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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 16 luglio 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 28 giugno 2013

Incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. Trasferimento delle risorse finanziarie 2013 alle Comunità Montane. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 5, 110, 115 e 116.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si opera il trasferimento alle Comunità Montane delle risorse finanziarie, rese disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio 2013, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. n. 33/2002 in materia di turismo d'alta montagna e relative alla manutenzione, al ripristino della segnaletica e alla messa in sicurezza dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei bivacchi di montagna.


L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 novembre 2002, n.33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", prevede all'articolo 5 che le Comunità Montane svolgano le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi degli articoli 110, 115 e 116 della stessa legge.

In particolare per il turismo d'alta montagna, le Comunità montane sono tenute ad assicurare la manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate, ad attuare e ripristinare la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza. Tali compiti vengono svolti utilizzando personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club Alpino Italiano, nonché le guide alpine.

Inoltre per i bivacchi fissi, le Comunità montane competenti per territorio, d'intesa con le sezioni locali del Club Alpino Italiano (CAI) o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro, svolgono sistematica attività di sorveglianza e provvedono a realizzare quanto necessario per mantenere o ricostituirne l'efficienza.

Ciascuna Comunità montana poi, nell'esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede alla sezioni del CAI Veneto, alle guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi, in proporzione alle spese preventivate per realizzare gli interventi di revisione, manutenzione e di ripristino dei sentieri, delle ferrate e dei bivacchi di alta montagna.

Per assicurare quindi lo svolgimento degli interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza del territorio montano, anche al fine di una migliore fruizione turistica dello stesso, la Giunta regionale trasferisce annualmente alle Comunità montane le risorse stanziate nel bilancio di previsione al capitolo 100185 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110, 115 e 116 della Legge regionale n.33/2002)".

Per l'anno in corso, con L.R 5 aprile 2013, n. 4, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sul capitolo 100185 (UPB U0076) è disponibile la somma di euro 100.000,00 per le finalità innanzi descritte.

Tutto ciò premesso, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, individuando nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira pertanto a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali.

A tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92, prevedendo tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate.

Con deliberazione n. 2281 del 13/11/2012 la Giunta Regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della L.R. 40/2012 per la eventuale rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, il riordino delle Comunità montane, in presenza o meno di rimodulazioni territoriali, e la conseguente costituzione delle Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2013, tenuto conto dei tempi necessari per portare a termine i diversi passaggi procedurali, sia da parte della Regione (piani di riordino) sia da parte dei Comuni, si completerà presumibilmente nel corso del 2013, anno da considerarsi di transizione fra il precedente ordinamento giuridico degli enti territoriali montani (imperniato sulle Comunità montane) e il nuovo (caratterizzato dalla nascita delle Unioni montane)..

Peraltro la l.r. 40/2012 stabilisce, all'articolo 5, che le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto sopra, si rende comunque necessario provvedere con urgenza al trasferimento delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2013 per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate a favore delle 19 Comunità montane attualmente esistenti, tenuto conto che sono le stesse ad aver gestito sotto il profilo tecnico-amministrativo, per il territorio di competenza, le proposte progettuali - d'intesa con le locali sezioni CAI e guide Alpine - relative al 2013.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione della somma allocata nello specifico capitolo di spesa, con deliberazione n.1384 del 9 maggio 2003, la Giunta regionale ha stabilito che la ripartizione delle risorse tra le Comunità montane venga effettuata sulla base delle richieste presentate dalle stesse alla competente Direzione regionale, in proporzione quindi alle spese previste da ogni Comunità montana - e considerate ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dalla stessa struttura regionale - per la realizzazione degli interventi specificatamente previsti dalla legge regionale n.33/2002.

Tutto ciò premesso, sono state presentate alla competente struttura regionale - Direzione Economia e sviluppo montano - da parte di tutte le Comunità montane del Veneto, le richieste di intervento relative alla legge in oggetto per l'esercizio 2013; considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, gli interventi ritenuti tecnicamente ammissibili a contributo, previsti dagli articoli 110 e 116 della citata legge regionale, ammontano complessivamente ad un importo di € 347.206,63, si ritiene, a fronte di una disponibilità di bilancio di € 100.000,00, di attribuire a ciascuna Comunità montana una somma, arrotondata, pari al 28,80 % dell'importo richiesto.

In relazione a quanto sopra, si propone di approvare il riparto dei fondi relativi all'esercizio finanziario in corso, secondo le somme riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che indica, per ciascuna Comunità montana, l'importo richiesto e il relativo importo di contributo assegnato.

Trattandosi di risorse relative a funzioni trasferite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n.33/2002, è opportuno precisare che ciascuna Comunità montana destina le risorse finanziarie assegnate con il presente provvedimento per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate nell'ambito della propria autonomia amministrativa, assicurando prioritariamente gli interventi fondamentali per il mantenimento in efficienza e sicurezza delle vie ferrate e dei sentieri alpini ( artt. 115 e 116).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale n.1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n.39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale n.33 del 4 novembre 2002, " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione n.1384 del 9 maggio 2003;

VISTA la documentazione presentata dalle Comunità montane e agli atti della competente struttura tecnica regionale;

VISTA la legge regionale n. 5 aprile 2013, n. 4, "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per i triennio 2013 - , che assegna in competenza al capitolo 100185 la somma di € 100.000,00;

VISTE le Direttive per la gestione del bilancio 2013 approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.631 del 07.05.2013;

delibera

1.       Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, alle Comunità montane del Veneto, le risorse finanziarie stanziate per l'esercizio 2013, negli importi indicati per ciascuna Comunità montana nel prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 100.000,00, ai fini dello svolgimento delle funzioni relative all'incentivazione di bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale 4 novembre 2002, n.33.

2.       Di stabilire che il riparto di cui al punto 1. è operato in proporzione alle necessità finanziarie rappresentate da ogni singola Comunità montana per gli interventi a carattere ordinario e straordinario preventivati ai sensi della normativa di cui trattasi, e riportate nel prospetto allegato.

3.       Di impegnare a favore di ciascuna Comunità montana l'importo del trasferimento come indicato nel richiamato prospetto, imputando la somma complessiva di € 100.000,00 al capitolo di spesa n.100185 (UPB U0076) "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale n.33/2002)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, Codici Siope: cod. bilancio 2 02 03 cod. gestionale 2236, che presenta la necessaria disponibilità.

4.       Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.

5.       Di provvedere con successivi decreti del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano, in base alle disponibilità di cassa recate al capitolo di spesa n. 100185, alla liquidazione degli importi oggetto di impegno con la presente deliberazione.

6.       Di stabilire che le Comunità montane provvedano ad inviare, per l'importo loro liquidato, il rendiconto sullo stato degli interventi e sulle spese sostenute entro 12 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.       Di incaricare la Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto.

8.       Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.       Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1086_AllegatoA_252886.pdf

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