Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 03 settembre 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 12 agosto 2013

BASALTI VERONA S.r.l. - Progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di basalto denominata "Bosco Lauri". Comune di localizzazione: Montecchia di Crosara (VR). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Note per la trasparenza
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento e alla ricomposizione ambientale della cava di basalto denominata "Bosco Lauri" in Montecchia di Crosara (VR). Rilascio delle autorizzazioni paesaggistica e forestale e approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di cava.

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento e alla ricomposizione ambientale della cava di basalto denominata "Bosco Lauri" in Montecchia di Crosara (VR). Rilascio delle autorizzazioni paesaggistica e forestale e approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di cava.


L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

In data 07/06/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta BASALTI VERONA S.r.l. con sede legale in Località Lauri, 12- 37030 Montecchia di Crosara (VR) (P.IVA. e C.F. 00212350235), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), acquisita con prot. n. 265299/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/06/2012 sul quotidiano "L'Arena di Verona", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona e il Comune di Montecchia di Crosara (VR), all'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona, l'Unità di Porgetto Genio Civile di Verona, la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., in data 26/05/2012 presso la Sala Consigliare nel Comune di Montecchia di Crosara (VR).

Entro i termini non sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 413 del 05/06/2013, Allegato A, del presente provvedimento.

Con nota del 02/07/2012, prot. n. 304119 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006,al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota n. 398237 acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 11/09/2012, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 148/2012 del 03/09/2012, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

La Ditta proponente, ha inoltre provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 348253 E. 410.01.1 del 27/07/2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

•      del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

•      del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 31/10/2012 - prot. n. 0020165 CL. 34.19.07/8 (acquisita al protocollo regionale n. 516052/63.01.07 E. 410.01.1 del 14/11/2012), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17376 del 21/06/2012 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 8289 del 05/07/2012.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 24/10/2012 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 22/11/2012, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

•     in data 14/01/2013, prot. n. 17071/63.01.07 E. 410.01.1, inerente:

-    la caraterizzazione idrogeologica del bacino estrattivo e la relazione di previsione dell'impatoo acustico;

•     in data 23/07/2012, prot. n. 338492/63.01.07 E. 410.01.1, relativa a:

-    Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 413 del 05.06.2013, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 05/06/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimitàdei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento ed alla coltivazione della cava di basalto denominata "Bosco Lauri", sita in Comune di Montecchia di Crosara (VR), alla Ditta BASALTI VERONA S.r.l. con sede legale in Località Lauri, 12- 37030 Montecchia di Crosara (VR) (P.IVA. e C.F. 00212350235), con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere n. 413 del 05/06/2013, Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 2834/2007;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 05/06/2013;

VISTO il parere n. 413 del 05/06/2013, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1.    di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 413 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 05/06/2013, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione all'esecuzione del progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di basalto denominata "Bosco Lauri", sita in Comune di Montecchia di Crosara (VR), presentato dalla Ditta BASALTI VERONA S.r.l. con sede legale in Località Lauri, 12- 37030 Montecchia di Crosara (VR) (P.IVA. e C.F. 00212350235);

2.    di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 413 del 05/06/2013, Allegato A del presente provvedimento;

3.    di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 413 del 05/06/2013, Allegato A al presente provvedimento, in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 38 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

4.    di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44 del 07/09/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 413 del 05/06/2013, Allegato A al presente provvedimento;

5.    di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato;

6.    di stabilire, anche ai fini della semplificazione amministrativa, che il presente provvedimento, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 2834 del 18/09/2007 di autorizzazione alla coltivazione dando atto che il progetto così come autorizzato ricomprende l'ambito della medesima, è ubicato in zona montana e risulta ammissibile ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/1982;

7.    di stabilire che, la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Montecchia di Crosara (VR) la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa;

Fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

8.    di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 148/2012 del 03/09/2012, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);

9.    di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

10.   di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

11.   di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta BASALTI VERONA S.r.l. con sede legale in Località Lauri, 12- 37030 Montecchia di Crosara (VR) (P.IVA. e C.F. 00212350235); e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Montecchia di Crosara (VR), alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, all'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto Nucleo operativo di Verona;

12.   di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

13.   di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

14.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

16.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1487_AllegatoA_255029.pdf

Torna indietro