverse attività economiche, pubbliche ed imprenditoriali delle destinazioni.

Va infatti ribadito che la destinazione turistica non è un concetto amministrativo, ma è più propriamente definita dalla domanda dei turisti stessi, e quindi la destinazione può, e deve, essere identificata come il "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio e nel quale trova tutte le prestazioni che reputa necessarie per il proprio soggiorno. Ne consegue che oggi le destinazioni sono le vere entità concorrenziali in ambito turistico e che dunque è essenziale che esse si dotino di adeguati strumenti di coordinamento e sinergia dei soggetti coinvolti nel governo della destinazione, anche alla luce della veloce evoluzione del mercato, della forte competitività internazionale e della necessità di acquisire, consolidare e mantenere, nel tempo, i flussi turistici.

Va infatti segnalato che, per un efficace governo della destinazione, è necessario che vi sia sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati - e in tal senso dispone anche la nuova legge regionale - mentre le modalità organizzative di tale cooperazione possono variare, per cui non appare opportuno disporre con il presente provvedimento, in ordine ad esse, lasciando invece ai soggetti operanti nelle destinazioni di individuare la modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatta al loro territorio.

Se si fa riferimento, infatti, ad alcuni dei più rilevanti esempi a livello europeo, è prevedibile poter disporre, in un prossimo futuro, di OGD che da tavolo di confronto e di proiezione strategica può evolvere in una qualche forma associativa solo privata, società mista pubblico-privata, oppure composta solo da soggetti pubblici. Si fa riferimento, per esempio, a Goteborg, dove la locale organizzazione di gestione della denominazione è costituita dal comune, dalla camera di commercio e dalle associazioni di categoria, oppure Oslo, costituita in forma di S.p.A. con azioniste le imprese del settore turismo della destinazione che opera in stretta collaborazione con il comune. Ancora, Barcellona, costituita in Consorzio con soci la municipalità di Barcellona, la camera di commercio e le associazioni di categoria e finanziata per il 91% da risorse autogenerate, per il 4,5%, dal comune e il 4,5% dalla camera di commercio. Infine, Vienna costituita invece esclusivamente da enti pubblici e finanziata per il 56% dalla tassa di soggiorno, per il 19% dal comune, per il 2% dalla camera di commercio e per il 23% da risorse autogenerate.

Ferme restando quindi le considerazioni e valutazioni sopra operate, in ordine a quanto esplicitamente richiesto dalla legge regionale n. 11/2013 in materia di OGD, si evidenzia altresì che: da un lato, l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11/2013 prevede che ciascuna OGD operi secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, dall'altro, l'articolo 15, comma 3, della stessa legge stabilisce che le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica.

La legge regionale n. 11/2013 fornisce pertanto chiara indicazione su alcuni requisiti obbligatori, in particolare per quanto attiene alla sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione, e con riferimento alle funzioni, che devono essere almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.

Infine, va ricordato che, tra i soggetti pubblici, è certamente essenziale la presenza del comune o dei comuni dell'area territoriale della destinazione, sia perché le funzioni dei comuni sono di rilievo anche agli effetti del loro impatto sul turismo (si pensi anche solo al trasporto locale), sia perché i comuni dispongono di risorse proprie, anche agli effetti della previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e dell'articolo 8 della legge regionale
n. 11/2013.

Per quanto attiene invece alla dimensione turistica della destinazione, considerato che la destinazione è, come si è detto, definita dai turisti, si ritiene, in sede di prima applicazione della legge regionale in parola, fare riferimento alle presenze turistiche nelle località venete nel triennio 2010 - 2012, con le prescrizioni di seguito illustrate, che tengono conto del fatto che i diversi Sistemi Turistici Tematici sono caratterizzati da diversi livelli strutturali di presenze turistiche e che è perciò necessario prevedere, non una soglia fissa per tutto il Veneto, ma un'opportuna modulazione del numero di presenze in ragione della tipologia di destinazione, delle dimensioni della stessa, delle caratteristiche strutturali ed organizzative delle diverse aree.

Il presente provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare per il parere previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 11/2013, parere che è stato reso in senso favorevole, con modificazioni, in data 25 novembre 2013. Le modificazioni che vengono recepite con il presente provvedimento sono relative: alla soppressione della frase a pagina 5 "Si da atto che per il STT Venezia e laguna coincide con il territorio comunale", alla soppressione del punto 5 del dispositivo della delibera CR n. 138 del 28 ottobre 2013, all'aggiunta, alla fine del punto 7 del deliberato, della frase "il riconoscimento avviene secondo criteri di proporzionalità e di rappresentatività rispetto al STT".

Ciò premesso, si provvede a definire, anche alla luce delle valutazioni formulate dalla VI Commissione consiliare, i seguenti requisiti e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione:

1. dimensione turistica:

  • sistema turistico tematico "Venezia e laguna", "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta": ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale);
  • sistema turistico tematico "Mare e spiagge", "Terme Euganee e termalismo veneto" e "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete": comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 - 2012;

2. soggetti partecipanti:

  • possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

3. funzioni ed attività:

  • inizialmente, tavolo di confronto formalmente costituito per la governance della destinazione o del territorio e pianificazione strategica e per quanto possibile unitaria delle attività dei diversi soggetti;
  • successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in conformità alla disciplina regionale;
  • come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla vigente normativa e della programmazione regionale;

4. forme di costituzione della OGD:

  • i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.

Al riguardo necessita precisare che un ruolo fondamentale nella più consona, puntuale e pregnante introduzione e radicamento dei principi e degli aspetti di novità di cui all'articolo 9 della legge regionale in oggetto, spetta alle Province e alle associazioni di rappresentanza che possono fungere effettivamente da soggetti promotori e performanti delle costituende OGD, coinvolgendo direttamente gli attori operanti nel territorio di competenza, potendo quindi prevedere sistemi organizzati di destinazioni che possono evolvere ed interessare, anche mediante forme di collaborazione, ambiti territoriali più ampi, ma accomunati da strategie, azioni ed iniziative finalizzate all'incremento delle attività turistiche.

Si ritiene inoltre di precisare che:

a) sono destinazioni turistiche, agli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, i territori dei comuni, singoli o associati, rispondenti ai parametri di dimensione turistica sopra stabiliti;

b) per ciascuna destinazione turistica si può costituire un'unica organizzazione di gestione;

c) i comuni aderenti a una organizzazione di gestione devono essere territorialmente contigui;

d) i comuni che non partecipano ad una organizzazione di gestione possono aderire a una organizzazione di gestione anche appartenente ad altro sistema turistico tematico, purché contigua al loro territorio;

e) i comuni del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" che non partecipano all'unica organizzazione di gestione di tale STT possono aderire ad una organizzazione di gestione di un altro sistema turistico tematico contiguo all'STT "Pedemontana e colli", purché dello stesso ambito provinciale;

f) agli effetti della costituzione di organizzazione di gestione comprendente più comuni, le presenze turistiche da computare sono quelle risultanti dalla somma delle presenze turistiche in ciascun comune aderente alla organizzazione di gestione;

g) per i sistemi turistici tematici "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta": è auspicabile, ma non obbligatoria, la coincidenza della organizzazione di gestione con l'intero territorio del sistema turistico tematico, fermo restando che può essere costituita una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale dell'sistema turistico tematico;

h) la costituzione di un OGD come soggetto giuridico deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012,
n. 135.

Si propone altresì che il comune, singolo o associato, ovvero i soggetti privati, in forma associata, che abbiano dato avvio o costituito un'Organizzazione di Gestione della Destinazione in conformità al presente provvedimento, inoltrano alla Giunta regionale - Direzione Turismo - a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di riconoscimento dell'organizzazione di gestione della destinazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2013, unitamente alla relativa documentazione; il riconoscimento è operato secondo criteri di proporzionalità e rappresentatività rispetto al STT.

Si evidenzia, da ultimo, che l'articolo 9, comma 3, della legge regionale 11/2013, prevede che la Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i Sistemi Turistici Tematici, favorisca l'istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

A questo fine, si ritiene opportuno ribadire quanto già affermato in precedenza, circa la necessità/opportunità di rivedere, modificare od integrare, con successivi provvedimenti, le disposizioni stabilite con la presente deliberazione anche in ordine alla evoluzione organizzativa, di missione e di attività delle OGD costituite o costituende, e ciò anche al fine del necessario raccordo con i Sistemi Turistici Tematici e l'attività regionale.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013 che conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni in materia di turismo che non sono di stretta competenza e attività della Regione, si ritiene che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano al territorio regionale con esclusione dell'ambito territoriale della provincia di Belluno, che potrà definire per il sistema turistico tematico "Dolomiti" criteri e parametri per costituire le Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica diversi da quelli indicati nel presente provvedimento, e che tengano conto della specificità del territorio montano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 9 e 15;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione n. 138/CR del 28 ottobre 2013 sulla quale la VI Commissione consiliare si è espressa con parere favorevole nella seduta del 25 novembre 2013 con le modificazioni che vengono recepite dal presente provvedimento;

VISTO il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135.

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni e le argomentazioni indicate nelle premesse, che l'Organizzazione di Gestione della Destinazione -OGD- di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", è una forma organizzativa responsabile del coordinamento del management e del marketing della destinazione, avente come obiettivi prioritari: la governance turistica del territorio, la gestione dell'informazione turistica, la qualificazione dei servizi e dei prodotti in ottica integrata, la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici;

2. di stabilire, in sede di prima applicazione della legge regionale, che i requisiti e i parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione sono quelli di seguito indicati:

A) dimensione turistica:

  • sistema turistico tematico "Venezia e laguna", "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli", "Po e suo delta": ambito territoriale del STT (una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale);
  • sistema turistico tematico "Mare e spiagge", "Terme Euganee e termalismo veneto" e "Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete": comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla media del triennio 2010 - 2012;

B) soggetti partecipanti:

  • possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma singola od associata, enti pubblici e, tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

C) funzioni ed attività:

  • inizialmente, la governance turistica della destinazione e la pianificazione strategica unitaria delle attività dei diversi soggetti coinvolti nel governo della destinazione;
  • successivamente, evoluzione verso la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica in conformità alla disciplina regionale;
  • come risultato finale, le attività di cui ai punti precedenti e il coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto delle attività proprie dei soggetti partecipanti previsti dalla vigente normativa e della programmazione regionale;

D) forme di costituzione della OGD:

  • i soggetti partecipanti definiscono autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione: un apposito tavolo di confronto, formalmente costituito, oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione.

3. di stabilire altresì che, in ordine a quanto previsto al precedente punto 2:

  • sono destinazioni turistiche, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2013, i territori dei comuni, singoli o associati, rispondenti ai parametri di dimensione turistica sopra stabiliti;
  • per ciascuna destinazione turistica si può costituire un'unica organizzazione di gestione;
  • i comuni aderenti a una organizzazione di gestione devono essere territorialmente contigui;
  • i comuni che non partecipano ad una organizzazione di gestione possono aderire a una organizzazione di gestione anche appartenente ad altro sistema turistico tematico, purché contigua al loro territorio;
  • i comuni del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" che non partecipano all'unica organizzazione di gestione di tale STT possono aderire ad una organizzazione di gestione di un altro sistema turistico tematico contiguo all'STT "Pedemontana e colli", purché dello stesso ambito provinciale;
  • agli effetti della costituzione di organizzazione di gestione comprendente più comuni, le presenze turistiche da computare sono quelle risultanti dalla somma delle presenze turistiche in ciascun comune aderente alla organizzazione di gestione;
  • per i sistemi turistici tematici "Dolomiti", "Montagna veneta", "Lago di Garda", "Pedemontana e colli" e "Po e suo delta" è auspicabile, ma non obbligatoria, la coincidenza della organizzazione di gestione con l'intero territorio del sistema turistico tematico, fermo restando che può essere costituita una sola organizzazione di gestione per tutto l'ambito territoriale dell'sistema turistico tematico;
  • la forma di costituzione dell'OGD come soggetto giuridico, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 135;

4. di prevedere che l'Organizzazione di Gestione della Destinazione esplica la propria azione mediante l'implementazione di una o più delle seguenti macro attività:

  • il coordinamento delle iniziative ed azioni dei soggetti pubblici e privati,
  • la ricerca e condivisione dei fattori di specificità e la definizione delle strategie,
  • la qualificazione e il rafforzamento del network relazionale,
  • il raccordo dei servizi di promozione, di commercializzazione di comunicazione e marketing dei soggetti pubblici e privati,
  • la gestione dei flussi informativi e dell'accoglienza turistica;

5. di stabilire che il comune, singolo o associato, ovvero i soggetti privati, in forma associata, che abbiano dato avvio o costituito un'Organizzazione di Gestione della Destinazione in conformità al presente provvedimento, inoltrano alla Giunta regionale - Direzione Turismo - a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di riconoscimento dell'organizzazione di gestione della destinazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2013, unitamente alla relativa documentazione; il riconoscimento è operato secondo criteri di proporzionalità e rappresentatività rispetto al STT;

6. di stabilire che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 15 delle Statuto e dall'articolo 21 della legge regionale in parola, le presenti disposizioni si applicano alla provincia di Belluno con carattere di cedevolezza e perdono per essa efficacia dalla data di entrata in vigore della specifica disciplina adottata dalla Provincia di Belluno, fermi restando i principi definiti dalla legge regionale 11/2013;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro