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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 13 agosto 2013


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1327 del 23 luglio 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 19, comma 3.

Note per la trasparenza:

Con la deliberazione si provvede a fornire le prime indicazioni operative e gestionali di applicazione della nuova legge nel settore del turismo che interessano sia gli operatori turistici che le province e gli enti locali. Si definiscono altresì le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi che si vengono a determinare con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, rispetto alla previgente legge regionale n. 33/2002.


L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica, in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova norma, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzare i livelli di qualità offerti al turista, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

Nel disegno strategico della Giunta regionale, la legge regionale n. 11/2013 è uno dei tre strumenti normativi con i quale viene completamente rivisitata la normativa regionale in materia di turismo: il primo, appunto la legge regionale n. 11/2013, interessa tutta la disciplina in ordine all'industria turistica, il secondo è relativo alle nuove norme afferenti il demanio marittimo a finalità turistico- ricreativa che si rinviene con il PDL 225 all'esame del Consiglio regionale; il terzo che concernerà le professioni turistiche per le quali la Giunta regionale intende intervenire con una propria normativa non appena lo Stato avrà rivisto la normativa nazionale adeguandola alla direttive comunitarie, considerato che, in tal caso, si opera in ambito di materia concorrente.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", un consistente numero di articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono abrogati, per cui necessita esplicitare alcune prime indicazioni di applicazione per gli operatori e gli enti pubblici interessati, e gestire così, con chiarezza, trasparenza e la più puntuale informazione, la fase di passaggio fra il nuovo e il precedente sistema di disciplina normativa e procedurale.

Il presente provvedimento, infatti, è adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2013, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di svolgere le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla citata legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

Un primo significativo elemento di determinazione preso in considerazione con il presente provvedimento concerne le novità di semplificazione normativa ed amministrativa introdotte con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 che si rifanno al principio generale di semplificazione amministrativa specificatamente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali.

Si fa in particolare riferimento alla deliberazione n. 1599/2011, con la quale la Giunta regionale ha pianificato le attività per la semplificazione procedurale in tutti i settori regionali, garantendo la partecipazione, anche in fase propositiva, degli "stakeholder" sia pubblici che privati interessati al settore turismo.

E in questo senso le principali novità semplificatrici della legislazione turistica regionale, introdotte con la legge regionale n. 11/2013, rispondono pienamente agli obiettivi della citata deliberazione: aumentare la trasparenza e l'accesso alle informazioni; agevolare gli adempimenti obbligatori da parte degli operatori; garantire tempi più rapidi e certi per i procedimenti; razionalizzare l'iter dei procedimenti mediante l'utilizzo degli strumenti giuridici e informatici ad oggi disponibili, efficentare l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi e al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

Si ritiene quindi con il presente provvedimento dare attuazione alle principali novità semplificatrici della legislazione turistica introdotte dalla legge regionale n. 11/2013, prevedendo che le stesse, per comodità pratica e di lettura da parte delle imprese e dei cittadini, sono esplicitate nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dove sono indicati gli adempimenti, le attività e i procedimenti amministrativi che connotano delle sostanziali novità rispetto all'attuale prassi operativa derivante dalla previgente legge regionale n. 33/2002. Vengono inoltre elencati e rubricati i procedimenti e gli adempimenti che dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 (3 luglio 2013) gli operatori turistici e le province non sono più tenuti a adempiere, in quanto abrogati o semplificati dalla attuale legge di settore.

In particolare con il presente provvedimento si vanno a determinare le seguenti tipologie e categorie di novità di semplificazione:

a)      semplificazione organizzativa per la Regione e per le Province, con efficacia immediata dall'entrata in vigore della legge regionale, 3 luglio 2013, mediante riduzione del numero di alcuni organi ed atti amministrativi del settore turistico, già previsti dalla previgente legge regionale n. 33/2002;

b)      semplificazione amministrativa per gli operatori turistici, con efficacia immediata, mediante abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei prezzi da parte dei titolari di strutture ricettive;

c)      semplificazione amministrativa per gli operatori turistici degli obblighi di comunicazione di dati delle presenze turistiche, mediante la totale e definitiva sostituzione dei moduli cartacei con la comunicazione telematica;

d)      semplificazione amministrativa per gli operatori turistici, mediante la riduzione dei tempi burocratici di attesa prima della classificazione, e con l'introduzione del sistema dell'autocertificazione e del silenzio assenso per la classificazione delle strutture ricettive.

In attuazione dello Statuto regionale, la legge regionale n. 11/2013, all'articolo 21 introduce anche importanti novità in materia di autonomia amministrativa per la Provincia di Belluno, conferendo ad essa le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l'esercizio, nel settore del turismo.

A tale proposito è prevista l'approvazione, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge, dell'atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all'unitario esercizio a livello regionale.

In relazione a quanto sopra, sarà quindi compito delle strutture regionali competenti per materia (Direzione Turismo e Direzione Riforme istituzionali e Processi di delega) definire, in sede tecnica le funzioni che rimangono in capo alla Regione in quanto attinenti all'unitario esercizio a livello regionale agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei, processi e procedimenti di delega che formeranno oggetto del provvedimento che la Giunta regionale dovrà proporre al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale n. 11/2013.

Divenuto efficace il suddetto atto ricognitivo, a seguito della pubblicazione sul BUR, le funzioni in materia di turismo, che non saranno riservate alla Regione nell'atto ricognitivo, risulteranno conferite alla Provincia di Belluno.

Si ritiene opportuno indicare, nell'Allegato A al presente provvedimento, che, quando sarà effettuato il citato conferimento di funzioni alla provincia di Belluno, gli enti locali e le imprese ricettive ubicate nel territorio provinciale potranno rapportarsi con la provincia stessa per gli specifici procedimenti amministrativi, in una logica di "avvicinamento" all'utente e al territorio dei servizi che devono essere resi da parte della pubblica amministrazione.

Altra novità importante è data dalla riforma del procedimento di concessione di contributi per la promozione turistica, che, a seguito della legge regionale n. 11/2013, avverrà mediante il sostegno a progetti selezionali con pubblici bandi. Anche in questo caso sono specificati nell'Allegato A gli adempimenti e i termini di decorrenza degli adempimenti a carico delle strutture associate di promozione turistica, ivi compreso il venir meno dell'adempimento posto in capo alle stesse strutture, dei programmi di attività entro il 30 agosto 2013.

Nell'Allegato A al presente provvedimento, e ai fini di una chiarezza interpretativa della nuova norma regionale, si propone altresì di meglio esplicitare la disciplina delle strutture ricettive e precisare che la stessa non è applicabile agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

La legge regionale n. 11/2013, all'articolo 45, comma 2 contiene, inoltre, una importante novità per quanto riguarda l'individuazione del soggetto gestore dei fondi regionali per il settore turistico, che potrà essere un soggetto pubblico o privato, ma, da scegliersi con le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. Si propone, pertanto, di mantenere transitoriamente, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012, la gestione del fondo di rotazione per il turismo in capo alla società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, come meglio precisato nell'Allegato A al presente provvedimento.

Altre disposizioni operative e di semplificazione procedurale connesse alla legge regionale n. 11/2013, fanno riferimento invece alla gestione transitoria del Fondo regionale di garanzia, il Direttore di Agenzia di viaggi, la notifica di aiuti di stato, le informazioni sui contributi turistici concessi dagli Enti locali e dalle Camere di commercio.

Per le considerazioni sopra esposte si propone pertanto di approvare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2013, le disposizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, in quanto le stesse costituiscono un necessario ed opportuno atto di indirizzo, coordinamento ed armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla legge regionale n. 11/2013 e già disciplinate dalla legge regionale n. 33/2002 e successive modificazioni.

Infine, va precisato che parecchi articoli della norma in parola rinviano l'operatività della disciplina dai medesimi prevista a successivi provvedimenti della Giunta regionale, fissando termini diversi e spesso diversificati. In questo senso appare estremamente utile per gli operatori del settore disporre, da un lato, di un "quadro sinottico delle transitorietà" che consenta di individuare le diverse scadenze e chiarisca agli operatori le diverse tempistiche di elaborazione dei provvedimenti attuativi e quindi, conseguentemente, delle modifiche della normativa, e dall'altro di un testo coordinato e "ripulito" degli articoli abrogati della legge regionale n. 33/2002, che espliciti gli articoli che di tale norma rimangono operativi anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 11/2013.

Per quest'ultimo aspetto si dà incarico al dirigente della Direzione Turismo della elaborazione dei due documenti operativi di completamento e di chiarimento, dandone diffusione agli enti locali, organizzazioni di rappresentanza e soggetti interessati, nonché provvedendone l'inserimento nel portale regionale www.regione.veneto.it , settore turismo, per modo che chiunque abbia interesse possa procedere alla loro consultazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" pubblicata nel BUR n. 51 del 18 giugno 2013;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, le prime disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", anche rispetto alla previgente legge regionale di settore;
  1. di stabilire che le disposizioni regionali sono contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quale sono indicati gli adempimenti, le attività e i procedimenti amministrativi che connotano delle sostanziali novità rispetto all'attuale prassi operativa derivante dalla previdente legge regionale n. 33/2002;

  2. di incaricare la Direzione Turismo e la Direzione Riforme Istituzionali e Processi di delega, ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale n. 11/2013, della verifica ed analisi, in sede tecnica, delle funzioni attinenti all'unitario esercizio a livello regionale e agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali, nonché alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei;
  1. di conferire al dirigente regionale della Direzione Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la diffusione agli enti locali, organizzazioni di rappresentanza e soggetti interessati del "quadro sinottico delle transitorietà" e del testo coordinato degli articoli della legge regionale n. 33/2002 che producono i propri effetti giuridici anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 11/2013;
     
  2.  di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1327_AllegatoA_253970.pdf

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