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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1870 del 15 ottobre 2013
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Determinazione degli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Tematici. Deliberazione n. 100/CR del 23 luglio 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 11.
Note per la trasparenza:
In esecuzione di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 11/2013, si provvede a definire gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici che caratterizzano la nuova legge regionale nel settore del turismo.
L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", in vigore dal 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, ed è destinata a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile del turismo in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.
Il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.
La nuova legge regionale n. 11/2013, nella consapevolezza del valore del potenziale turistico veneto, pone al centro della nuova disciplina il turista e mette gli operatori del mercato in condizione di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto nei più alti segmenti di qualità del mercato mondiale, migliorando significativamente il valore aggiunto del settore e la ricchezza distribuita.
Infatti, la legge regionale promuove, in chiave di competitività e attrattività, il Veneto quale marchio turistico a livello mondiale, accresce la qualità dell'accoglienza turistica, incrementando anche 1'accessibilità, valorizza le risorse turistiche, sostiene le imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche con lo sviluppo di una gamma di strumenti economico finanziari a supporto, innalza gli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori.
La legge regionale è dunque strumento strategico della politica di settore, in cui l'individuazione degli obiettivi di medio lungo periodo, degli strumenti attuativi e dei ruoli dei soggetti pubblici e privati è di rango legislativo, mentre le scelte operative sono rimesse all'attività amministrativa della Giunta regionale, per la regolazione flessibile dei processi.
Punto centrale della nuova legislazione regionale di settore è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: si parte dal turista, per offrirgli il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto e la legge regionale n. 11/2013 fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che hanno effetto sul territorio regionale (articolo 4).
La tradizionale attenzione alla sola promozione, nella quale il prodotto è implicito alla naturale e straordinaria dotazione di risorse primarie, viene quindi superata, e la legge regionale promuove lo sviluppo di prodotti di qualità, di una loro gamma estesa ed integrata e ne presidia il ciclo di vita, dagli investimenti per il loro sviluppo, alla efficiente gestione del processo di commercializzazione e promozione, all'attività di accoglienza e informazione che il territorio deve assicurare.
La suesposta nuova logica di prodotto, comporta l'evoluzione dei tradizionali sistemi turistici locali di cui alla precedente legge regionale n. 33/2002, di cui appare oggi indebolita la riconoscibilità in termini di mercato, e viene perciò introdotto un nuovo concetto di organizzazione delle risorse turistiche, molto più aderente alle aspettative del turista/cliente, individuando un limitato numero di tematismi turistici riconducibili ai sistemi turistici tematici -STT.
Coerentemente con tale nuovo approccio olistico al mercato, la legge regionale n. 11/2013 definisce, all'articolo 11, comma 1, il sistema turistico tematico come l'ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente e al comma 2 dello stesso articolo riconosce i sistemi turistici tematici maggiormente affermati nel panorama dell'offerta turistica regionale.
Pertanto, nella definizione data dal legislatore regionale un sistema turistico tematico è definito dall'insieme di tre fattori che devono essere messi a sistema:
a) l'espressione tematica, ossia la specializzazione in termini di presenza di risorse turistiche,
b) l'ambito territoriale,
c) l'omogeneità del territorio in termini di tipologie turistiche, da cogliere nella capacità di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.
Nella definizione degli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici va in particolare rilevato che la definizione stabilita dalla legge regionale è da un lato adatto a riflettere la poliedricità del territorio veneto e delle sue risorse culturali e turistiche, e quindi a tenere conto di una gamma di prodotti turistici che sia "ampia e coerente", dall'altro sottolinea espressamente l'elemento di omogeneità del territorio in termini di tipologie turistiche, e dunque anche di prevalente specializzazione in termini di presenza di risorse turistiche.
In questo modo la messa a sistema delle potenzialità turistiche di un territorio consente di individuare una vocazione primaria di un territorio omogeneo, ma anche di riconoscere la presenza di altre espressioni turistiche dell'area o di alcune destinazioni della stessa riconducibili ad uno o più dei tematismi indicati dal comma 2 della legge regionale, destinate sicuramente ad arricchire l'offerta turistica in una gamma il più possibile ampia e coerente.
La legge regionale n. 11/2013 ha inoltre espressamente indicato le specializzazioni primarie in termini di risorse turistiche, riconoscendo nove tipologie tematiche che, messe a sistema come sopra ricordato, permettono di individuare degli ambiti territoriali omogenei in cui sia riconoscibile sia un preciso sistema turistico tematico, sia l'eventuale presenza di altre espressioni turistiche tematiche.
Infatti la stessa legge regionale all'articolo 11, comma 2 riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali: Venezia e laguna; Dolomiti; Montagna veneta; Lago di Garda; Mare e spiagge; Pedemontana e colli; Terme Euganee e termalismo veneto; Po e suo delta; Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete e la Giunta regionale può successivamente modificare ai sensi del comma 3 tali ambiti territoriali o istituirne di ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo.
Ora considerato che il comma 3 della legge regionale n. 11/2013 stabilisce che spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determinare gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 con il presente provvedimento si provvede a definire gli ambiti di riferimento dei sistemi turistici tematici indicati dal legislatore, anche alla luce delle valutazioni e considerazioni emerse in occasione dell'esame del provvedimento 100/CR del 23 luglio 2013.
A tale scopo, avuto riguardo alle caratteristiche fisiche e tipologiche dei singoli tematismi, anche alla luce della considerazione storica, culturale ed economica delle realtà territoriali del Veneto, si propone di individuare gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici, e delle altre espressioni tematiche in essi presenti, secondo quanto indicato nell'Allegato A), che forma parte integrante e contestuale della presente deliberazione, precisando che i comuni indicati concorrono a determinare l'ambito territoriale di ciascun sistema turistico tematico e che, così come precedentemente previsto dalla legge regionale n. 33/2002, tutti i comuni del Veneto sono considerati ai fini del presente provvedimento.
Premesso quanto sopra esposto, quindi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione 100/CR del 23 luglio 2013, relativa alla determinazione degli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici, ed ha inviato tale provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del prescritto parere.
Si dà atto che la competente Commissione consiliare, in data 10 settembre 2013 ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento 100/CR del 23 giugno 2013, con le seguenti prescrizioni:
Ritenendo meritevoli di accoglimento le indicazioni della competente Commissione consiliare, si ripropone il testo della precedente deliberazione 100/CR del 23 giugno 2013 con le conseguenti modificazioni e integrazioni, precisando altresì che, oltre alle espresse indicazioni della Commissione consiliare, si è altresì tenuto conto - per la miglior adesione alla marcata vocazione di alcuni territori rispetto a più espressioni tematiche - anche di quanto risultante dalla deliberazione n. 4192/2006, di individuazione dei Comuni con stabilimenti termali, nonché dalla precedente territorializzazione prevista dalla legge regionale n. 33/2002, in particolare laddove comprensivi di ambiti fortemente omogenei come il Lago di Garda, o da altri elementi comunque utili per il miglior riconoscimento delle varie espressioni turistiche rinvenibili nei Comuni appartenenti a ciascun sistema turistico tematico, come analiticamente riportato nell'Allegato A).
Si propone inoltre di stabilire che con successivo provvedimento - valutate le eventuali motivate richieste dei Comuni per l'inserimento del proprio territorio in un ulteriore sistema turistico tematico, tra quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/2013, rispetto a quelli individuati dalla presente deliberazione - si provveda alla modifica o conferma degli ambiti territoriali indicati nell'Allegato A), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2013;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento;
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare l'articolo 11;
VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 settembre 2013;
delibera
1. di stabilire - per le motivazioni indicate nelle premesse e in via di prima individuazione - gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici, e delle eventuali altre espressioni turistiche tematiche in essi presenti, come analiticamente indicato nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che essi riguardano il territorio di tutti i Comuni del Veneto;
2. di prevedere che i Comuni interessati all'inserimento del proprio territorio in un ulteriore sistema turistico tematico, tra quelli previsti dalla legge regionale 11/2013, rispetto a quelli individuati dalla presente deliberazione, possono inoltrare motivata richiesta alla Giunta regionale -Direzione Turismo- a mezzo posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
3. di stabilire che con successivo provvedimento valutate le eventuali proposte di cui al punto 2, sarà adottato e trasmesso alla competente Commissione consiliare, il provvedimento deliberativo di modifica o conferma, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/2013, degli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici indicati nell'Allegato A);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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