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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 16 luglio 2013


Materia: Informatica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del 28 giugno 2013

Adempimenti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.L. 18/10/2012, n. 179/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 - Disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni statali che, innovando il Codice dell'Amministrazione Digitale, hanno indicato nella posta elettronica certificata il canale unico nazionale a rilevanza giuridica per le comunicazioni e le presentazioni di istanze tra Amministrazioni Pubbliche e tra Amministrazioni, cittadini ed imprese, con l'obiettivo prioritario di abbattere i tempi della corrispondenza tradizionale ed i costi di spedizione.


Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'efficienza dell'azione amministrativa non può prescindere dalla rapidità e dall'economicità delle comunicazioni, ed in particolare, secondo le disposizioni del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, dall'utilizzo della posta elettronica certificata, che diventa il canale esclusivo di comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese.

Sul piano delle attività economiche, la norma in questione perfeziona l'obbligo per tutte le imprese e i professionisti di dotarsi di una casella di PEC a valore legale. Dopo le previsioni già contenute nell'articolo 16 del D.L. 185/2008, che stabiliva un calendario di adeguamento per professionisti (29 novembre 2009) e società di capitali e società di persone (29 novembre 2011), adesso l'articolo 5 del D.L. 179/2012 prevede l'estensione della posta elettronica certificata anche per le imprese individuali, che sono tenute a depositare presso il registro delle imprese il proprio indirizzo PEC entro il 30/6/2013. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono pubblicati in un registro pubblico denominato Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti INI-PEC, realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese o gli ordini o collegi professionali.

Sempre in riferimento ai privati, il D.L. 179/2012, all'articolo 4, definisce il domicilio digitale del cittadino e consente a quest'ultimo di indicare una casella di posta elettronica certificata abilitata per dialogare con la PA, quale suo domicilio digitale, inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR, e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni, in tal modo integrando, in forma più ampia, un provvedimento di contenuto analogo che identificava nella posta elettronica certificata gratuita del cittadino l'unico canale di comunicazione tra questo e la PA (articolo 16 bis del D.L. 185/2008). A corollario di ciò, viene disposto (art. 3-bis del CAD) che a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione, le PP.AA. sono tenute a comunicare con i privati esclusivamente tramite i domicili digitali dichiarati, senza oneri di spedizione a loro carico; mentre l'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata collegata a ciascun registro di protocollo, così come previsto dall'art. 47, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale, è stato soddisfatto, per la Regione del Veneto, con DGR n. 1208 del 23/03/2010, con la quale è stata istituita la casella PEC, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, integrata con il Registro di Protocollo Generale della Giunta Regionale. Dopo i primi tre anni di attivazione, la quantità di corrispondenza in arrivo da soggetti esterni, Pubbliche amministrazioni o privati, pervenuta alla casella PEC della Regione del Veneto ha quasi pareggiato la corrispondenza raccomandata cartacea ricevuta mediante le tradizionali vie postali, con indubbi vantaggi interni relativamente, soprattutto, alla tempistica di ricezione e condivisione delle comunicazioni.

Relativamente alla produzione e trasmissione all'esterno della corrispondenza regionale in modalità elettronica, sono state intraprese due strade.

Da un lato, si è dato avvio ad un percorso di dematerializzazione spinta, attraverso la produzione di documenti esclusivamente informatici, sottoscritti con firma digitale, fascicolazione elettronica e spedizione tramite PEC; l'avvio del sistema documentale digitale DO.GE., in particolare per le Strutture della Segreteria Generale della Programmazione fin'ora coinvolte, viene supportato da adeguata formazione al personale regionale, così come prevista dalla DGR n. 1249 del 3/8/2011, ed affiancamento nella fase di start-up - erogati dalla Direzione Affari Generali - P.O. Protocollo Informatico, Flussi documentali ed Archivi - ma, indubbiamente, l'abbandono della carta è frutto di un processo graduale, dove tecnologia e comportamenti organizzativi, aspetti tra loro complementari al raggiungimento dell'obiettivo, devono trovare adeguati tempi di affinamento e di consolidamento.

Dall'altro, il mantenimento della produzione documentale regionale su supporto cartaceo, ha indotto a potenziare, comunque, i processi di dematerializzazione legati alle modalità di trasmissione della corrispondenza, mediante l'estensione a tutte le Strutture Regionali del servizio Poste on-line (già servizio Globalcom/Mercurio di cui alla DGR n. 2391 del 08 agosto 2008). Avvalendosi di tale servizio, che rientra nell'Accordo Quadro tra Poste Italiane e Regione del Veneto per la fornitura e la gestione integrata di servizi postali sottoscritto in data 24/05/2011, (DGR nn. 152 e 450 del 2011 e n. 1911 del 2012), è possibile il conferimento telematico della corrispondenza su file, attraverso una connessione dedicata dei sistemi informativi regionali con quelli di Poste Italiane. Quest'ultima provvede alle attività di stampa, imbustamento e consegna della corrispondenza al destinatario, consentendo all'Amministrazione di realizzare considerevoli risparmi complessivi di spesa per attività di stampa, fornitura di carta e buste, spese vive di affrancatura, oltre ad un indubbio contributo al recupero di efficienza della macchina organizzativa regionale, derivante dall'impiego del personale in attività maggiormente qualificanti, rispetto a quelle necessarie all'invio della corrispondenza.

Ora, con la recente conversione in Legge n. 221/2012 del D.L. n. 179/2012, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, è stata impressa dal Legislatore una decisa ulteriore spinta all'utilizzo della modalità telematica nel dialogo tra Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese, con conseguenti obblighi più stringenti, per le PA, di trasmettere documenti a destinatari esterni esclusivamente mediante il sistema di Posta Elettronica Certificata e, soprattutto, ha indicato precisi obblighi, per cittadini ed imprese, di dotarsi di casella PEC e di rendere pubblici i relativi indirizzi, cui anche questa Amministrazione potrà corrispondere.

A fronte di tale nuova definizione del panorama normativo, e della necessità per le Pubbliche Amministrazioni di ridurre considerevolmente tutte le spese, e, nella fattispecie le spese di spedizione della corrispondenza, appare, ora, necessario estendere a tutte le Strutture Regionali, gli strumenti che consentano di utilizzare la casella di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto per l'invio della corrispondenza in partenza, disponendo che tale procedura di trasmissione sia la modalità di norma utilizzata per la trasmissione di documenti a destinatari esterni, siano essi pubbliche amministrazioni o soggetti privati.


Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la propria DGR n. 1208 del 23/03/2010, "Attivazione della Casella di Posta Elettronica Certificata per le strutture della Regione del Veneto afferenti all'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale";

PRESO ATTO dei risultati positivi delle procedure di gestione della corrispondenza telematica mediante la casella di Posta Elettronica Certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it in termini, tanto di tempestività delle comunicazioni da parte di enti pubblici e privati esterni, quanto di maggiore efficienza ed economicità all'interno delle Strutture per l'immediata disponibilità dei documenti informatici;

ATTESO che l' introduzione del domicilio digitale, ai sensi del recente art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005, completa il quadro normativo relativo all'obbligatorietà dell'estensione della Posta Elettronica Certificata come strumento privilegiato per la comunicazione tra e con le Pubbliche Amministrazioni, disponendo anche la creazione, normalizzazione e pubblicazione di particolari strumenti di indicizzazione e reperimento degli indirizzi PEC per enti pubblici, imprese, professionisti e persone fisiche;

VISTO che a decorrere dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa una diversa modalità di comunicazione, le PP.AA. sono tenute a comunicare con i privati esclusivamente tramite i domicili digitali dichiarati, senza oneri di spedizione a loro carico;

Preso atto inoltre che, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debbono avvenire esclusivamente in via telematica, ponendo tale obbligo reciprocamente a carico dei privati e delle amministrazioni pubbliche e che, ulteriormente, da tale data le pubbliche amministrazioni non solo non possono più effettuare le loro comunicazioni alle imprese in modalità cartacea, ma neanche possono accettare, in forma cartacea, le comunicazioni che provengono loro dai predetti soggetti economici;

Considerato, quindi, necessario predisporre gli strumenti tecnologici e di regolamentazione del flusso documentale per consentire alle Strutture regionali di adempiere alle sopraesposte norme;

VISTI i sotto elencati atti normativi:

-          D. Lgs. 07/03/2005, n.82 - Codice dell'Amministrazione digitale;

-          D.L. 29/11/2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni in L. 28/01/2009, n. 2;

-          D.L. 18/10/2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni in L. 17/12/2012, n. 221;

-          DPR 11/02/2005, n.68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta elettronica certificata, a norma dell'art.27 della Legge 16/01/2003, n.3;

-          D.P.C.M. 31/10/2000- Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428;

-          D.P.C.M. 6-5-2009, Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;

-          DM 2/11/2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata e relativi allegati tecnici;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

-          DGR n.3648 del 28/11/2003, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 50. - Individuazione Aree Organizzative Omogenee e disposizioni per la gestione del flusso documentale;

-          DGR. n. 152 del 22/02/2011, Approvazione accordo quadro per la fornitura e gestione integrata di servizi postal e DGR. n. 450 del 12/04/2011, "DGR n. 152 del 22/02/2011 Approvazione accordo quadro per la fornitura e gestione integrata di servizi postali. Modifiche ed integrazioni";

-          DGR n. 1911 del 25/9/2012 "Proroga dell'Accordo quadro tra Regione del Veneto e Poste Italiane per la fornitura e la gestione integrata di servizi postali: autorizzazione al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali alla ripetizione dei contratti attuativi."

delibera

  1. Di disporre che la corrispondenza regionale in spedizione, destinata a soggetti pubblici e privati, venga trasmessa di norma per il tramite della casella PEC dell'Area Organizzativa Omogenea Giunta Regionale, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, secondo i criteri e le modalità tecniche previste nell'allegato A) alla presente deliberazione;
  2. Di prescrivere, quali modalità alternative di trasmissione nel caso non sia disponibile nessun indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, che l'invio dei documenti avvenga comunque in formato elettronico attraverso le funzionalità di fax server o posta on-line, già previste in collegamento al Registro informatico di Protocollo Generale.
  3. Di disporre che ciascuna altra modalità di invio di documenti cartacei, che comporti spese di spedizione per affrancatura o servizi postali di corriere, venga attivata dalla Direzione Affari Generali, su richiesta della Struttura responsabile del procedimento, qualora la tipologia dell'invio lo richieda, ovvero nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto della spedizione non consentano di provvedervi altrimenti.
  4. Di confermare quanto già previsto con Circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 295766 in data 21/6/2011, in merito alla trasmissione, tra Strutture regionali della corrispondenza interna all'AOO, esclusivamente attraverso le funzionalità del registro di protocollo informatico, considerando residuali, a discrezione del responsabile del procedimento, la trasmissione in modalità elettronica tra caselle e-mail istituzionali o in modalità cartacea.
  5. Di richiedere che tutti i soggetti economici che presentano istanze e comunicazioni alla Regione del Veneto, rilevanti ai fini dei procedimenti regionali, provvedano ad inoltrarle alla casella di PEC regionale, o in altra modalità telematica prevista per lo specifico procedimento, dando mandato alle singole Strutture regionali di diffondere presso i propri corrispondenti che tale modalità di ricezione dei documenti dovrà considerarsi esclusiva a decorrere dal 1 luglio 2013, in quanto dette comunicazioni non potranno più essere accettate in forma cartacea.
  6. Delle nuove modalità sopradescritte sarà data massima diffusione attraverso una campagna informativa, predisposta in modo tale da illustrare chiaramente al cittadino ed alle imprese le modalità di comunicazione con la Regione. Per lo scopo si utilizzeranno tutti i canali di comunicazione telematica esistenti e disponibili, dal sito Web istituzionale, a comunicazioni attraverso gli organi di stampa e di telecomunicazione.
  7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
  8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1050_AllegatoA_252103.pdf

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