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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 25 giugno 2013


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 862 del 04 giugno 2013

Determinazione ed aggiornamento del canone annuo relativo alle concessioni per la coltivazione delle risorse geotermiche e del canone annuo relativo ai permessi di ricerca delle risorse geotermiche. D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010.

Note per la trasparenza:

A norma del D.Lgs.n.22/2010 vengono determinati i canoni annui anticipati per le risorse geotermiche di media e bassa entalpia, cioè con temperature del fluido reperito inferiore ai 150 °C, che devono essere corrisposti alla Regione del Veneto nel caso di permessi di ricerca e nel caso di concessione di coltivazione.


L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con il Vicepresidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con L. n. 896 del 09/12/1986 sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative concernenti le concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale.

Con l'entrata in vigore del 1° comma, dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112/98, sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative relative alle risorse geotermiche in materia di permessi di ricerca, completando quindi i trasferimenti di delega parziale con la succitata L. n. 896/86.

Successivamente la disciplina afferente tale materia è stata recentemente rideterminata dal D.Lgs. n. 22 del 11/2/2010 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", abrogando la L. n. 896/86.

All'art.1 del D.Lgs. n. 22/2010 "nell'ambito di applicazione della legge e competenze" sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche di interesse nazionale e locale rinvenute sulla terraferma.

L'art. 16 del medesimo decreto ha definito, in via generale, i canoni annui anticipati che devono essere corrisposti all'autorità competente sia nel caso di permessi di ricerca, pari a 325,00 euro per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso, che di concessioni di coltivazione, pari a 650,00 euro per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione. Nel caso di risorse geotermiche di media e bassa entalpia i canoni devono essere corrisposti alla Regione che ne determina i valori per importi non superiori a quelli indicati nel decreto.

Sempre a norma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, i valori dei canoni sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicati dall'ISTAT.

Tenuto conto che la normativa disciplinante tali fattispecie prevede l'entrata in vigore a partire dal 29/03/2011, risulta necessario adeguare, a partire da tale data, i canoni di cui sopra comprendendo anche quelli afferenti le concessioni in essere già corrisposti relativamente alle annualità 2011 e 2012.

Sulla base della Circolare del Segretario Generale alla Programmazione, Prot. 239/91/SGP del 21 gennaio 1991 "Disposizioni operative in ordine alle concessioni regionali in materia di acque minerali e termali (L.R. 40/1989)" spetta al Dipartimento per la Geologia e le Attività Estrattive (ora Direzione Geologia e Georisorse), in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali, ogni compito istruttorio sotto il profilo sia tecnico che amministrativo, nonché di compimento degli ulteriori atti di procedimento necessari, quali la predisposizione degli atti deliberativi per la Giunta Regionale.

Secondo la medesima Circolare spetta, invece, al Dipartimento per il Demanio, il Patrimonio e i Contratti (ora Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi) provvedere esclusivamente alla riscossione dei canoni.

Per quanto sopra espresso, si rende necessario procedere all'adeguamento del canone annuo anticipato che deve essere corrisposto alla Regione sia nel caso di permesso di ricerca sia nel caso di concessione di coltivazione di risorsa geotermica, in funzione della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicati dall'ISTAT per gli anni successivi al 2011, secondo le tabelle che seguono:

Prospetto determinazione canone demaniale per i permessi di ricerca per la risorsa geotermica e relativo aggiornamento del canone per l'importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

Art. 16, comma 1, del D.Lgs. n 22/2010

Anno 2011

 

canone annuo anticipato € 325,00 per ogni Kmq di superficie

Art. 16, comma 7, del D.Lgs. n 22/2010

Anno 2012

variazione percentuale ISTAT corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2011, come riportate sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2012, pari al 2,8%

canone annuo anticipato € 334,10 per ogni Kmq di superficie

Art. 16, comma 7, del D.Lgs. n 22/2010

Anno 2013

variazione percentuale ISTAT corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2012, come riportate sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22.01.2013, pari al 3%

canone annuo anticipato € 344,12 per ogni Kmq di superficie

Prospetto determinazione canone demaniale per le concessioni di coltivazione per risorsa geotermica e relativo aggiornamento del canone per l'importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

Art. 16, comma 2, del D.Lgs. n 22/2010

Anno 2011

 

canone annuo anticipato € 650,00 per ogni Kmq di superficie

Art. 16, comma 7, del D.Lgs. n 22/2010

Anno 2012

variazione percentuale ISTAT corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2011, come riportate sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2012, pari al 2,8%

canone annuo anticipato € 668,20 per ogni Kmq di superficie

Art. 16, comma 7, del D.Lgs. n 22/2010

Anno 2013

variazione percentuale ISTAT corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2012, come riportate sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22.01.2013, pari al 3%

canone annuo anticipato € 688,25 per ogni Kmq di superficie

La determinazione per le concessioni in atto delle compensazioni tra gli importi già versati per gli anni 2011 e 2012 e i nuovi importi stabiliti in base al presente provvedimento, sarà direttamente calcolata dalla citata Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in quanto Struttura competente alla riscossione dei canoni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. n. 112/98;

VISTO il D.Lgs. n. 22/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare del Segretario Generale alla Programmazione Prot. 239/91/SGP del 21 gennaio 1991;

delibera

1.       di fissare l'importo del canone annuo anticipato, che i titolari dei permessi di ricerca di risorse geotermiche dovranno corrispondere alla Regione del Veneto, per l'anno 2011 in Euro 325,00 (euro trecentoventicinque/00), per l'anno 2012 in Euro 334,10 (euro trecentotrentaquattro/10) e per l'anno 2013 in Euro 344,12 (euro trecentoquarantaquattro/12) per ogni kmq di superficie;

2.       di fissare l'importo del canone annuo anticipato, che i titolari delle concessioni per la coltivazione delle risorse geotermiche dovranno corrispondere alla Regione del Veneto, per l'anno 2011 in Euro 650,00 (euro seicentocinquanta/00), per l'anno 2012 in Euro 668,20 (euro seicentosessantotto/20) e per l'anno 2013 in Euro 688,25 (euro seicentoottantotto/25) per ogni kmq di superficie;

3.       di dare atto che la determinazione di tali tipologie di canone ha efficacia a partire dal 29/03/2011, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n . 22/2010;

4.       di delegare il Dirigente della Direzione regionale Geologia e Georisorse, competente in materia, ad adottare, annualmente, apposito Decreto dirigenziale in ordine all'aggiornamento dei canoni per l'importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, del D.Lgs. n. 22/2010;

5.       di incaricare la Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi di provvedere alla determinazione, per le concessioni in atto, delle compensazioni tra gli importi già versati per gli anni 2011 e 2012 e i nuovi importi stabiliti in base al presente provvedimento;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

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