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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 30 luglio 2013
Integrazioni alla DGR n. 614 del 03.05.2013 avente per oggetto: "Stagione venatoria 2013/2014. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)".
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale integra il punto 14 ("Altre disposizioni") del calendario venatorio per la stagione 2013/2014 approvato con DGR n. 614 del 03.05.2013 e successive modifiche, disponendo, alla luce della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 13 giugno 2013 e avuto riguardo all'ordinamento in materia di abilitazione edilizia, in ordine ai termini temporali stagionali per l'allestimento e la rimozione degli appostamenti che non vengono rimossi a fine giornata venatoria, con esclusione degli appostamenti per la caccia agli ungulati e degli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui alla L.R. n. 12/2012.
L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con le leggi regionali 24 febbraio 2012 n. 12 e 6 luglio 2012 n. 25, ha inteso dettare una disciplina specifica per gli appostamenti di caccia che non vengono rimossi a fine giornata, il tutto con l'obiettivo di fare chiarezza in un settore che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica, congrua ed agevole regolamentazione a livello nazionale al fine di pervenire ad un'applicazione non penalizzante delle norme in materia di abilitazione edilizia e di autorizzazione paesaggistica.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 139 del 13 giugno 2013, ha dichiarato:
- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della richiamata L.R. 25/2012 nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;
- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della medesima L.R. 25/2012 nella parte in cui esenta gli appostamenti fissi per la caccia dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica.
Nelle more di un nuovo intervento legislativo che ponga mano in modo organico ed efficace alla regolamentazione degli appostamenti, si rende opportuno, almeno per quanto concerne l'applicazione dell'ordinamento in materia di abilitazione edilizia, fornire già con il calendario venatorio per la stagione 2013-2014, di imminente applicazione, indicazioni sulle implicazioni della richiamata Sentenza a carico dell'esercizio venatorio, dando atto che, ai fini del rispetto dell'ordinamento in materia di abilitazione edilizia, rileva la precarietà del manufatto, e ciò avuto riguardo non solo alla natura stagionale dell'uso a fini venatori ma anche alla natura stagionale del manufatto stesso, potendosi riconoscere detta precarietà solo in presenza di manufatti stagionalmente allestiti e stagionalmente rimossi.
Si rende quindi necessario integrare l'Allegato B alla DGR n. 614 del 03.05.2013 (Calendario per l'esercizio venatorio - stagione 2013/2014), così come modificato con DGR n. 1285 del 16.07.2013, aggiungendo al punto 14 ("Altre disposizioni") la seguente lettera:
"e) fatti salvi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo così come disciplinati dalla Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, gli appostamenti di caccia in assenza di titolo abilitativo edilizio non possono essere allestiti prima del 1.08.2013 e devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione ai sensi di legge."
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;
RICHIAMATA la Legge 157/1992;
RICHIAMATA la L.R. 50/1993;
RICHIAMATE la L.R. 12/2012 e la L.R. 25/2012;
PRESO ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 13 giugno 2013;
VISTA la DGR n. 614 del 03.05.2013, così come modificata con DGR n. 1285 del 16.07.2013;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare l'Allegato B alla DGR n. 614 del 03.05.2013 "Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014", così come modificato con DGR n. 1285 del 16.07.2013, aggiungendo al punto 14 ("Altre disposizioni") la seguente lettera:
"e) fatti salvi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo così come disciplinati dalla Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, gli appostamenti di caccia in assenza di titolo abilitativo edilizio non possono essere allestiti prima del 1.08.2013 e devono essere rimossi entro e non oltre il 28.02.2014. E' fatto salvo ogni altro adempimento e/o autorizzazione ai sensi di legge.";
3. di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alle Province, alle rappresentanze regionali delle Associazioni Venatorie riconosciute operanti nel Veneto, all'ANCI Veneto e al Corpo Forestale dello Stato;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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