Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 21 giugno 2013


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 04 giugno 2013

Contributi regionali "Libri in Comodato e supporti alla didattica alternativi". [L. 23/12/1998, n. 448 (art. 27); D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 1); L.R. 03/02/2006, n. 2 (art. 12)]. Criteri e modalità di concessione (Bando) - Anno Scolastico 2013-2014. Articolo 12, comma 2, L.R. 03/02/2006, n. 2. Deliberazione/CR n. 39 del 07/05/2013.

Note per la trasparenza:

Viene approvato il Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Libri in Comodato e supporti alla didattica alternativi" relativo all'Anno Scolastico 2013-2014.

Il contributo è diretto alle Istituzioni scolastiche statali, che forniscono i libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti alla scuola secondaria di I grado ed alle prime due classi della scuola secondaria di II grado, nonché alle Istituzioni formative accreditate che forniscono i libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti ai primi tre anni.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Attualmente, gli studenti bisognosi, per riuscire a procurarsi i libri di testo, sono costretti prima a sostenere la spesa per l'acquisto dei libri e poi a chiedere alla Regione il contributo regionale "Buono-Libri", previsto dall'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Per aiutare le famiglie in difficoltà, evitando loro di sostenere anticipatamente la spesa per l'acquisto dei libri, ed in una fase in cui il sistema dell'istruzione subisce la riduzione delle disponibilità, si ritiene necessario avviare e privilegiare la sperimentazione dello strumento del comodato d'uso dei libri di testo.

Esso, infatti, è in grado, da un lato, di attrarre un numero sempre maggiore di studenti bisognosi, in quanto riescono ad ottenere i libri senza dover sostenere alcuna spesa; dall'altro, di aiutare finanziariamente le Istituzioni scolastiche nel procedimento di acquisto e di comodato dei libri.

Per stimolare, poi, gli attori, pubblici e privati, del sistema di istruzione e formazione, ad elaborare azioni innovative che consentano di ridurre i costi dei testi scolastici nell'interesse delle famiglie più bisognose, si ritiene opportuno far operare il comodato con le seguenti innovazioni ed estensioni:

a) l'acquisto ed il comodato possono essere effettuati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;

b) possono riguardare sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);

c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;

d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

In tale quadro, diretto a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di interventi in favore degli studenti, la normativa statale e la normativa regionale hanno previsto due contributi in favore delle Istituzioni scolastiche, affinché queste acquistino i libri di testo e poi li concedano in comodato gratuito agli studenti più bisognosi, esonerando in tal modo le famiglie dalla spesa per l'acquisto dei libri.

Per quanto riguarda il contributo statale, esso è previsto dall'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448, che, in combinato disposto con l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, autorizza la Regione del Veneto a concedere un contributo, tramite i Comuni, alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo ai redditi dell'anno 2011 dichiarati nell'anno 2012 da € 0 ad € 10.632,94.

Circa la tipologia delle Istituzioni beneficiarie del contributo statale, in base alla circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) n. 24/1999 del 23/09/1999 ed all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato innanzitutto alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle Istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di I e II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, poi, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle Istituzioni formative accreditate, per i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle Istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

Per quanto concerne il contributo regionale, esso è previsto dall'articolo 12 della L.R. 03/02/2006, n. 2, che autorizza la Regione del Veneto a concedere un contributo, alle Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado e alle classi I e II di quelle secondarie di II grado, per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli studenti.

Peraltro, considerato che il contributo previsto dalla norma statale sopraccitata già raggiunge gli studenti aventi un I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94, si ritiene opportuno utilizzare il contributo contemplato dalla norma regionale succitata per raggiungere ulteriori studenti bisognosi, aventi un I.S.E.E. superiore ad € 10.632,94, ma entro il limite massimo di € 30.000,00 del contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 1/2001).

Pertanto, possono beneficiare del contributo previsto dalla norma regionale anche i seguenti studenti:

a) studenti delle scuole statali secondarie di I grado che appartengono a nuclei familiari aventi un I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013 da € 10.632,95 ad € 30.000,00;

b) studenti delle classi I e II delle scuole statali secondarie di II grado, che appartengono a nuclei familiari aventi un I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013 da € 10.632,95 ad € 30.000,00.

Per quanto concerne le risorse da destinare all'intervento in esame per l'Anno Scolastico 2013-2014, si ritiene opportuno destinare complessivamente € 1.500.000,00, di cui:

a) € 1.200.000,00 di risorse relative al diverso contributo regionale "Buono-Libri" previsto dal medesimo citato articolo 27 della L. 448/1998, residuate dall'anno 2012;

b) € 300.000,00 di risorse relative al contributo in questione previste dall'articolo 12 della L.R. 2/2006.

In particolare, si reputa opportuno ripartire tali risorse come segue:

a) € 1.200.000,00, per gli studenti con I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94 delle:

- Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;

- Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;

- classi I-II-III delle Istituzioni formative accreditate;

b) € 300.000,00, comprensivi di una quota per le spese relative alla gestione delle 7 Istituzioni Scolastiche Statali di Riferimento (in breve: ISSR), per gli studenti con I.S.E.E. da € 0 ad € 30.000,00 delle:

- Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;

- classi I-II delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2013-2014, sono esposti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione del solo contributo previsto dall'articolo 12 della L.R. 03/02/2006, n. 2, la Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2013, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 2/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320;

VISTO l'articolo 12 della L.R. 2/2006;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della L.R. 2/2006;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 39 del 07/05/2013;

VISTOil parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso in data 23/05/2013;

delibera

1.  di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare i criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Libri in Comodato e supporti alla didattica alternativi", per l'anno scolastico 2013-2014, nei termini contenuti nel Bando di cui all'Allegato A,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.  di incaricare la Direzione Istruzione di dare diffusione della presente iniziativa;

4. di determinare in € 1.500.000,00 l'importo complessivo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100819 "Azioni regionali per favorire la fornitura di libri di testo in comodato gratuito" per la somma di € 300.000,00 e sul capitolo n. 101687 "Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole d'obbligo e secondarie superiori" per la restante somma di € 1.200.000,00, del bilancio regionale 2012;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.

 

(seguono allegati)

870_AllegatoA_251376.pdf

Torna indietro