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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1977 del 28 ottobre 2013
Concessione del riconoscimento regionale alle Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario. Abolizione degli adempimenti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1433 del 18 maggio 2010 e n. 375 del 29 marzo 2011.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende abolire gli adempimenti previsti dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011, cui sono tenute rispettivamente le Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario, nelle more dell'approvazione del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica e dei pertinenti regolamenti applicativi della nuova riforma della politica agricola comunitaria (PAC) post 2013, nonché della relativa normativa nazionale di recepimento.
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Le potenzialità del territorio agricolo veneto sono spesso messe in crisi dall'eccessiva frammentazione della produzione e dell'offerta, dove in alcuni casi anche realtà di tipo mutualistico come le imprese cooperative si trovano in condizione di debolezza strutturale nei confronti del settore distributivo e, in particolare, della grande distribuzione organizzata (GDO).
In questo ambito l'associazionismo dei produttori assume un'importanza strategicaper rispondere ai bisogni del mercato e valorizzare le produzioni.
Solo con l'aggregazione, infatti, si possono costituire aziende di dimensioni adeguate per disporre di capitali, capacità manageriali, volumi produttivi, nonché strumenti finalizzati al controllo della fase di produzione della materia prima e di trasformazione, per presentarsi sul mercato con un'offerta che risponda alle esigenze della GDO.
Le Organizzazioni di Produttori (OP), che rappresentano l'aggregazione di primo livello, svolgono pertanto un ruolo determinante in termini di programmazione, promozione, marketing e commercializzazione della produzione, salvaguardando in tal senso il reddito degli associati al fine di ripartire equamente il valore all'interno della filiera agroalimentare.
Per meglio affrontare e superare le criticità sopra richiamate, con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011 è stata promossa l'aggregazione di due o più OP -la cosiddetta aggregazione di secondo livello- rappresentata dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo ai sensi del Reg. CE n. 1234 del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM) e dalle Organizzazioni Comuni (OC) di tutti gli altri comparti produttivi -compreso quello lattiero caseario- così come previsto dal Dlgs n. 102/2005 concernente la regolazione dei mercati agroalimentari.
Le finalità delle summenzionate deliberazioni sono diverse e strettamente connesse alle peculiarità settoriali.
Nello specifico, i dettami della DGR n. 1433/2010 disciplinante il settore ortofrutticolo mirano a trasformare i fenomeni disgregativi in future prospettive di aggregazione prevedendo che ciascun socio recedente dall'OP di appartenenza, che presenta a sua volta istanza di riconoscimento come OP alla Regione del Veneto, opti -pena la revoca del riconoscimento- per le seguenti alternative:
a) entro un anno dal riconoscimento l'OP dovrà divenire socia di un'AOP esistente, regionale o extra regionale o transnazionale; b) entro tre anni dal riconoscimento l'OP dovrà costituire assieme a un'altra o più OP una nuova AOP regionale, extra regionale o transnazionale.
Tale scelta è stata motivata dal fatto che da un'attenta analisi settoriale i riconoscimenti concessi alle OP ortofrutticole a dicembre 2007 e 2008 non si sono tradotti di fatto in un'effettiva maggiore aggregazione di produttori e di produzione in quanto le stesse erano già aggregate a due OP esistenti dalle quali si sono semplicemente staccate; inoltre risalgono addirittura a dicembre 2005 gli ultimi due riconoscimenti di "nuove" OP e tale tendenza anziché arrestarsi o ridursi si sta particolarmente evidenziando, tant'è che già a ottobre 2010 e a dicembre 2011 hanno chiesto di essere riconosciute come OP altre due Strutture recedute da OP esistenti.
Le disposizioni della DGR n. 375/2011 regolante il settore lattiero caseario sono invece rivolte a favorire l'aggregazione di Soggetti tali per cui si possa garantire, in un'ottica di valorizzazione delle produzioni locali a denominazione di origine protetta (DOP), il raggiungimento di volumi produttivi e finanziari significativi per affrontare le sfide del mercato globale, ritenendo che il settore lattiero caseario veneto ben si presti per l'attivazione delle summenzionate OC visto il consistente numero di cooperative operanti e quindi è stata prevista l'opzione -pena la revoca del riconoscimento- per le seguenti alternative:
a) entro un anno dal riconoscimento l'OP dovrà divenire socia di un'OC esistente; b) entro tre anni dal riconoscimento l'OP dovrà costituire assieme a un'altra o più OP un'OC.
Considerato che per alcune OP la scadenza per ottemperare agli adempimenti di cui sopra è imminente o si verificherà nel corso del 2014 -primo anno di applicazione della nuova riforma PAC 2014/2020- e come a oggi non sia ancora stata approvata la versione finale del testo consolidato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dello scorso 6 settembre recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM abrogativo del vigente Reg. CE n. 1234/2007), si ritiene opportuno abolire gli adempimenti previsti dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011, cui sono tenute rispettivamente le Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario, nelle more dell'approvazione del summenzionato regolamento di base e in particolare dei pertinenti regolamenti applicativi, nonché della relativa normativa nazionale di recepimento.
Al riguardo si vuole precisare che la motivazione di tale propensione si riconduce all'importanza che sta assumendo sempre più l'aggregazione di secondo livello nelle norme europee in fase di approvazione dal momento che, diversamente dal Reg. CE n. 1234/2007, la proposta di regolamento unico OCM risultante dai "Triloghi" e che andrà ad abrogare quest'ultimo, prevede un articolo ad hoc sulle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), le quali si potranno costituire in tutti i settori produttivi, a differenza di quanto è stato previsto con l'entrata in vigore del Reg. CE n. 1234/2007 ove era possibile creare AOP solo in ambito ortofrutticolo e successivamente nel settore lattiero caseario con il Reg. UE n. 261 del 14 marzo 2012 -a modifica del citato Reg. CE n. 1234/2007- per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.
Nella proposta di regolamento unico OCM della nuova riforma della PAC è previsto ad esempio come nel campo degli aiuti del settore ortofrutticolo anche le AOP possano costituire un fondo di esercizio come già avviene per le OP, in modo da svolgere qualsiasi attività o funzione di queste ultimenonché realizzare programmi operativi unitari in grado di valorizzare le sinergie tra le diverse OP aderenti.
Attualmente, invece, seppur la maggior parte delle AOP italiane siano strutturate per la gestione unitaria dei programmi operativi, le medesime sono costrette a svolgere un ruolo marginale che si esplica nel raccordo tra le OP associate e le Amministrazioni regionali.
Un altro importante fattore su cui è necessario richiamare l'attenzione è la tipologia di Organismi economici considerati nella legislazione europea, rispetto a quella nazionale, dal momento che l'OCM unica contempla tre diverse modalità di aggregare gli operatori della filiera identificate nelle OP, AOP e Organizzazioni interprofessionali (OI).
Come già accennato, le AOP inizialmente previste in ambito ortofrutticolo, poi anche in quello lattiero caseario e infine in tutti i comparti produttivi agricoli disciplinati nel regolamento sull'OCM unica in fase di approvazione definitiva (novembre - dicembre 2013) aggregano più OP riconosciute, svolgendo qualsiasi attività di un'OP.
Da ciò si denota una differenza sostanziale tra la norma europea e quella nazionale, in quanto nella prima non sono citate le OC previste nel Dlgs n. 102/2005 e pertanto i due Organismi di grado superiore alle OP (OC e AOP) non sono completamente sovrapponibili; tra le AOP e le OP non vi è infatti una gerarchia di ruoli e funzioni, ma si stabilisce una relazione di sinergia.
Nella sostanza l'AOP svolge gli stessi compiti dell'OP, ma procede in tal senso quando risulti conveniente perché lo svolgimento in forma aggregata garantisce risultati superiori a quelli che sarebbero stati conseguiti qualora le azioni fossero state svolte da un'unica OP.
Nella legislazione italiana, invece, l'aggregazione delle OP in OC comporta una separazione e una graduatoria di ruoli, con le seconde che svolgono funzioni di ordine superiore che generalmente le singole OP non sono in grado di implementare.
In particolare si ricordano quelle di coordinare le attività delle OP, di svolgere la rappresentanza con le Istituzioni nazionali ed europee, di promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e per la valorizzazione del prodotto, nonché di creare società di servizi per azioni di supporto alle OP socie.
Per quanto sopra si ritiene quindi opportuno abolire gli adempimenti in oggetto nelle more dell'approvazione del regolamento sull'OCM unica e relativi regolamenti applicativi con la riforma della PAC 2014/2020 nonché della normativa nazionale di recepimento, al fine di poter successivamente riesaminare in dettaglio i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1433/2010 e n. 375/2011, per orientarli maggiormente all'efficacia delle AOP nel contestuale rispetto delle esigenze, potenzialità e peculiarità settoriali locali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento UE n. 261/2012 che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
VISTA la proposta di regolamento de 6 settembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento unico OCM abrogativo del Reg. CE n. 1234/2007) a seguito della riforma della PAC 2014/2020;
VISTO il Dlgs n. 102/2005 sulla regolazione dei mercati agroalimentari;
VISTA la DGR n. 1433/2010 "Settore ortofrutticolo - modifiche e integrazioni alla DGR n. 2838/2009 in merito alla disciplina regionale di riconoscimento delle OP";
VISTA la DGR n. 375/2011 "Settore lattiero caseario - modifiche e integrazioni alla DGR n. 1682/2010 in relazione alla disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP";
delibera
1) di abolire -per le motivazioni dettagliate in premessa e nelle more dell'approvazione del regolamento sull'organizzazione comune di mercato (OCM) unica e dei pertinenti regolamenti applicativi della nuova riforma della politica agricola comunitaria (PAC) post 2013, nonché della relativa normativa nazionale di recepimento- gli adempimenti cui sono tenute le Organizzazioni di Produttori (OP) dei settori ortofrutticolo e lattiero caseario ai fini della concessione del riconoscimento regionale, previsti rispettivamente dal punto 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 1433/2010, fermi restando i parametri minimi di riconoscimento in termini di valore della produzione commercializzata (VPC) e dal punto 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 375/2011;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e alle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro Associazioni (AOP);
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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