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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 11 giugno 2013


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 21 maggio 2013

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria"; articolo 8 - Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB. Adempimenti attuativi.

Note per la trasparenza:

Il legislatore regionale ha incaricato la Giunta regionale all'esecuzione di alcuni adempimenti di carattere applicativo, in relazione al nuovo sistema di contabilità economico−patrimoniale delle IPAB.


L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con l'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, il legislatore ha innovato completamente il sistema di contabilità delle IPAB del Veneto, superando l'adozione della contabilità finanziaria (basata unicamente sulla logica di cassa) per sostituirla con quella di tipo economico−patrimoniale (che accoglie i principi di cassa e competenza), con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione. Si è approdati quindi all'abbandono del modello contabile indicato dalla Legge Crispi (n. 6972 del 17 luglio 1890) in favore dell'adozione delle logiche ragionieristiche previste dal legislatore nazionale per le società di diritto privato. Si tratta di una modifica di notevole rilievo, da tempo da più parti suggerita e caldeggiata, in particolar modo dagli enti stessi. Alla base di tale spinta riformatrice, vi è l'intento di adottare una struttura contabile al passo con gli approcci moderni, di approdare ad una maggiore trasparenza nella rendicontazione e nella lettura dei dati di bilancio e di permettere un confronto delle performance all'interno di un settore sempre più competitivo. Pur consapevoli dell'iniziale sforzo che le IPAB dovranno sostenere nella fase di avvio di tale innovazione, si pensa che la scelta compiuta non potrà che avere riflessi positivi nel medio e lungo termine: in prima battuta sulla efficacia e immediatezza dei controlli e confronti nello spazio e nel tempo che la Regione e gli enti stessi (sotto forma di autovalutazione) saranno in grado di effettuare; in seconda battuta tale approccio, volto al miglioramento e all'aggiustamento continuo, riverserà i propri effetti sulla gestione delle risorse economiche degli enti, sulla loro vita istituzionale, nonché, di riflesso, sulla qualità delle attività erogate.

Al secondo comma del predetto articolo 8, la Giunta regionale viene incaricata di predisporre gli atti applicativi, al fine di dare compiuta realizzazione alla riforma contenuta nei commi successivi. La scelta è stata quella di giungere alla formazione di un documento il più possibile condiviso (anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di settore e di alcune specifiche professionalità) e che coniugasse una pratica utilità di utilizzo.

Con il presente provvedimento, dopo un'articolata istruttoria, si propone l'approvazione delle disposizioni esecutive del succitato articolo di legge, con i relativi allegati.

La chiave di lettura dell'intero atto e dei suoi allegati è rappresentata dagli orientamenti perseguiti nella loro redazione, che sono stati quelli di: mantenere una ovvia aderenza alla legge regionale in parola, privilegiando la semplificazione ed evitando appesantimenti in termini di produzione di documentazione contabile aggiuntiva; adottare una logica orientata alla 'privatizzazione' del sistema contabile, avvicinando così il più possibile il sistema contabile di rendicontazione e rappresentazione, al modello che il legislatore civilistico nazionale ha previsto per le società di diritto privato, rimandando in ultima analisi a quanto disciplinato dal Codice civile e dai principi contabili redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità; mantenere una posizione di equilibrio tra un certo grado di affiancamento all'ente (mediante la predisposizione degli allegati e delle indicazioni d'indirizzo (c.d. "vademecum")) e il mantenimento della sua autonomia (gli allegati vogliono essere un modello indicativo che ogni ente dovrà configurare in base alle proprio esigenze).

Le IPAB saranno tenute a predisporre un set di atti di programmazione composto dal bilancio economico annuale di previsione, dal documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, dalla relazione del patrimonio e dal piano di valorizzazione del patrimonio stesso, come fissato dalla legge. Tali atti andranno approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di competenza degli atti stessi. Il bilancio economico annuale di previsione va sviluppato anche per centri di costo e responsabilità. A tal proposito, si sottolinea come nulla muta, per gli organi, in materia di competenze e responsabilità sulla programmazione e controllo all'interno di tali istituzioni.

Al termine di ogni esercizio andrà predisposto altresì il corrispettivo bilancio, il quale sarà accompagnato dalla relazione del presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione dei Revisori. Tale documento andrà approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza (termine prorogabile al 30 giugno).

Preso atto delle indicazioni enunciate dalla Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente da un IPAB veneta, ed in virtù dell'equiparabilità giuridica esistente tra le IPAB e le APSP, si è altresì ritenuto di attestare all'interno delle disposizioni attuative, l'equiparazione ai fini fiscali delle IPAB alle suddette APSP.

Gli allegati uniti alle disposizioni attuative rappresentano dei modelli atti a garantire l'omogeneità dei dati ed il confronto tra i medesimi. Il piano dei conti inserito in Allegato A1 alle disposizioni esecutive, rappresenta un modello indicativo, poiché ogni ente, come accennato, potrà articolare lo stesso in relazione alla propria struttura e ai propri costi di gestione.

Gli Allegati A2 e A3 alle disposizioni di esecuzione, indicano come strutturare il conto economico previsionale (annuale e triennale) e sono modellati su quanto previsto dal Codice civile. L'Allegato A4 racchiude le informazioni richieste sul patrimonio e debitamente compilato rappresenta l'inventario del patrimonio aggiornato indicato al comma 4 dell'articolo 8. L'Allegato A5 riporta lo schema del conto economico che va dettagliato nei sottoconti movimentati da ogni centro di costo e responsabilità.

Gli Allegati A6, A7 e A8 indicano come strutturare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa del bilancio d'esercizio.

L'Allegato A9 riporta il modello in base al quale articolare lo stato patrimoniale alla data del primo gennaio 2014.

Al fine di agevolare gli enti nella redazione dello stato patrimoniale iniziale di cui all'Allegato A9, è stato predisposto un documento contenente le principali indicazioni utili a tal fine (c.d. "vademecum").

In relazione al suddetto stato patrimoniale iniziale, si pone in evidenza come, sul fronte della gestione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sia stato previsto un criterio residuale da applicarsi nei casi di difficoltà nel risalire al valore iniziale dei beni e sia stato altresì indicato come l'eventuale impatto negativo del costo relativo all'ammortamento dei beni esistenti al primo gennaio 2014, non verrà considerato ai fini della valutazione del risultato dell'esercizio.

A tal proposito, si riferisce come la forza vincolante del comma 7 del succitato articolo 8, sarà quindi in questa prima fase, attenuata da un'attenta valutazione del caso specifico poiché andranno isolati e tenuti in debita considerazione gli effetti sul conto economico delle nuove disposizioni contabili.

L'adozione della nuova modalità contabile avrà decorrenza a partire dall'esercizio 2014 con la predisposizione degli atti di programmazione di competenza di tale esercizio. Si sottolinea come la contabilità finanziaria venga completamente sostituita dalla nuova contabilità economico-patrimoniale: non è quindi previsto alcun dovere di doppia registrazione né rendicontazione in capo alle IPAB.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-       UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-       Visto l'art. 117 della Costituzione italiana;

-       Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

-       Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

-       Visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

-       Visto l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;

-       Preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

delibera

1.       di approvare le "Disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale 23 novembre 2012, n. quale Allegato A del presente provvedimento;

2.       di prendere atto dell'attestazione operata all'articolo 3 dell'Allegato A in merito all'equiparazione ai fini fiscali delle IPAB alle APSP;

3.       di approvare l'Allegato A1 denominato "piano dei conti", quale Allegato 1 dell'Allegato A di cui al punto 1;

4.       di approvare l'Allegato A2 denominato "bilancio economico annuale di previsione" (del corrispettivo esercizio) quale Allegato 2 dell'Allegato A di cui al punto 1;

5.       di approvare l'Allegato A3 denominato "documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale" quale Allegato 3 dell'Allegato A di cui al punto 1;

6.       di approvare l'Allegato A4 denominato "piano di valorizzazione del patrimonio" quale Allegato 4 dell'Allegato A di cui al punto 1;

7.       di approvare l'Allegato A5 denominato "bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità" quale Allegato 5 dell'Allegato A di cui al punto 1;

8.       di approvare l'Allegato A6 denominato "stato patrimoniale" (del corrispettivo esercizio) quale Allegato 6 dell'Allegato A di cui al punto 1;

9.       di approvare l'Allegato A7 denominato "conto economico" (del corrispettivo esercizio) quale Allegato 7 dell'Allegato A di cui al punto 1;

10.   di approvare l'Allegato A8 denominato "nota integrativa al bilancio" quale Allegato 8 dell'Allegato A di cui al punto 1;

11.   di approvare l'Allegato A9 denominato "stato patrimoniale iniziale" quale Allegato 9 dell'Allegato A di cui al punto 1;

12.   di approvare il "Vademecum: indicazioni per la redazione dello stato patrimoniale iniziale delle Ipab" quale Allegato B del presente provvedimento;

13.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.   di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali all'adozione degli atti amministrativi di dettaglio che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione completa delle nuove disposizioni normative regionali;

15.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

780_AllegatoA1_250410.pdf
780_AllegatoA2_250410.pdf
780_AllegatoA3_250410.pdf
780_AllegatoA4_250410.pdf
780_AllegatoA5_250410.pdf
780_AllegatoA6_250410.pdf
780_AllegatoA7_250410.pdf
780_AllegatoA8_250410.pdf
780_AllegatoA9_250410.pdf
780_AllegatoA_250410.pdf
780_AllegatoB_250410.pdf

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