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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 21 maggio 2013


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 03 maggio 2013

Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo." Disposizioni applicative per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo. Approvazione.

Note per la trasparenza:

Sono approvate, in esecuzione della L.R.n.28/2012, le disposizioni da applicarsi all'attività di "pescaturismo", intesa quale attività esercitata da pescatori di professione singoli o associati operanti in territorio veneto avente per oggetto l'imbarco, per finalità turistico-ricreative, di persone (ospiti) non facenti parte dell'equipaggio.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 28 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la nuova normativa regionale di riferimento che disciplina l'agriturismo, l'ittiturismo ed il pescaturismo, importanti attività economiche in grado di valorizzare le produzioni locali, il territorio e le aree costiere del Veneto, e ciò sulla base degli indirizzi della nuova politica comunitaria e nazionale di settore nonché in armonia con il complessivo ordinamento regionale avente per oggetto il "Settore Primario" ed il "Turismo".

Trattasi di attività molto importanti per il Veneto e per le imprese venete riconducibili al settore primario, attività alle quali possono essere attribuite rilevanti potenzialità di ulteriore diffusione e sviluppo in virtù delle particolarissime valenze ambientali che contraddistinguono il nostro territorio regionale, dalle aree montane e pedemontane a quelle costiero-marine, attraverso i paesaggi rurali e vallivo-lagunari della pianura veneta. In prospettiva particolarmente importanti sono, ovviamente, le ricadute positive sull'occupazione giovanile e sulla coesione sociale delle aree interessate.

Nel far seguito al recente provvedimento n. 315 del 12 marzo 2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni operative generali relative all'agriturismo, con il presente provvedimento si propone di dare concreta applicazione alle disposizioni concernenti l'attività di "pescaturismo", definita dall'art. 2 della L.R.n.28/12 quale "attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico - ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati".

A tal fine si deve preliminarmente richiamare quanto fissato dall'art. 59 quater della Legge 7 agosto 2012, n. 134, che al comma 2 dispone che le attività di pescaturismo, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, rientrano nelle attività di pesca professionale. In relazione a ciò si deve considerare non applicabile il vincolo della prevalenza della pesca e/o dell'acquacoltura rispetto all'attività di pescaturismo contenuto nell'art. 2 della più volte richiamata L.R.n.28/12.

Tutto ciò premesso con il presente provvedimento, in ossequio all'art.13 della L.R.n.28/12 che sancisce le funzioni che competono alla Regione in sede di applicazione della medesima legge regionale, si propone di approvare i seguenti Allegati quali parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso:

-   Allegato A,avente per oggetto"Disposizioni operative e procedurali generali per il pescaturismo", che stabilisce le linee operative applicative alla L.R.n.28/12 che devono essere attivate e attuate dai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi, ciascuno per la propria competenza, per le finalità di cui all'art. 1 della medesima legge;

-   Allegato B,cheriporta il modello dellarichiesta del "Provvedimento di riconoscimento per il pescaturismo"di cui all'art. 9 della L.R.n.28/12 che deve essere compilato dall'imprenditore ittico e trasmesso, a cura dello stesso, alla Provincia presso la quale è tenuto l'elenco di cui all'art. 25, comma 1 della L.R.19/98 (di seguito "Provincia territorialmente competente") ;

-   Allegato C, che riporta il modello di "Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio del pescaturismo nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" di cui all'art.12, comma 3 della L.R.n.28/12; la SCIA deve essere compilata, anche in questo caso, dall'imprenditore ittico e trasmessa, a cura dello stesso, alla Provincia territorialmente competente;

-   Allegato D,cheriporta il modello di schedache l'imprenditore ittico è tenuto a trasmettere alla Provincia territorialmente competente entro il 15 marzo dell'anno successivo alla stagione di pesca nella quale ha svolto l'attività di pesca turismo, per le finalità di cui all'art.14, c.1 lettera c) della L.R.n.28/12;

-   Allegato E, avente per oggetto "Elenco regionale ed Elenchi provinciali dei soggetti autorizzati a svolgere attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", che riporta i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'"Elenco regionale e degli Elenchi provinciali" di cui all'art. 21 della più volte richiamata L.R.n.28/12.

Da ultimo si ritiene opportuno attivare, senza oneri a carico del bilancio regionale, uno specifico "Gruppo tecnico per il pescaturismo", così composto:

-   Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca o suo delegato, con funzioni di Coordinatore;

-   1 rappresentante tecnico di ciascuna Associazione Professionale di Categoria regionale della pesca;

-   1 rappresentante tecnico della Capitaneria di Porto di Venezia;

-   1 rappresentante tecnico della Capitaneria di Porto di Chioggia;

-   1 rappresentante tecnico di ciascuna Provincia;

-   1 rappresentante tecnico di ciascun Ispettorato di Porto regionale.

Competono al "Gruppo tecnico per il pescaturismo":

-   funzioni consultive e di coordinamento finalizzate all'applicazione uniforme delle procedure amministrative di cui al presente provvedimento con particolare riguardo alle istruttorie, ai controlli ed alla vigilanza;

-   funzioni propositive nei confronti della Giunta Regionale finalizzate alla definizione degli eventuali "adeguamenti in itinere" che si rendesse necessario apportare alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo";

RICHIAMATO l'art. 59 quater, c. 2della Legge 7 agosto 2012, n. 134;

PRESO ATTO degli esiti delle riunioni tecniche coordinate dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca con la partecipazione dei responsabili tecnici delle Amministrazioni Provinciali, degli Ispettorati di Porto regionali e delle Capitanerie di Porto di Venezia e di Chioggia, nonché con la partecipazione delle Associazioni Professionali di Categoria Venete facenti capo al settore ittico;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

delibera

1.    di approvare, in applicazione della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", i seguenti Allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento in territorio veneto dell'attività di "pescaturismo":

-       Allegato A,avente per oggetto"Disposizioni operative e procedurali generali per il pescaturismo", che stabilisce le linee operative applicative alla L.R.n.28/12 che devono essere attivate e attuate dai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi, ciascuno per la propria competenza, per le finalità di cui all'art. 1 della medesima legge;

-       Allegato B,cheriporta il modello dellarichiesta del "Provvedimento di riconoscimento per il pescaturismo"di cui all'art. 9 della L.R.n.28/12 che deve essere compilato dall'imprenditore ittico e trasmesso, a cura dello stesso, alla Provincia presso la quale è tenuto l'elenco di cui all'art. 25, comma 1 della L.R.19/98 (di seguito "Provincia territorialmente competente") ;

-       Allegato C, che riporta il modello di "Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio del pescaturismo nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" di cui all'art.12, comma 3 della L.R.n.28/12; la SCIA deve essere compilata, anche in questo caso, dall'imprenditore ittico e trasmessa, a cura dello stesso, alla Provincia territorialmente competente;

-       Allegato D,cheriporta il modello di schedache l'imprenditore ittico è tenuto a trasmettere alla Provincia territorialmente competente entro il 15 marzo dell'anno successivo alla stagione di pesca nella quale ha svolto l'attività di pesca turismo, per le finalità di cui all'art.14, c.1 lettera c) della L.R.n.28/12;

-       Allegato E, avente per oggetto "Elenco regionale ed Elenchi provinciali dei soggetti autorizzati a svolgere attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", che riporta i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'"Elenco regionale e degli Elenchi provinciali" di cui all'art. 21 della più volte richiamata L.R.n.28/12;

2.    di attivare, senza oneri a carico del bilancio regionale, uno specifico "Gruppo tecnico per il pescaturismo", così composto:

-       Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca o suo delegato, con funzioni di Coordinatore;

-       1 rappresentante tecnico di ciascuna Associazione Professionale di Categoria regionale della pesca;

-       1 rappresentante tecnico della Capitaneria di Porto di Venezia;

-       1 rappresentante tecnico della Capitaneria di Porto di Chioggia;

-       1 rappresentante tecnico di ciascuna Provincia;

-       1 rappresentante tecnico di ciascun Ispettorato di Porto regionale.

Competono al "Gruppo tecnico per il pescaturismo":

-       funzioni consultive e di coordinamento finalizzate all'applicazione uniforme delle procedure amministrative di cui al presente provvedimento con particolare riguardo alle istruttorie, ai controlli ed alla vigilanza;

-       funzioni propositive nei confronti della Giunta Regionale finalizzate alla definizione degli eventuali "adeguamenti in itinere" che si rendesse necessario apportare alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

3.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4.    di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca all'esecuzione del presente provvedimento;

5.    di disporre la trasmissione di copia del presente atto alle Province, agli Ispettorati di Porto della Regione Veneto, alle Capitanerie di Porto dei Compartimenti Marittimi di Venezia e di Chioggia, alle Associazioni Professionali di Categoria della pesca;

6.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

604_AllegatoA_249394.pdf
604_AllegatoB_249394.pdf
604_AllegatoC_249394.pdf
604_AllegatoD_249394.pdf
604_AllegatoE_249394.pdf

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