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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 22 ottobre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 del 03 ottobre 2013

Linee di Indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le Linee di Indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, ed entrato in vigore il 23 febbraio 2002, sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. La Regione del Veneto vi ha dato applicazione con una serie di provvedimenti: in particolare, per quanto riguarda l'area della salute mentale, la DGR n. 2227 del 9 agosto 2002 ("DPCM 29 novembre 2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Secondo provvedimento") e la DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002 ("DPCM 29 novembre 2001. "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". Disposizioni applicative. Terzo provvedimento").

I livelli essenziali di assistenza (LEA) area Salute Mentale, di cui all'All. 5 della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002 e all'All. 1 della DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002, prevedono costi di natura sociale per le "prestazioni assistenziali e socio riabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, in regime residenziale nella fase di lungoassistenza (comunità alloggio, gruppi appartamento, ecc.)", così ripartiti:

-       Prestazioni afferenti a prestazioni sanitarie: 100% costi di natura sanitaria;

-       Assistenza tutelare e di collaborazione alle figure infermieristiche e sostegno riabilitativo/educativo: fino al 60% costi di natura sanitaria; almeno il 40% costi di natura sociale;

-       Assistenza alberghiera: fino al 20% costi di natura sanitaria; almeno l'80% costi di natura sociale.

Si ritiene opportuno includere nelle "Prestazioni afferenti a prestazioni sanitarie" i costi relativi a psichiatri, infermieri, psicologi, educatori, OSS, terapisti della riabilitazione, coordinatore, attività riabilitative e formazione; nella "Assistenza tutelare e di collaborazione alle figure infermieristiche e sostegno riabilitativo/educativo" i costi relativi a assistenti sociali e servizi generali di assistenza tutelare; e nella "Assistenza alberghiera" i costi relativi a affitto, utenze, pasti e trasporti.

Con provvedimento DGR n. 494 del 16 aprile 2013 ("L. 7 agosto 2012 n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni nel settore della tutela della salute mentale per l'anno 2013 e seguenti (DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012)" ) la Giunta regionale del Veneto ha definito le tariffe e le quote di rilievo sanitario relativo alla residenzialità extra-ospedaliera per tutte le unità di offerta che operano nell'ambito della salute mentale, adulti e minori/adolescenti, integrando l'Allegato D della DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012 ("L. 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti"), che nell'ambito della salute mentale definisce solamente la tariffa per la CTRP.

I requisiti e gli standard presi in considerazione per la determinazione delle tariffe e quote di rilievo sanitario oggetto della DGR n. 494/2013 sono quelli approvati con DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 ("Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali") ") e successive modifiche per quanto riguarda l'area adulti e con DGR n. 242 del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda l'area minori/adolescenti.

La componente vincolante della DGR n. 494/2013 è quanto definito per la "tariffa giornaliera o quota di rilievo sanitario" che non può superare l'importo massimo indicato, mentre la componente relativa alla "compartecipazione per giornata (in aggiunta alla quota sanitaria)" può essere modulata diversamente in forza di accordi locali tra Azienda ULSS e Amministrazioni comunali adottati in attuazione dei provvedimenti regionali sui LEA (DGR n. 3972/2002 e DGR n. 2227/2002). La determinazione in sede locale della "compartecipazione per giornata (in aggiunta alla quota sanitaria)" deve comunque tenere conto dei criteri di riparto di cui all'All. 5 della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002 e all'All. 1 della DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002 sopra illustrati.

Nella seduta del 16 luglio 2013 la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ha approvato un documento sulla compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale, che si rifà ampiamente alle proposte elaborate dalla Commissione regionale per la salute mentale, di cui alla DGR n. 2086 del 7 dicembre 2011.

Nella stessa seduta, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ha approvato anche un documento di Note integrative che assumono la valenza di contributo tecnico per le amministrazioni comunali e hanno il fine di armonizzazione il ruolo dei Comuni in rapporto alla Regione, alle Aziende ULSS e al cittadino, nonché di orientare la comunità regionale ad un approccio condiviso in tutto il territorio sui criteri e sulle modalità di accesso ad un sostegno finanziario al pagamento della quota sociale della retta da parte dei cittadini necessitanti un programma residenziale di tipo terapeutico-riabilitativo tramite i servizi del Dipartimento di Salute Mentale.

L'obiettivo delle Linee di Indirizzo oggetto del presente provvedimento, Allegato A, è la definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa "sociale" da parte degli utenti psichiatrici in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), con particolare riferimento ai percorsi terapeutico-riabilitativi e di assistenza per i quali in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in vigore è previsto un riparto dei costi tra sanitario e sociale, ossia comunità alloggio di base ed estensiva e gruppo appartamento protetto.

La proposta di Linee di Indirizzo in oggetto intende sottolineare come rimanga "conditio sine qua non" che, prima della sua applicazione formale, siano espletati esaurienti tentativi di addivenire ad una decisione partecipata di consenso e di cooperazione da parte di tutti i protagonisti della residenzialità nei servizi dei DSM. Pertanto l'applicazione formale è riconosciuta solo come ultimo passaggio di un processo di condivisione che, rispettando i diritti e i principi dettati dal codice civile e dalla giurisprudenza in materia, riconosce tuttavia la necessità e il valore irrinunciabile della decisione partecipata in tali programmi, ciò coerentemente con gli indirizzi espressi anche dal Progetto Obiettivo Salute Mentale della Regione Veneto (POSM), il quale riconosce esplicitamente come essenziale nella stesura del progetto individualizzato la ricerca della condivisione con i pazienti, con i familiari e con la rete formale e informale.

Considerato che si tratta della prima proposta per la compartecipazione alla spesa "sociale" in questo settore e che la sua implementazione va ad incidere su prassi oramai consolidate con modalità diversificate a livello locale, si ritiene opportuno che l'applicazione delle presenti Linee di Indirizzo preveda la sperimentazione del primo biennio dalla sua entrata in vigore. Al termine del periodo transitorio, è prevista la sua revisione ed integrazione. A tale scopo va istituito idoneo Gruppo lavoro dedicato al monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-       UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-       VISTI i provvedimenti citati nelle premesse;

delibera

1.    di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare le Linee di Indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale, approvato dalla Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria nella seduta del 16 luglio 2013, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.    di prendere atto delle Note integrative, approvate dalla Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria nella seduta del 16 luglio 2013, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.    di dare mandato alle Aziende ULSS di dare applicazione alle Linee di Indirizzo di cui al punto 2) con decorrenza 1° gennaio 2014;

5.    di stabilire che l'applicazione delle Linee di Indirizzo di cui al punto 2) preveda la sperimentazione del primo biennio dall'entrata in vigore. Al termine del periodo transitorio, è prevista la revisione ed integrazione;

6.    di dare mandato al Segretario regionale per la Sanità di istituire con proprio provvedimento un Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale delle Linee di Indirizzo di cui al punto 2);

7.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.    di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e termini di rito.

(seguono allegati)

1749_AllegatoA_259368.pdf
1749_AllegatoB_259368.pdf

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