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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 16 luglio 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 28 giugno 2013

Delibere di Giunta Regionale n. 452 del 10/04/2013 e n. 578 del 3/05/2013 concernenti: "Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013." Revoca e sostituzione.

Note per la trasparenza:

Questo atto revoca, con effetto retroattivo, quanto stabilito dalla Giunta Regionale con le precedenti deliberazioni, stabilendo, tra l’altro, il regime contributivo per gli impianti di smaltimento dei rifiuti tenuti all’approvazione della tariffa di conferimento come stabilito dall’art. 36 della L. R. n. 3 del 2000.


L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Preliminarmente va dato conto che scopo delle deliberazioni di Giunta regionale n. 452 del 10/04/2013 e n. 578 del 3/05/2013 è determinare un equo ristoro alle Amministrazioni comunali interessate dal disagio provocato dalla presenza e/o vicinanza di impianti di gestione e di costituire un fondo regionale di garanzia per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive, nonché, per finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle Amministrazioni pubbliche.

Tali provvedimenti sono stati assunti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che modifica l'art. 37 della legge regionale n. 3 del 2000.

Va altresì evidenziato il carattere meramente provvisorio dei suddetti provvedimenti i quali venivano definiti, proprio per tale ragione, una "Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti".

A seguito della pubblicazione sul BURV n. 42 del 17/05/2013, i citati provvedimenti sono diventati efficaci e i Soggetti interessati dai provvedimenti in parola e le Associazioni rappresentative di categoria hanno chiesto al competente Assessorato un ripensamento sia sui tempi sia sulla possibilità di una sostanziale revisione degli importi originariamente determinati quale contributo ambientale, stante la delicata congiuntura economica che caratterizza, tra gli altri, anche il settore della gestione dei rifiuti.

D'altro canto, è emerso come, nel tempo, grazie agli accorgimenti e alle innovazioni tecnologiche introdotte dalla disciplina comunitaria e nazionale di settore, sia stato raggiunto nel comparto della gestione dei rifiuti un livello di sostanziale affidabilità che sta contribuendo alla significativa contrazione della conflittualità ambientale e al ridimensionamento delle preoccupazioni sul versante della salute pubblica della collettività.

Stante la situazione determinatasi si ravvisa pertanto l'opportunità di soprassedere all'immediata applicazione del contributo a favore sia dei Comuni sede di impianto che della Regione per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, rinviando il concreto assoggettamento ad un momento successivo previa, in ogni caso, la rivisitazione degli importi stabiliti, sulla base delle ulteriori simulazioni ed elaborazioni, da svolgersi con il supporto tecnico - scientifico dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, in relazione ai dati ufficiali contenuti nelle scritture contabili ambientali già in atti o acquisibili all'uopo.

La nuova proposta pertanto è quella di revocare, con effetto retroattivo, le disposizioni di cui alle succitate DDGR n. 452/2013 e n. 578/2013, mantenendo, comunque l'assoggettamento del contributo alle sole attività svolte in impianti tenuti all'approvazione della tariffa di conferimento ex art. 36 della L. R. 3 del 2000, ossia, alle attività di smaltimento in discarica (Operazione D1).

Inoltre, si coglie l'occasione per confermare che, il ristoro ai Comuni confinanti con quelli in cui l'impianto di gestione è ubicato, va determinato per un importo pari a non oltre il 20 per cento del contributo ex art. 37 riconosciuto al comune sede di impianto ed attingendo le somme all'interno della quota riconosciuta al comune disagiato stesso, sulla base dei seguenti criteri:

-       quantità e tipologia dei rifiuti conferiti agli impianti;

-       impianto di gestione dei rifiuti posto ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine dei Comuni diversi da quello ove ha sede l'impianto (tale distanza si calcola per le discariche dal perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti e per gli altri impianti dal perimetro dell'area effettivamente interessata dall'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti);

-       direttrici prevalenti del traffico d'accesso all'impianto in un raggio di 5 chilometri;

-       immediate ricadute ambientali (emissioni, odori, etc) derivanti dall'esercizio dell'attività correlate con specifiche situazioni ambientali (es. direzione dei venti, etc).

L'eventuale partecipazione al ristoro economico di ciascun Comune confinante, si ribadisce, potrà essere legittimata solo a seguito di formale e motivata richiesta formulata dall'Amministrazione comunale interessata e dall'accoglimento, mediante proprio atto o provvedimento, dell'istanza medesima da parte della Regione, a seguito di istruttoria effettuata dai competenti Uffici regionali, ovvero della Provincia, nei casi di impianti di gestione rifiuti di competenza provinciale ai sensi della vigente legislazione .

Sulla base di quanto esposto si propone pertanto di applicare il contributo ex art. 37 secondo i seguenti criteri:

Tabella I - Criteri di ripartizione del contributo ex art. 37 della L. R. n. 3/2000 tra Comuni e Regione Veneto.

 

operazioni di smaltimento D 1

Regione Veneto

Comune sede impianto

Euro/tonnellata

Euro/tonnellata

Rifiuti

urbani

0,00

10,33

speciali

0,00

5,00

Va da sé che nel caso in cui il Gestore dell'impianto di discarica e l'Amministrazione comunale, avessero provveduto o intendessero regolare i loro rapporti mediante apposita convenzione, l'ammontare del contributo ambientale riportato nella tabella dovrà essere considerato quale limite massimo escutibile.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTE la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012), in particolare l'art. 41;

VISTA la DGR n. 12/CR del 29/01/2013 e il relativo parere del Consiglio regionale n. 347 del 27/03/2013

VISTE le DDGR n. 1350 del 1996, n. 1739 del 2004, n. 721 del 2008 e n. 2608 del 2009;

VISTE le DDGR n. 452 del 10/04/2013 e n. 578 del 3/05/2013.

delibera

1.         di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.         di revocare, con effetto retroattivo, le delibere di Giunta regionale n. 452 del 10/04/2013 e n. 578 del 3/05/2013, stabilendo l'assoggettamento del contributo alle sole attività di smaltimento di rifiuti in discarica (Operazione D1) svolte in impianti con tariffa approvata ai sensi dell'art. 36 della L. R. 3 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

Tabella I - Criteri di ripartizione del contributo ex art. 37 della L. R. n. 3/2000 tra Comuni e Regione Veneto.

 

operazioni di smaltimento D 1

Regione Veneto

Comune sede impianto

Euro/tonnellata

Euro/tonnellata

Rifiuti non pericolosi

urbani

0,00

10,33

speciali

0,00

5,00

3.         di stabilire che l'applicazione del contributo a favore sia dei Comuni sede di impianto che della Regione per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti non ricompresi al precedente punto 2, viene rinviata ad un momento successivo previa, in ogni caso, la rivisitazione degli importi stabiliti, sulla base delle ulteriori simulazioni ed elaborazioni, da svolgersi con il supporto tecnico - scientifico dell'Osservatorio regionale dei rifiuti, in relazione ai dati ufficiali contenuti nelle scritture contabili ambientali già in atti o acquisibili all'uopo.

4.         di confermare la revoca, già decisa con gli atti citati nelle premesse, delle DDGR n. 1350 del 1996, n. 1739 del 2004, n. 721 del 2008 e n. 2608 del 2009;

5.         di confermare che, il ristoro ai Comuni confinanti, possa essere quantificato non oltre il 20 per cento del contributo ex art. 37 riconosciuto al Comune sede di impianto ed attingendo le somme all'interno della quota riconosciuta al Comune disagiato stesso, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nelle premesse del presente atto;

6.         di stabilire che nel caso in cui il Gestore dell'impianto di discarica e l'Amministrazione comunale, avessero provveduto o intendessero regolare i loro rapporti mediante apposita convenzione, l'ammontare del contributo ambientale riportato nella tabella I dovrà essere considerato quale limite massimo escutibile;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione integrale;

9.         avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

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