Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 29 ottobre 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1776 del 03 ottobre 2013

ETRA S.p.A. - Centro biotrattamenti Camposampiero 2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria. Giudizio favorevole di V.I.A. e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. 1539/2011). Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Note per la trasparenza
Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole per la 2^ fase degli interventi da realizzarsi presso il Centro biotrattamenti Camposampiero, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole per la 2^ fase degli interventi da realizzarsi presso il Centro biotrattamenti Camposampiero, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico.

 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 14/02/2013 è stata presentata da ETRA S.p.A., con sede legale in Comune di Bassano del Grappa (VI), in via Largo Parolini 82/b 36061, P.I. e C.F. 03278040245, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 1539/11), per l'intervento in oggetto, acquisita con prot. n. 68706 del 14/02/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, presso la Provincia di Padova e presso il Comune di Camposampiero, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 15/02/2013 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 18/02/2013 presso la ex scuola elementare di via Straelle di Rustega, 21 in Comune di Camposampiero.

Con nota prot. n. 102482 del 07/03 /2013 la Direzione Regionale Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. - ha comunicato l'avvio del procedimento.

Entro i termini sono pervenuti osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:

-      Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, trasmesse (nota prot. 4086 del 12/03/2013, acquisita in data con prot. n. 115779 del 15/03/2013);

-      Comune di Camposampiero (Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2013, acquisita in data 16/04/2013 con prot. n. 169616 del 19/04/2013).

In data 24/07/2013 con prot. n. 315141 sono state acquisite le controdeduzioni del proponente (Prot. Gen. ETRA Nr. 0047568 del 18/07/2013).

Il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un incontro tecnico in data 25/03/2013 ed un sopralluogo presso l'area d'intervento in data 23/04/2013.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/07/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente in corso di istruttoria ha trasmesso con nota prot. 46126 del 12/07/2013 documentazione aggiuntiva, acquisita in data 18/07/2013 con prot. n. 307503.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 02/04/2013 con prot. n. 139241, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 85/2013, con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza e si dichiara che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3171 del 10/10/2006.

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere, con nota prot. n. 102584 del 07/03/2013, l'espressione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica, di cui al comma 5 dell'art. 146 del medesimo decreto, al competente Soprintendente.

Entro i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non risultava pervenuto il parere di compatibilità paesaggistica da parte del competente Soprintendente.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi richiesti, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 429 del 31/07/2013, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, ad unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A, del presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 31/07/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ed, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di € 18.129.416,33 ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere n. 429 del 31/07/2013, Allegato A del presente provvedimento.

Successivamente all'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 31/07/2013, sono pervenuti:

-          in data 05/08/2013, il parere favorevole ai soli fini idraulici n. 11912 del 05/08/2013, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ed acquisito con prot. n. 332357;

-          in data 07/08/2013, il parere prot. n. 13344 del 24/07/2013, trasmesso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisito agli atti con prot. n. 336354 del 07/08/2013.

Considerato quanto riportato nel citato parere prot. n. 13344 del 24/07/2013, con la quale la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici ha espresso parere favorevole in relazione all'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito esplicitate:

-        sia realizzato il potenziamento delle piantumazioni mediante la realizzazione di più filari costituiti da alberi o arbusti, da mettere a dimora lungo i confini, principalmente lungo il confine est, ma anche negli altri tre lati, con impiego di specie autoctone ed ecologicamente adattate al sito, di pronto effetto, munite di idoneo piano di manutenzione, che ne assicuri la buona conservazione nel tempo;

-        le piantumazioni dovranno consentire di mitigare efficacemente l'impianto in generale nel suo perimetro, ma soprattutto dalla S.R. 308, anche dai punti di osservazione rialzati della richiamata S.R., in corrispondenza della sopraelevazione stradale rispetto alla rotatoria, e l'intervento sarà curato da esperti botanici;

-        ogni intervento che preveda movimentazione del terreno, anche a limitata profondità, sia effettuato con assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità e con oneri non a carico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla quale compete la direzione scientifica degli aspetti di natura archeologica;

-        eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;

-        la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto dovrà essere avvisata con congruo anticipo (minimo 15 giorni) dalla data di inizio dei lavori;

si ritiene opportuno subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto ed il contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, oltre che alle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 429 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 31/07/2013, (Allegato A), anche alle prescrizioni di cui al citato parere n. 13344 del 24/07/2013 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, così come sopra riportate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 1539/2011;

VISTO il parere n. 429 del 31/07/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 13344 del 24/07/2013, trasmesso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisito agli atti con prot. n. 336354 del 07/08/2013;

delibera

1.   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 429 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 31/07/2013, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione ed autorizzazione alla realizzazione del progetto: "Centro biotrattamenti Camposampiero 2^ fase: 3a linea ossidazione, nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2a linea disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essiccamento fanghi, pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria", presentato dalla società ETRA S.p.A., con sede legale in Comune di Bassano del Grappa (VI), in via Largo Parolini 82/b 36061, P.I. e C.F. 03278040245;

3.   di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere (Allegato A);

4.   di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011), il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere (Allegato A), dando atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;

5.   di prendere atto del parere n. 13344 del 24/07/2013, trasmesso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici ed acquisito agli atti con prot. n. 336354 del 07/08/2013, e, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente, di subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, così come riportate nelle premesse del presente provvedimento;

6.   di rilasciare, in considerazione di quanto sopra, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

7.   di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

8.   di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9.   di trasmettere il presente provvedimento società ETRA S.p.A., con sede legale in Comune di Bassano del Grappa (VI), in via Largo Parolini 82/b 36061, P.I. e C.F. 03278040245, e di comunicare l'adozione dello stesso al Comune di Camposampiero (PD), alla Provincia di Padova, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, all'Unità di Progetto Regionale Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, all'Unità di Progetto Regionale Genio Civile di Padova, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ed all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta";

10.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

11.    di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010;

12.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.    di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

14.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1776_AllegatoA_259542.pdf

Torna indietro