Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 31 maggio 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 21 maggio 2013

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08. Periodo 2013-2016.

Note per la trasparenza:

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per il rilascio dell'abilitazione degli operatori incaricati all'uso di specifiche attrezzature di lavoro, secondo la disciplina definita dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08. La direttiva avrà vigenza per il periodo 2013-2016.

 

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale sono state recepite numerose direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, ha di fatto costituito nel panorama nazionale un passo fondamentale in materia, cui hanno fatto seguito, in particolare, il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti ed ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori" e, infine, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", denominato anche "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. In particolare, è richiesto che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza.

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve riservarne l'uso, con specifico incarico, ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

In questo quadro normativo nazionale già cogente, che nella Regione del Veneto costituisce piena attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 26 novembre 2004, n. 28, in quanto pienamente sovrapponibile ed al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento fra le Regioni e Province Autonome, si inserisce l'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60. Tale Accordo, previsto dal comma 5 dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008, riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Tra i soggetti attuatori, l'Accordo individua una serie di soggetti che devono essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ciascuna Regione. Nel caso specifico, d'intesa tra le Direzioni Formazione e Prevenzione, si è definito come tale modello deva essere inteso come strumento di governo del sistema formativo e caratterizzarsi per il classico sistema: avviso - presentazione dei progetti - istruttoria - approvazione degli esiti - monitoraggio dell'attività formativa.

A tal proposito, a seguito di una serie di confronti tra le due strutture regionali, le parti sociali e gli organismi di formazione, l'ultimo dei quali è rappresentato dall'incontro pubblico organizzato il 22 marzo 2013 presso il Palazzo Grandi Stazioni di Venezia, si sono individuati alcuni strumenti operativi la cui struttura complessiva è stata consolidata negli allegati al presente provvedimento che si propongono all'approvazione della Giunta Regionale.

Va infine precisato che l'intento della direttiva che si propone all'approvazione è quello di costruire uno strumento operativo volto al riconoscimento dei percorsi formativi in conformità all'Accordo sopra citato, non già quello di intervenire con ulteriori vincoli.

La Regione del Veneto, intendendo farsi parte attiva nel promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione e gestire concretamente la funzione, ha posto l'attenzione su alcuni criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee.

L'esperienza consolidata negli anni, ha consentito di impostare un modello di Direttiva che potesse rappresentare un punto di equilibrio fra il rigore dell'azione amministrativa e la flessibilità richiesta dal sistema di riferimento. A tal proposito il presente avviso prevede una vigenza pluriennale e con due finestre all'anno per la presentazione dei progetti.

Va precisato che i percorsi formativi, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 10/1990, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Data la possibilità di un aggiornamento delle norme e disposizioni che regolamentano la Direttiva di cui si propone l'approvazione e la contestuale vigenza per un triennio della stessa, si rappresenta l'opportunità di incaricare la competente Direzione regionale Formazione, sentita la Direzione Prevenzione, dell'esecuzione del presente atto anche attraverso l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che eventualmente dovessero rendersi necessari ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni della Direttiva, Allegato B.

Ciò premesso, si propone di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-       l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione degli operatori addetti all'uso di attrezzature specificamente individuate dall'Accordo Corporate Social Responsability (CSR ovvero Responsabilità Sociale d'Impresa) del 22 febbraio 2012, Allegato A;

-       la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;

-       gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C.

Le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spediti, con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S Lucia, 23 - 30121 Venezia, in sede di prima applicazione entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Direzione regionale Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-      VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-      VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 n. 53/CSR concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

-      VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI dell'11/03/2013 di Chiarimenti all'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012

-      VISTE le LLRR n. 10/1990 e 19/2002;

-      VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

1.         di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.         di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente approvati, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione degli operatori addetti all'uso di attrezzature specificamente individuate dall'Accordo CSR del 22 febbraio 2012, Allegato A;

3.         di stabilire che l'Avviso pubblico suddetto, Allegato A, venga pubblicato per ciascuna delle annualità di vigenza;

4.         di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione degli operatori addetti all'uso di attrezzature specificamente individuate dall'Accordo CSR del 22 febbraio 2012, Allegato B e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;

5.         di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spediti con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia in sede di prima applicazione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul BUR, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

6.         di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Dirigente regionale della Direzione Formazione;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di incaricare la Direzione regionale Formazione, sentita la Direzione Prevenzione, dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che dovessero rendersi necessari ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni della citata Direttiva, Allegato B;

9.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

770_AllegatoB_250202.pdf
770_AllegatoC_250202.pdf

Torna indietro