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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 06 dicembre 2013


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2181 del 25 novembre 2013

Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà, ai sensi della lett. b), comma 1 e comma 6 dell'art. 11 L.r. n. 3/2013. Disposizioni attuative e relativi criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti a organismi di solidarietà. DGR/CR n. 142 del 28 ottobre 2013.

Note per la trasparenza

Con tale provvedimento si intende dare attuazione al comma 6 dell'art. 11 per l'accesso al fondo da parte degli organismi di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie, nel rispetto dei criteri metodologici di cui all'Allegato, ai sensi della lett. b), comma 1 e comma 6 dell'art. 11 L.r. n. 3/2013.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La grave situazione economica nazionale e internazionale, comportando un forte aumento della disoccupazione e il conseguente crollo del reddito, ha fatto crescere in misura esponenziale le richieste di protezione sociale, che mal si coniugano con la pesante diminuzione delle risorse finanziarie nazionali, regionali e locali.

La Regione del Veneto ha inteso rivolgere una particolare attenzione a questo fenomeno, sostenendo il privato sociale nel dare risposte efficaci e tempestive ai bisogni emergenti di chi vive in uno stato di necessità ed è costretto a sacrificare spese indispensabili.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2013 (l.r. 4/2013) e, ai sensi della lett. b, comma 1 dell'art. 11 "Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà", della l.r. n. 3/2013 (legge finanziaria 2013), il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta " ad istituire un fondo per l'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas", di cui il 70% da erogarsi ai Comuni e il 30 %, ai sensi del comma 6, "a organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale".

Gli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà presenti ed attivi sul territorio veneto sono riconosciuti da tempo come artefici e gestori di progettualità capaci di fronteggiare i bisogni della famiglia non solo con un approccio assistenzialistico centrato sul contributo economico ma anche con programmi che permettono, nel sistema di rete, il superamento delle criticità valorizzando le potenzialità della famiglia stessa. Tale finalità diventa importante nella valutazione dei progetti in sintonia con quelle che sono le linee di indirizzo della progettazione sociale cui la Regione del Veneto si ispira.

Si precisa che gli organismi di solidarietà, destinatari del presente provvedimento, sono stati individuati nei soggetti del terzo settore previsti dalla Legge 328/2000, nello specifico "le ONLUS, gli organismi della cooperazione, le associazioni ed enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese", operanti nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Con DGR/CR n. 142 del 28.10.2013 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo da parte degli organismi di solidarietà per interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà.

La Quinta commissione, nella seduta dell' 11 novembre 2013, ha espresso il proprio parere favorevole all'unanimità, con alcune modifiche, che sono state recepite.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione al comma 6 dell'art. 11 per l'accesso al fondo da parte degli organismi di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie, nel rispetto dei criteri metodologici della progettazione sociale descritti in Allegato A ossia: vasta territorialità, lavoro in rete e quindi di partenariato, innovazione rispetto al contesto territoriale, strategie di cofinanziamento, superamento di un approccio solo assistenzialistico verso la famiglia.

Si evidenzia, al riguardo, che il condizionare l'erogazione del contributo regionale alla presentazione di una progettualità, risponde a due finalità: in primo luogo all'esigenza di razionalizzare le risorse economiche avviando programmi vasti, omogenei e con più attori partecipi verso bisogni prioritari ed emergenti; in secondo luogo allo scopo di non far dipendere il beneficiario dal solo contributo pubblico, offrendo alla famiglia gli strumenti per superare le criticità in un percorso che valorizzi le sue potenzialità, uscendo così dalla logica del puro assistenzialismo.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da un'apposita commissione interna nominata con decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali.

La Commissione, valutati i progetti, predispone la graduatoria e formula una proposta di riparto che tenga conto delle risorse disponibili.

La ripartizione dei contributi avverrà con provvedimento del dirigente della Direzione Servizi Sociali, tenuto conto che il finanziamento massimo sarà di € 30.000,00 per i progetti che coinvolgono una popolazione fino a 200.000 abitanti e di € 50.000,00 per quelli che coinvolgono una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Il contributo verrà liquidato in due tranches: un acconto del 50% a seguito della comunicazione di avvio del progetto e il rimanente 50% a conclusione del progetto, che può avere una durata massima di un anno. La rendicontazione, corredata da una relazione dei servizi sociali del Comune di competenza per ogni famiglia beneficiaria, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2014.

La Direzione regionale potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione del progetto e la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, intervenendo con revoca del contributo.

La documentazione dovrà essere consegnata a mano o a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R, alla Direzione regionale Servizi Sociali - Dorsoduro 3493, 30123, Venezia, entro e non oltre le ore 13.00 del 12 dicembre 2013, pena l'esclusione.

Relativamente alle domande consegnate a mano, potranno essere presentate presso l'ufficio Protocollo e Archivio della Regione del Veneto (sede - Dorsoduro 3493/A - 30123, Venezia; orari: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00). Farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio protocollo. Sulla busta esterna dovrà essere riportata la dicitura "Richiesta finanziamento per interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà".

Per i soggetti obbligati dalla L.221 del 17/12/2012 alle comunicazioni telematiche le domande dovranno essere trasmesse tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Codice A LR 3/2013

Nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sono indicati i criteri generali nonché i relativi punteggi attribuibili a ciascun progetto.

Nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, è contenuta la scheda progettuale con gli elementi necessari per una valutazione oggettiva ed efficace.

Le risorse del fondo disponibili, che ammontano a € 840.000,00, sono individuate all'UPB U0165 "Intereventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013 sul capitolo di spesa 101852. Esse sono incrementabili, ai sensi del comma 2, art 11 "da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati".

Le risorse saranno ripartite, compatibilmente alla disponibilità finanziaria, agli enti di solidarietà su citati fino alla concorrenza massima di € 840.000,00.

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento, con le modifiche concordate con la competente commissione consiliare.

LA GIUNTA REGIONALE

-         Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-         Visto l'art. 12 della L. n. 241/90;

-         Visto l'art. 11 commi 6 e 9 della Legge regionale 2013, n. 3;

-         Vista la Legge regionale 2013, n. 4;

-         Vista la DGR/CR n. 142 del 28.10.2013;

-         Visto il parere della Quinta commissione consiliare n. 453 del 11 novembre 2013;

delibera

  1. di approvare le disposizioni attuative dell'art. 11 della l.r. n. 3/2013 e gli Allegati A e B, parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
  2. di fissare quale termine per la presentazione da parte degli organismi appartenenti alla rete di solidarietà dei progetti di assistenza alle famiglie il 12 dicembre 2013, secondo i criteri specificati nell'Allegato A;
  3. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali l'approvazione della graduatoria, l'assunzione dell'impegno di spesa e ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

(seguono allegati)

2181_AllegatoA_263027.pdf
2181_AllegatoB_263027.pdf

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