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Materia: Commercio, fiere e mercati
Deliberazione della Giunta Regionale n. 455 del 10 aprile 2013
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Disposizioni attuative dell'articolo 19 con particolare riferimento alla disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita.
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento attua la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 50 del 2012 con particolare riferimento alla disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, in virtù della previsione di cui al comma 11 del medesimo articolo 19.
L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", di seguito denominata "legge regionale" è stata approvata la nuova disciplina normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata.
La legge regionale si caratterizza per un approccio più moderno e innovativo sul piano metodologico che consiste, in primo luogo, nel dedicare particolare attenzione alle politiche attive per la crescita ed il rilancio del settore sotto il profilo della qualità, e, nel contempo, nel dettare nuovi indirizzi insediativi per lo sviluppo della rete distributiva commerciale, fondamentalmente rivolti ad assicurare il risparmio del consumo di suolo, attribuendo un ruolo di maggiore rilevanza al commercio, espresso in tutte sue forme, all'interno delle città.
La legge regionale si caratterizza, altresì, per una sostanziale flessibilità che si esplica attraverso la previsione di norme di principio la cui attuazione in dettaglio viene demandata alla Giunta regionale, ponendosi in linea con il profilo dinamico che ordinariamente connota la materia del commercio.
Ciò premesso, la legge regionale, nel dettare, tra l'altro, le norme relative alla disciplina dell'attività commerciale, e in particolare delle grandi strutture di vendita, ossia di quelle strutture che, per dimensione e caratteristiche merceologiche, hanno un impatto territoriale e un bacino d'utenza di rango sovra-comunale, all'articolo 19, comma 11 demanda alla Giunta regionale l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, delle disposizioni attuative dell'articolo medesimo e in particolare del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita.
Stante, infatti, la necessità di condurre un'approfondita analisi relativa agli impatti di natura sociale, territoriale e ambientale connessi all'insediamento e allo sviluppo delle grandi strutture di vendita, il legislatore regionale ha inteso confermare l'oramai collaudata previsione del modulo procedimentale relativo alla conferenza di servizi, nel quale convergono le valutazioni di competenza delle Amministrazioni pubbliche competenti, ossia il Comune, la Provincia e la Regione, in relazione ai diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento, in un'ottica di sostanziale semplificazione ed economia dei procedimenti.
Preme al riguardo evidenziare che, ai sensi del citato articolo 19, comma 5 della legge regionale, la conferenza di servizi verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale attuativo della disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale, recante gli indirizzi regionali per lo sviluppo del sistema commerciale.
Ne discende che, alla luce della previsione di cui all'articolo 29 della legge regionale, recante disposizioni sull'applicazione della legge medesima, le odierne disposizioni procedimentali, in ragione della loro stretta interconnessione con le disposizioni del citato regolamento regionale, ad oggi in fase di predisposizione e ultimazione, trovano applicazione successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.
Da ultimo, al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio, nell'ottica di una più ampia semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, si ritiene opportuno demandare al Dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio l'approvazione della modulistica regionale afferente alle fattispecie disciplinate dalla legge regionale.
Trattasi, pertanto, di approvare le disposizioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" ed in particolare gli articoli 4, 19, comma 11 e 29;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e in particolare gli articoli 4, 12 e 14;
delibera
(seguono allegati)
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