Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 04 giugno 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 681 del 14 maggio 2013

Misure volte al miglioramento del benessere lavorativo dei dipendenti della Giunta Regionale del Veneto. Costituzione della "RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)". Artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DGR 1332 del 11 maggio 2010.

Note per la trasparenza:

Attuazione degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Implementazione di misure volte al miglioramento del benessere lavorativo dei dipendenti della Giunta Regionale mediante la costituzione di un coordinamento delle figure istituzionali già presenti nell'amministrazione regionale. Individuazione di strumenti organizzativi per cogliere e gestire tempestivamente eventuali criticità. Costituzione della "RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)". La delibera non prevede impegno di spesa.


Il vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

Considerate le continue trasformazioni, i cambiamenti normativi e sociali, le complessità delle relazioni che caratterizzano l'attuale mondo del lavoro e le possibili ricadute sulle risorse umane, risulta sempre più importante focalizzare l'attenzione sulle modalità per facilitare e promuovere il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Giunta Regionale del Veneto.

Migliorare le condizioni lavorative delle/dei dipendenti e promuovere il benessere organizzativo anche all'interno delle Pubbliche Amministrazioni oltre ad essere diventato un obbligo normativo, consente anche di aumentare l'efficacia e l'efficienza del lavoro svolto, garantendo il miglioramento della qualità delle proprie prestazioni, un maggior servizio alle/ai cittadine/i e al territorio e una riduzione dei costi, sia diretti che, soprattutto, indiretti dovuti a spese sanitarie, assicurative e previdenziali evitate.

L'amministrazione regionale, quindi, richiamandosi ai principi costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona, alla normativa europea, statale e regionale relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, ha avviato la valutazione del rischio stress lavoro correlato, in anticipo rispetto a quanto indicato e previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare prot.n.15/SEGR/ 0023692 del 18 novembre 2010.

Infatti, già gli artt.17 e 28 del D.Lgs. n.81/2008 prevedevano per il Datore di Lavoro l'obbligo non delegabile di procedere alla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro correlato secondo i contenuti dell'Accordo Europeo del 8/10/2004.

Pertanto, fin dall'inizio del 2010 è stata avviata la procedura di valutazione del rischio stress lavoro correlato attraverso una metodologia che ha integrato la valutazione su dati oggettivi con una valutazione effettuata sulla percezione di soddisfazione e benessere da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti della Giunta Regionale del Veneto.

Nell'attività di indagine ci si è collocati all'interno dell'approccio multimetodo raccomandato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro e auspicato anche dalle indicazioni INAIL fatte proprie successivamente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare sopra richiamata.

La valutazione oggettiva è stata effettuata attraverso la lettura di indicatori rilevati con il metodo di Valutazione per Indicatori di Stress utilizzando una specifica scheda da parte degli uffici dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità e della Direzione Risorse Umane, nonché coinvolgendo anche i Geni Civili e i Servizi Forestali periferici.

La valutazione soggettiva è stata, invece, effettuata attraverso la somministrazione di un questionario, da compilarsi in forma anonima, ad un campione significativo di lavoratrici e lavoratori, individuato mediante tecnica probabilistica.

Ora, come evidenziato dalla valutazione del rischio stress lavoro-correlato nonché dal monitoraggio dello stesso tramite indicatori oggettivi o eventi sentinella, così come previsto dalla normativa sopra citata, sono state individuate le azioni/misure compensative. Le principali azioni gestionali individuate, in esito alla valutazione di cui sopra, attengono: alla realizzazione di interventi formativi di contenuto psicosociale sui "nuovi" rischi lavorativi, anche in riferimento alla sfera dei valori organizzativi e dell'etica, di contenuto relazionale e di contenuto tecnico; all'implementazione di un sistema di comunicazione interna di tipo aziendale per favorire una maggior diffusione delle informazioni mediante sia un sistema informatico sia riunioni/incontri periodici per lo scambio e il confronto delle stesse; al monitoraggio delle misure intraprese al fine di valutare l'efficacia delle azioni poste in essere.

Un primo intervento concreto è stato realizzato, con l'organizzazione di un percorso formativo in cui sono state/i coinvolte/i le/i dirigenti apicali e le/i dirigenti di servizio: tale percorso ha consentito di definire le "Linee Guida per il benessere organizzativo", individuando i fattori ritenuti caratterizzanti lo stress lavoro-correlato per effettuare una precoce diagnosi di situazioni potenzialmente degeneranti e agire con le modalità/leve gestionali a disposizione delle/dei dirigenti regionali per favorire condizioni di benessere lavorativo.

Inoltre, nell'ambito del percorso formativo sopra richiamato (come si evince dalla relazione conclusiva dello stesso, in particolare ai punti 4 e 5 - pagg.6 e 7 - allegato A) è stata rilevata la necessità di costituire una rete interna di coordinamento per supportare la gestione e prospettare soluzioni di situazioni problematiche, creando un modello condiviso all'interno dell'organizzazione regionale di interpretazione dei segnali deboli di stress lavoro-correlato e per progettare un sistema che favorisca la diffusione di un clima favorevole al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto.

In tale ambito, in applicazione dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 21 della Legge n. 183/2010, con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 2 novembre 2011, l'amministrazione regionale del Veneto ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che, tra le proprie competenze, ha provveduto ad aggiornare il "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto", successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1266 del 3 luglio 2012, alla luce della normativa e della giurisprudenza più recenti in materia di discriminazioni, molestie e mobbing. Il Codice, agli articoli 7 e segg., disciplina, in particolare, la figura istituzionale della/del Consigliera/e di Fiducia (CF) individuandone le funzioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e a supporto dell'amministrazione. Di recente, a seguito di espletamento di procedura comparativa pubblica, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 27 febbraio 2013 è stato individuato il soggetto incaricato di svolgere l'attività di CF della Regione del Veneto per il prossimo triennio.

Da quanto sopra esplicitato emerge come siano ormai molteplici, le figure istituzionali, previste dalla normativa, già coinvolte e attive all'interno dell'amministrazione regionale per garantire e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

Appare quindi necessario, anche in attuazione di quanto previsto per il miglioramento del benessere lavorativo, prevedere un coordinamento di tali figure in una sorte di "rete" che si interfacci con l'organizzazione. A tal fine, il dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, nella sua funzione di Datore di Lavoro (DL) per le sedi e il personale ubicati in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles, di concerto con il dirigente regionale della Direzione Risorse Umane, sentiti i dirigenti regionali dei Geni Civili e dei Servizi Forestali periferici nella loro qualità di DL e avendo condiviso in più riunioni con il CUG, la CF, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (MC) e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ha predisposto l'Allegato B: "Protocollo per la costituzione della RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)" di istituzione di un coordinamento interno all'amministrazione della Giunta Regionale delle figure istituzionali preposte per la salute, la sicurezza e il benessere lavorativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-       UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

-       VISTI il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-       VISTO l'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n.183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;

-       VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-       VISTA la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

-       VISTA la D.G.R. n.1266 del 3 luglio 2012 di Aggiornamento del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n.3974 del 12 dicembre 2006;

-       VISTA la D.G.R. n.1332 dell'11 maggio 2010 con la quale la Giunta Regionale designava quale Datore di Lavoro per le sedi e il personale ubicati nelle sedi in Venezia, Mestre, Marghera, Roma e Bruxelles, il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità;

-       VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n.6 del 2.11.2011;

-       VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 27 febbraio 2013;

-       PRESA VISIONE dell'Allegato B, denominato "Protocollo per la costituzione della Rete Interna per la Salute e il Benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)", che è parte integrante della presente deliberazione;

delibera

1.       di approvare il Protocollo per la costituzione della "RETE per la salute e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Veneto (RETE)" finalizzata al coordinamento delle figure istituzionali già presenti nell'Amministrazione Regionale e per il monitoraggio e la soluzione delle situazioni di disagio lavorativo, così come definito nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di incaricare dell'attuazione del presente provvedimento, secondo le rispettive competenze, la Direzione Risorse Umane e l'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, in collaborazione con gli altri soggetti regionali preposti alla salute e sicurezza e per il benessere lavorativo, secondo le modalità di cui all'Allegato B del presente provvedimento;

3.       di dare atto che le determinazioni conseguenti alle attività di cui al protocollo Allegato B costituiscono fondamento e motivazione alle decisioni di carattere organizzativo;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

681_AllegatoA_249925.pdf
681_AllegatoB_249925.pdf

Torna indietro