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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 11 giugno 2013


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 771 del 21 maggio 2013

Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane. Approvazione primo stralcio. L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5. Deliberazione /CR n. 36 del 3 maggio 2013.

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si provvede ad approvare, a seguito dell'acquisizione del parere della Prima Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, il piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane (1° stralcio) previsto dall'art. 3 comma 5 della L.R. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane".



L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.

La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:

-      la possibilità per un comune - montano o parzialmente montano - di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);

-      la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);

-      la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati (articolo 3, comma 5).

Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.

Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, sulla base delle seguenti procedure:

a)      trasmissione alla Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, da parte dei comuni montani o parzialmente montani interessati all' eventuale rimodulazione, di una proposta - approvata con deliberazione consiliare - di rideterminazione dell'ambito territoriale su cui costituire l'Unione montana, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012;

b)      comunicazione, negli stessi termini e con le medesime procedure, da parte dei comuni interessati, in ordine a:

-   adesione ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);

-   recesso, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dalla Comunità montana di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Con la medesima deliberazione si stabiliva che, sulla base delle proposte pervenute nei termini fissati, la Giunta regionale approvasse un Piano di riordino territoriale, - sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - con cui procedere alla eventuale rimodulazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.

Inoltre, sempre la d.g.r. 2281/2012 stabiliva che, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Piano di riordino, venissero attivate le procedure, da parte dei Comuni interessati, per costituire le Unioni montane, secondo le disposizioni procedurali definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di approvazione del Piano stesso e tenuto conto delle disposizioni applicative di cui all'articolo 7 comma 1 della l..r. 40/2012.

Ora, successivamente all'approvazione della sopra menzionata d.g.r. 2281/2012, si è proceduto a dare concreto avvio alle procedure concertative per la definizione e l'approvazione del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane", attraverso la trasmissione della nota prot. n. 562996 del 11 dicembre 2012 a firma dell'Assessore alle Politiche per la Montagna Marino Finozzi.

A seguito di tale comunicazione, i comuni montani e pedemontani interessati hanno provveduto ad approvare e a trasmettere ai competenti uffici regionali le proprie determinazioni in ordine alle possibili modifiche territoriali degli ambiti per la costituzione delle Unioni montane, in relazione alle diverse fattispecie di "flessibilità" previste dalla l.r. 40/2012 .

Gli stessi comuni hanno ritenuto, in molti casi, di segnalare l'idoneità dell'ambito territoriale già individuato dalla l.r. 40/2012 - ovvero l'ambito delle preesistenti Comunità montane - provvedendo a deliberare e a comunicare la nomina dei consiglieri comunali chiamati a far parte del consiglio dell'Unione montana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge.

Nel corso del periodo concesso per l'espletamento delle procedure concertative avviate con la d.g.r. 2281/2012, la giunta regionale ha inoltre provveduto a dare adeguata informazione ai comuni interessati, sia attraverso incontri ufficiali organizzati nei diversi territori montani (Schio 24 gennaio 2013; Grezzana 24 gennaio 2013, Longarone 25 gennaio 2013), sia attraverso una intensa attività di assistenza svolta dalle strutture tecniche della Giunta in relazione alle richieste di chiarimento e ai quesiti posti dai Comuni stessi.

I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente struttura regionale, sono di seguito così riassumibili, per ciascuno degli ambiti territoriali omogenei di cui all'art. 3 della l.r. 40/2012:

1) Ambito CM Agordina

Numero dei comuni

16

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

-

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

15

Tutti i comuni (con esclusione del solo comune di Selva di Cadore) hanno eletto i consiglieri dell'Unione montana optando per il procedimento di costituzione dell'Unione montana "in condizioni ordinarie" (secondo quanto previsto dalla DGR 2651/2012), ovvero confermando l'ambito della preesistente Comunità montana.

2) Ambito CM dell'Alpago

Numero dei comuni

5

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

-

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

-

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

5

Tutti i comuni hanno eletto i consiglieri dell'Unione montana optando per il procedimento di costituzione dell'Unione montana "in condizioni ordinarie" confermando l'ambito della preesistente Comunità montana.

3) Ambito CM Cadore Longaronese Zoldano

Numero dei comuni

7

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

-

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

6

Sono pervenute due delibere di nomina dei consiglieri dell'Unione montana da parte dei comuni di Zoldo Alto e Zoppè di Cadore e non sono state formalmente segnalate proposte di rimodulazione territoriale.

4) Ambito CM Val Belluna

Numero dei comuni

6

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

3

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

2

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

1

I comuni hanno proceduto a comunicare la nomina dei consiglieri dell'Unione montana (con esclusione dei comuni di Mel e Limana), optando per la conferma dell'ambito della preesistente Comunità montana.

5) Ambito CM Bellunese-Belluno Ponte nelle Alpi

Numero dei comuni

2

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

2

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

-

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

-

Non sono state segnalate formalmente proposte di rimodulazione territoriale.

6) Ambito CM Centro Cadore

Numero dei comuni

9

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

-

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

2

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

7

Il comune di Valle di Cadore ha formalizzato la richiesta di adesione all'ambito territoriale della Valle del Boite ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della l.r. 40/2012. Al riguardo non sono segnalati atti ostativi da parte degli altri comuni dell'ambito i quali hanno peraltro manifestato la volontà di confermare la zona omogenea Centro Cadore (due comuni hanno già comunicato l'avvenuta nomina dei consiglieri).

7) Ambito CM Comelico-Sappada

Numero dei comuni

6

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

-

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

-

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

6

Tutti i comuni, ad esclusione di Danta di Cadore, hanno già eletto i consiglieri dell'Unione montana optando per il procedimento di costituzione dell'Unione montana "in condizioni ordinarie" confermando l'ambito della preesistente Comunità montana.

8) Ambito CM Feltrina 

Numero dei comuni

13

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

2

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

4

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

7

Sono pervenute le richieste di riordino territoriale, con deliberazione consiliare, da parte dei comuni di Lamon e Sovramonte dirette alla creazione di una Unione montana, costituita dai due comuni; tale proposta non può tuttavia essere valutata positivamente in quanto l'ambito territoriale non raggiunge i 5000 abitanti, limite dimensionale minimo per le forme di gestione associata, secondo i criteri vincolanti stabiliti dalla l.r. 18/2012.

Il comune di Segusino, appartenente attualmente alla Comunità montana delle Prealpi trevigiane, ha inoltre comunicato la richiesta di adesione all'ambito territoriale Feltrino, rispetto alla quale non sono pervenuti atti ostativi.

9) Ambito CM della Valle del Boite

Numero dei comuni

5

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

1

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

-

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

4

Il comune di Cortina d'Ampezzo ha comunicato il recesso dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/2012, mentre il comune di Valle di Cadore (appartenente attualmente alla Comunità montana Centro Cadore) ha chiesto di aderire alla zona omogenea Valle del Boite.

Non sono stati comunicati atti ostativi da parte degli altri comuni dell'ambito all'ingresso del Comune di Valle di Cadore.

10) Ambito CM del Grappa 

Numero dei comuni

8

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

2

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

5

Nessun comune dell'ambito ha provveduto alla nomina dei consiglieri, né ha avanzato richiesta di rideterminazione dell'ambito territoriale. Tuttavia è stata avanzata formalmente da parte del Comune di Cavaso del Tomba, in coordinamento con altri comuni dell'ambito, una riserva in ordine alle modalità di "trasformazione" delle Comunità montana contestualmente a una richiesta di riesame della l.r. 40/2012. Inoltre si è verificata la volontà del Comune di Pederobba di esaminare la partecipazione attiva a un progetto di rimodulazione territoriale con comuni dell'area delle Prealpi Trevigiane facente capo all'area del Cesen, Non emerge quindi allo stato attuale una convergenza univoca dei comuni dell'ambito del Grappa sul mantenimento integrale in essere dell'ambito stesso.

11) Ambito CM delle Prealpi Trevigiane 

Numero dei comuni

16

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

5

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

7

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

4

E' un ambito territoriale molto difficile da ricondurre ad ambito omogeneo per l'espletamento associato di funzioni fondamentali dei comuni, per i seguenti motivi:

- ambito territoriale che interessa l'intera fascia pedemontana trevigiana, da Ovest a Est, con situazioni orografiche che interessano sia sottoambiti prettamente montani, sia ambiti territoriali pressoché di pianura;

- elevato numero di comuni e disomogeneità nelle dimensioni demografiche e socio-economiche dei Comuni che fanno parte dell'attuale Comunità montana; solo 4 Comuni su 16 sono obbligati allo svolgimento associato delle funzioni;

- situazioni di interrelazione stretta fra comuni di pianura e comuni della fascia pedemontana per quanto riguarda la gestione associata di servizi. In tal senso è inquadrabile la richiesta di ambito per la gestione associata ai sensi della l.r. 18/2012 di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo (appartenenti alla Comunità montana) e S.Pietro di Feletto, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia (non appartenenti alla Comunità montana), comuni che complessivamente costituiscono ambito di distretto di polizia locale.

Le proposte di rimodulazione formalmente pervenute dai comuni dell'ambito, ai sensi della LR 40/2012 sono le seguenti:

-      richiesta del Comune di Segusino di adesione all'ambito Feltrino;

-      richiesta del Comune di Vidor e del Comune di Valdobbiadene per avviare una proposta di riordino territoriale finalizzata alla creazione di una Unione montana denominata del Cesen, estesa ai territori limitrofi della destra Piave;

Si ritiene che il quadro attuale, alla luce delle considerazioni svolte e dei processi in atto, non sia sufficientemente definito ai fini della individuazione di uno o più ambiti omogenei chiaramente delimitati per la costituzione di Unioni montane.

12) Ambito CM del Baldo

Numero dei comuni

9

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

1

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

2

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

6

Il comune di Caprino Veronese ha comunicato la nomina dei consiglieri (unico comune che peraltro supera i 5000 abitanti) mentre il comune di Brenzone ha inoltrato formalmente una delibera con la quale si richiede un riordino territoriale per la creazione di una Unione montana con i comuni che si affacciano sul lago: Malcesine, Torri del Benaco e San Zeno di montagna. Quest'ultimo comune, tuttavia, ha formalmente comunicato con propria deliberazione la volontà di aderire alla zona omogenea del Baldo.

Dalle comunicazioni ufficiali dei comuni non emerge pertanto un orientamento univoco sulle scelte della futura organizzazione territoriale, tale da consentire allo stato attuale l'individuazione di uno o più ambiti omogenei chiaramente delimitati per la costituzione di Unioni montane.

13) Ambito CM della Lessinia

Numero dei comuni

18

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

4

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

4

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

10

La numerosità e l'articolata composizione dei comuni inclusi nell'ambito determinano una oggettiva difficoltà nell'esprimere un chiaro orientamento in merito alla futura organizzazione territoriale dell'ambito stesso.

Le deliberazioni assunte e comunicate da una parte dei comuni dell'ambito Lessinia fanno emergere situazioni diversificate, frutto della eterogeneità delle situazioni geografico-amministrative di tale territorio.

E' in tal senso che vanno inquadrate le proposte di individuazione di ambiti diversi, segnalate dai Comuni della Val d'Illasi (Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago) e della Val d'Alpone (Vestenanova e San Giovanni Ilarione con l'inclusione anche di Roncà, non facente attualmente parte del territorio della Comunità montana).

Ciò, unitamente alla volontà di recesso formalmente manifestata da alcuni importanti comuni attualmente ricompresi nella Comunità montana, quali Grezzana e Sant.Ambrogio Valpolicella, lascia intuire un quadro in cui sembrano convivere, da un lato, tendenze alla frammentazione e alla destrutturazione del precedente ambito, e dall'altro alcuni fattori di coesione, in primis la gestione del Parco della Lessinia, posta in capo alla Comunità montana della Lessinia (e quindi alle Unioni montane che succederanno alla stessa nei rapporti attivi e passivi).

Dalle formali comunicazioni dei comuni non emerge tuttavia un orientamento univoco sulle scelte della futura organizzazione territoriale, tale da consentire allo stato attuale l'individuazione di uno o più ambiti omogenei chiaramente delimitati per la costituzione di Unioni montane.

14) Ambito CM Alto Astico e Posina

Numero dei comuni

9

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

-

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

2

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

7

Il comune di Posina ha deliberato formalmente di aderire alla zona omogenea Leogra-Timonchio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della l.r. 40/2012, mentre gli altri Comuni dell'ambito non hanno comunicato richieste di riordino territoriale.

15) Ambito CM dall'Astico al Brenta

Numero dei comuni

10

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

2

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

3

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

5

I comuni di Marostica, Molvena, Pianezze e Mason Vicentino si sono formalmente espressi, mediante proprie deliberazioni consiliari, in merito alla costituzione di una Unione montana, ed analogamente la stessa scelta è stata operata dai comuni di Caltrano, Calvene, Lugo Vicentino, Salcedo, Fara Vicentino. Il comune di Breganze ha invece comunicato il proprio recesso dalla Comunità montana.

Si evidenziano quindi le condizioni per l'individuazione di due ambiti territoriali, per la costituzione di altrettante Unioni montane, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5 della l.r. 40/2012.

16) Ambito CM del Brenta

Numero dei comuni

8

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

2

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

5

I comuni dell'ambito territoriale, fatta eccezione per il comune di Romano Ezzelino, che ha comunicato il recesso dalla Comunità montana ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4072012, hanno deliberato in ordine alla conferma della zona omogenea della Comunità montana del Brenta

17) Ambito CM Leogra-Timonchio

Numero dei comuni

6

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

4

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

1

Il comune di Posina ha deliberato formalmente di aderire alla zona omogenea Leogra-Timonchio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della l.r. 40/2012; rispetto a tale richiesta non si sono registrati atti ostativi da parte degli altri comuni dell'attuale Comunità montana Leogra-Timonchio, né formali proposte di recesso o di rideterminazione territoriale.

18) Ambito CM Agno-Chiampo

Numero dei comuni

10

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

5

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

4

E' stata avanzata formale richiesta di rideterminazione di un ambito territoriale nuovo da parte dei comuni della Valle del Chiampo (Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino) mentre non si è registrata una formale presa di posizione da parte dei residui comuni dell'ambito, facenti parte della Valle dell'Agno (Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno), la maggior parte dei quali hanno dimensioni superiori a 5.000 abitanti. Non emerge pertanto un orientamento univoco sulle scelte della futura organizzazione territoriale, tale da consentire allo stato attuale l'individuazione di uno o più ambiti omogenei chiaramente delimitati per la costituzione di Unioni montane

19) Ambito CM "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni"

Numero dei comuni

8

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab.

1

Comuni con popolazione compresa tra 3000 e 5000 ab.

1

Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.

6

Non sono state segnalate formalmente proposte di rimodulazione territoriale, ed i comuni confermano la zona omogenea della Comunità montana..

Ora, da una valutazione complessiva degli esiti della concertazione svolta fra la Regione e i comuni montani e pedemontani, emergono in sostanza tre situazioni diversificate:

-     conferma integrale delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane";

-     chiara individuazione di ambiti territoriali modificati, in relazione alle proposte formalmente presentate dai comuni montani e pedemontani del Veneto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 e 5 e dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 40/2012;

-     situazioni in cui il percorso di individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, non si è potuto ancora completare, per oggettive difficoltà di ricercare e concertare, fra i comuni territorialmente interessati, le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane.

Pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene necessario, a seguito della conclusione delle procedure concertative avviate - con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012 - fra la Giunta regionale e i Comuni montani e parzialmente montani del Veneto, e allo scopo di consentire la più rapida costituzione delle Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012 negli ambiti territoriali già chiaramente definiti, di dare attuazione a un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione degli ulteriori ambiti territoriali ottimali, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati di ricercare e concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.

Si ritiene inoltre di approvare, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 2281/2012, - a integrazione delle disposizioni operative già adottate con d.g.r. n. 2651/2012 -, alcune disposizioni procedurali finalizzate all'avvio del procedimento di costituzione delle Unioni montane il cui ambito territoriale, con il presente Piano di riordino, viene rimodulato rispetto alle zone omogenee di cui all'art. 3 della l.r. 19/1992.

La Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (l.r. n. 20/1997) nella seduta del 16 aprile 2013 ha espresso sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole (n. 3/2013), segnalando inoltre di dare atto che con successivo e separato provvedimento verranno forniti criteri-guida e indicazioni per definire i rapporti passivi e attivi nei casi in cui gli ambiti territoriali risultino modificati in ragione della adesione o del recesso di taluni comuni.

Con deliberazione/CR n. 36 del 3 maggio 2013, la Giunta regionale ha quindi approvato il primo stralcio del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane ai fini della richiesta di parere da parte della Commissione consiliare competente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 5 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" che richiama la procedura prevista dall'articolo 8 comma 8 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Nel corso della seduta del 14 maggio 2013, la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla deliberazione/CR di cui sopra.

Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare il primo stralcio del Piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane di cui alla legge 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane"

vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;

VISTE le deliberazioni trasmesse dai comuni montani e pedemontani interessati ed effettuata la relativa istruttoria da parte della competente struttura regionale;

VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";

VISTO il parere favorevole (n. 3/2013) alla proposta di deliberazione espresso dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali (l.r. n. 20/1997) nella seduta del 16 aprile 2013;

VISTO l'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale l.r. 28 settembre 2012, n. 40;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 36 del 3 maggio 2013;

VISTO il parere della prima commissione consiliare in data 14 maggio 2013.

delibera

1.      Di approvare, a seguito della conclusione delle procedure concertative avviate - con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012 - fra la Giunta regionale e i comuni montani e parzialmente montani del Veneto, e allo scopo di consentire la costituzione delle Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012, il primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.

2.      Le zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni, di seguito elencate, sono confermate integralmente quali ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012:

a)      Ambito territoriale dell'Alpago"

b)      Ambito territoriale "Agordino"

c)      Ambito territoriale "Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi"

d)      Ambito territoriale " Cadore-Longaronese-Zoldano"

e)      Ambito territoriale "Comelico-Sappada"

f)      Ambito territoriale "Val Belluna"

g)      Ambito territoriale "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni"

3.   Gli ambiti territoriali di seguito elencati sono individuati quali ambiti territoriali ottimali per la costituzione delle corrispondenti Unioni montane, in relazione alle proposte di modifica territoriale presentate dai comuni montani e pedemontani del Veneto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 e 5 e dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 40/2012:

a)      modifiche territoriali di cui all'art. 3, comma 4 (adesione ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito):

-     Ambito territoriale Centro Cadore (con uscita di Valle di Cadore)

-     Ambito territoriale Valle del Boite (con entrata di Valle di Cadore e recesso di Cortina)

-     Ambito territoriale Feltrino (con entrata di Segusino)

-     Ambito territoriale Alto Astico (con uscita di Posina)

-     Ambito territoriale Leogra-Timonchio (con entrata di Posina)

b)   modifiche territoriali di cui all'art. 3 comma 5 (rideterminazione dell'ambito territoriale):

-   Ambito territoriale Dall'Astico al Brenta 1 (Marostica, Molvena, Pianezze, Mason Vicentino);

-   Ambito territoriale Dall'Astico al Brenta 2 (Caltrano, Calvene, Lugo Vicentino, Salcedo,, Fara Vicentino; recesso di Breganze).

c)  modifiche territoriali di cui all'art. 7 comma 2 (recesso da parte dei Comuni con più di 5.000 abitanti):

-    Ambito territoriale Brenta (con recesso di Romano Ezzelino).

4.     Di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione - di cui costituisce parte sostanziale ed integrante -, concernente la cartografia ed i parametri demografici degli ambiti territoriali individuati con i precedenti punti 2. e 3.

5.     Di approvare, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 2281/2012, - a integrazione delle disposizioni operative già adottate con d.g.r. n. 2651/2012 -, le disposizioni procedurali di seguito elencate, ai fini dell'avvio del procedimento di costituzione delle Unioni montane i cui ambiti territoriali - individuati al precedente punto 3. - sono rimodulati, con il presente Piano di riordino, rispetto alle zone omogenee di cui all'art. 3 della l.r. 19/1992:

a)  entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Piano di riordino, i comuni facenti parte degli ambiti territoriali rimodulati provvedono, qualora non lo abbiano già fatto, alla convocazione dei rispettivi consigli comunali e alla nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione montana. sulla base dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2 della l.r. 40/2012 ;

b)  entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta elezione, il sindaco di ciascun comune interessato provvede a comunicare i nominativi dei consiglieri eletti:

-   al presidente della comunità montana corrispondente alla zona omogenea di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 in cui il comune è inserito o è transitato, nel caso di modificazioni territoriali di cui all'art. 3 comma 4 (comuni limitrofi) o dell'art. 7 comma 2 (recesso) della l.r. 40/2012;

-   al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, o del omune individuato come capofila/coordinatore, nel caso di rideterminazione dell'ambito territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012;

c)   entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di tutti i nominativi dei consiglieri eletti da ciascun comune, i soggetti di cui alla precedente lettera b) convocano la prima seduta del Consiglio dell'Unione montana ai fini dell'insediamento del Consiglio stesso;

d)   per le fasi successive, fino alla costituzione dell'Unione montana, valgono le disposizioni operative di cui alla d.g.r. 2651/2012.

6.     Di dare atto - secondo quanto indicato dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali con proprio parere favorevole n. 3/2013 - che con successivo e separato provvedimento verranno forniti criteri-guida e indicazioni per definire i rapporti passivi e attivi nei casi in cui gli ambiti territoriali risultino modificati in ragione della adesione o del recesso di taluni comuni.

7.     Di stabilire, per le motivazioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, che con successivi atti della Giunta regionale si provvederà a completare - con riferimento al territorio montano e pedemontano non interessato dal presente atto - l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai fini della costituzione delle corrispondenti Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate alle Unioni montane stesse.

8.      Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9.      Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

771_AllegatoA_250389.pdf

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