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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 12 aprile 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 19 marzo 2013

Recepimento della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Nomina del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di provvedere al recepimento della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" relativamente all'individuazione del Dirigente a cui assegnare il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione. Inoltre viene attribuito allo stesso l'incarico di responsabile della trasparenza ai sensi della Deliberazione n. 105 del 2010 della CIVIT.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si applica a tutti i soggetti pubblici e a quelli privati sottoposti al loro controllo. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, specifiche intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata ne disciplineranno l'attuazione concreta nelle Regioni e negli enti locali.

In attesa della conclusione di suddette intese, l'art. 1 comma 7 prevede che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione."

L'organo d'indirizzo politico dovrà adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, sulla base delle proposte formulate dal responsabile della prevenzione della corruzione, conformemente alle linee guida predisposte dalla CIVIT, e individuare il livello di sensibilità alla corruzione dei diversi uffici e le misure organizzative idonee a prevenirla e trasmettere il Piano triennale al Dipartimento Funzione Pubblica.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere a:

·         Proporreall'organo di indirizzo politico l'adozione del piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di  corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

·         Dare concreta attuazione al piano di prevenzione con annesse misure di formazione del personale - in particolare nei settori degli appalti e dei bandi di gara pubblici;

·         Verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

·         Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione destinati a operare in settori esposti alla corruzione;

·         Verificare, d'intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;

·         Pubblicare sul sito web della p.a. una relazione recante i risultati dell'attività svolta;

·         Trasmettere la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico;

·         Riferire sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno.

In particolare, tenendo presente che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:

a)      individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dal d.lgs. n. 165/2001;

b)      prevedere, per le attività di cui alla lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c)      prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile anti-corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d)      monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e)      monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f)       individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

L'applicazione della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione sia sanzionabile, in particolare è prefigurato questo quadro, all'art. 1 commi 12, 13, 14:

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a)      di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b)      di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

La complessità delle attività da svolgere, le competenze professionali necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche, quali le attività di valutazione del rischio (risk assessment), la predisposizione del piano anticorruzione, le attività di audit nei confronti delle strutture, e le attività di monitoraggio delle attività svolte in applicazione delle norme, presuppongono l'individuazione di una figura dirigenziale che abbia accumulato un lunga esperienza professionale oltre che nel campo amministrativo, nel campo dei sistemi organizzativi e della loro analisi e del loro sviluppo, nell'ambito delle tecniche di "internal auditing" e nell'impiego delle tecniche di "risk management" oltre che al possesso di conoscenze nell'ambito dello sviluppo dei sistemi informativi e dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Sulla base delle linee applicative della legge n. 190/2012, dell'articolazione delle attività sopra evidenziate, delle valutazioni delle competenze professionali e di esperienza desunti dai curriculum dei dirigenti, agli atti di questa amministrazione, si è individuato nel Dr. Fabio Milocchi il dirigente che dispone del profilo professionale adeguato all'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione.

La legge n. 190/2012 enfatizza inoltre il ruolo della trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Come sottolineato dalla Circolare n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione: l'attuazione della trasparenza, l'art. 1 comma 9, lett. F), della legge stabilisce che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge". Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento. Questo strettissimo legame si riversa anche "sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. In particolare la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T.) ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (Delibera n. 105 del 2010). In particolare si tratta del dirigente "che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità".

Sulla base delle linee applicative della legge n. 190/2012 e al fine di garantire un complessivo coordinamento delle attività sopra evidenziate, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, come indicato dalla suddetta Circolare n. 1/2013, si provvede, essendo in presenza dei requisiti necessari, ad individuare sempre nel Dr. Fabio Milocchi anche l'incarico di responsabile della trasparenza ai sensi della Delibera n. 105 del 2010 della C.I.V.I.T.

Nelle more della futura riorganizzazione regionale si procede, con il presente provvedimento, ad effettuare una prima applicazione della legge n. 190/2012, con l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e con la contestuale individuazione del responsabile per la trasparenza; con il completamento del processo di riorganizzazione si procederà a garantire una corretta definizione delle competenze della struttura, della sua articolazione e della sua collocazione organizzativa, inoltre si provvederà a garantire un'adeguata dotazione di risorse professionali e strumentali al fine di consentire la realizzazione delle attività previste dalla normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

- Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 16Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, comma l-bis);

- Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";

- Vista la Circolare n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- Vista la Delibera C.I.V.I.T. n. 105/2010 -Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

delibera

1.       di procedere, nelle more della futura riorganizzazione regionale, ad una prima applicazione della legge n. 190/2012, attraverso l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e con la contestuale individuazione del responsabile per la trasparenza;

2.       di procedere all'attribuzione dell'incarico di "responsabile della prevenzione della corruzione" al Dr. Fabio Milocchi, responsabile dell'Unità complessa sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit presso la direzione risorse umane, dirigente a tempo indeterminato di questa amministrazione, che dispone delle competenze tecniche e delle esperienze professionali adeguate all'incarico;

3.       di procedere contestualmente, al fine di garantire un complessivo coordinamento delle attività evidenziate in premessa, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, come indicato dalla Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione Pubblica, all'attribuzione, allo stesso Dr. Fabio Milocchi anche dell'incarico di responsabile della trasparenza ai sensi della Delibera n. 105 del 2010 della C.I.V.I.T.;

4.       di procedere, con il completamento del processo di riorganizzazione, ad una corretta definizione delle competenze della struttura, della sua articolazione e della sua collocazione organizzativa e si provvederà, a garantire un'adeguata dotazione di risorse professionali e strumentali al fine di consentire la realizzazione delle attività previste dalla normativa;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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