Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 25 giugno 2013


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 18 giugno 2013

Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale. Articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Deliberazione della Giunta regionale n. 38/CR del 7 maggio 2013.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento contiene gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 2012, recante la disciplina del commercio al dettaglio su area privata


Il Presidente Dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 38/CR del 7 maggio 2013 la Giunta regionale ha approvato in prima lettura il regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale al dettaglio su area privata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, di seguito denominata "legge regionale" al fine di acquisire il parere della competente Commissione consiliare secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa.

Al fine di meglio comprendere il contesto normativo e i contenuti dell'odierna deliberazione si ritiene necessario e opportuno riportare il seguente stralcio della citata deliberazione giuntale accompagnatoria del regolamento regionale in prima lettura:

"...Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, in seguito definita "legge regionale" la Regione ha dato avvio ad un processo di rivisitazione della materia relativa al commercio, adeguando l'ordinamento regionale ai sopravvenuti principi generali di diritto europeo e statali che hanno interessato in questi ultimi anni l'esercizio dell'attività economica e segnatamente l'attività commerciale.

In primo luogo, come evidenziato nel documento accompagnatorio del disegno di legge approvato dalla Giunta regionale, con l'intervento normativo sopra citato la Regione ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio attribuendo una particolare rilevanza al principio della libertà di esercizio dell'attività commerciale, fatta salva l'introduzione di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela di interessi pubblici di natura generale richiamati dalla legge regionale quali, a titolo esemplificativo, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e del territorio, la tutela dei consumatori e dei lavoratori, nonché il perseguimento degli obiettivi di politica sociale e culturale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità richiamati dalla nota Direttiva europea n. 123 del 12 dicembre 2006.

Nel contempo, per il perseguimento della suddetta finalità generale di sviluppo, l'intervento normativo regionale si è caratterizzato per un diverso e più moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, attraverso la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate ad assicurare il principio del risparmio di suolo in relazione all'insediamento delle strutture commerciali. Quanto sopra, nel quadro di una ancor più generale finalità di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del sistema commerciale, recependosi in tal senso un indirizzo generale diffuso in ambito europeo e nazionale, nell'ambito della prospettazione delle cd. Smart Cities and Communities innovation., ossia di modelli di pianificazione urbana oggetto di particolare attenzione nell'ottica delle strategie di sviluppo della programmazione comunitaria afferente al periodo 2014-2020, come indicato in tal senso dalla Commissione europea con comunicazione del 3 marzo 2010.

Ciò premesso, il legislatore regionale ha quindi previsto una serie di strumenti di carattere amministrativo al fine di assicurare la concreta attuazione dei suddetti principi generali.

In particolare si segnala la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale, ai sensi della quale la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi delle vigenti disposizioni regionali statutarie in materia di esercizio della potestà regolamentare, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri, appositamente individuati dal legislatore regionale e che si citano testualmente:

".....

a)      garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;

b)      favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;

c)      incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;

d)      rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive."

Ai sensi, altresì, del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, 21, 22 e 26 della legge regionale, il regolamento regionale provvede a:

a)      dettare i criteri per l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;

b)      definire, ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita, le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;

c)      definire, ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, commi 1, lettera e) e 2 della legge regionale gli ambiti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in tema di interventi di rilevanza regionale;

d) definire i criteri per la redazione dello studio di impatto della viabilità al fine del rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita;

e) definire i criteri per la determinazione, da parte dello strumento urbanistico comunale, delle dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico ai fini dell'insediamento delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici;

f) definire ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione della legge regionale.

Nel rinviare alla lettura analitica delle allegate disposizioni in relazione agli ambiti normativi testé richiamati, preme in questa sede evidenziare quanto segue.

Per quanto concerne in particolare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita, si propone l'introduzione di un approccio innovativo per l'ordinamento italiano, denominato "approccio sequenziale", di matrice anglossassone, che attua il favor normativo per gli insediamenti commerciali all'interno dei centri storici e urbani, nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica, orientata al recupero di aree o strutture dismesse e degradate, attraverso un meccanismo di premialità per i suddetti interventi.

Sotto il profilo, altresì, della definizione delle modalità per la valutazione integrata degli impatti derivanti dall'insediamento commerciale e per l'individuazione delle misure compensative correlate ai suddetti impatti, si propone l'introduzione di criteri di natura non soltanto urbanistico-territoriale ed ambientale ma anche di natura sociale, con riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'insediamento e allo sviluppo delle attività commerciali.

Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione della legge regionale, in un' ottica di economicità dei relativi procedimenti amministrativi all'uopo demandati alla competenza della Giunta regionale, si è ritenuto, altresì, opportuno introdurre disposizioni attuative dell'articolo 13 della legge regionale, concernenti le modalità di determinazione e corresponsione, nonché i criteri di riparto tra comune e regione, dell'onere di sostenibilità territoriale e sociale posto a carico dei soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni commerciali concernenti le grandi strutture di vendita non ubicate all'interno dei centri storici, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio.

Nel contempo, per il perseguimento della predetta finalità di economicità dei procedimenti di competenza della Giunta regionale finalizzati all'attuazione delle disposizioni della legge regionale, si propone di introdurre, ai sensi dell'articolo 26, comma 7 della legge regionale, alcune disposizioni di carattere procedimentale concernenti gli interventi di rilevanza regionale disciplinati dal medesimo articolo 26 della legge regionale, stante la stretta connessione contenutistica della relativa disciplina.

Sotto altro profilo, quali disposizioni di dettaglio ai fini della piena e concreta attuazione della legge regionale, vengono proposti taluni criteri per l'individuazione delle grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale, tenuto conto delle peculiarità che ne contraddistinguono la nuova definizione normativa contenuta nella legge regionale e allo scopo di fornire, nel contempo, un supporto interpretativo alle competenti amministrazioni comunali. ".

La Terza Commissione consiliare, con atto n. 369 reso in data 5 giugno 2013, ha formulato parere favorevole all'unanimità con alcune modificazioni, anche a seguito delle osservazioni formulate dalle rappresentanze degli enti locali e dalle organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale in sede di audizioni avanti alla citata Commissione consiliare.

Con la presente deliberazione si ritiene di recepire integralmente il parere della suddetta Commissione nel testo del regolamento regionale allegato, al fine di meglio specificare il contenuto attuativo dei principi enunciati dal legislatore regionale.

Tutto ciò premesso, trattasi di approvare in via definitiva le disposizioni regolamentari recanti gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale, di cui all'Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", con particolare riferimento agli articoli 4, 13, 21, 22 e 26;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con particolare riferimento agli articoli 19, comma 2, 24 e 54, comma 2;

RICHIAMATA la deliberazione n. 38/CR del 7 maggio 2013;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare n. 369 reso in data 5 giugno 2013;

delibera

1.    di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione, aventi ad oggetto il regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

2.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.    di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di trasmettere alla Segreteria Generale del Consiglio regionale il regolamento di cui all'Allegato A, successivamente alla sua emanazione da parte del Presidente della Giunta;

4.    di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(L’allegato regolamento è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)

Torna indietro