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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 09 aprile 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 25 marzo 2013

DGRV n. 1868 del 15.11.2011 - attribuzione del "codice bianco" alla dimissione di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco e conseguente applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 - determinazioni.

Note per la trasparenza:

In relazione alle determinazioni assunte con DGRV n. 1868/2011, viene dato atto che gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, corpi privi di copertura INAIL, per il caso di ricorso a cure del PS a seguito di infortunio sul lavoro, non siano assoggettati al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cosiddetta legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., all'art. 1 comma 796, lett. p), ha stabilito che "Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati".

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizione urgenti per lo sviluppo economico, al semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., all'art. 61, comma 19, ha previsto che "per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo".

Ad innovare la materia è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111 (cosiddetta manovra finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2011, il quale ha previsto, ex art.17 comma 6, che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1100 del 26 luglio 2011 e n. 1380 del 5 agosto 2011 è stata poi disciplinata l'applicazione del dettato normativo nazionale relativamente alla corresponsione della quota fissa per le ricette di prestazioni specialistiche ambulatoriali e relativamente alla quota fissa per i cosiddetti "codici bianchi", hanno continuato a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità regionali già individuate in passato.

In particolare, nell'intento di disciplinare l'assistenza sanitaria erogata dalle strutture di Pronto Soccorso, già con nota dell'Assessore alla Sanità prot. n. 1740/20253 del 4 marzo 1996, l'Amministrazione regionale aveva dettato indirizzi di massima in ordine alle prestazioni erogate dalle strutture di Pronto Soccorso, effettuando una distinzione tra le prestazioni proprie di Pronto Soccorso, e cioè quelle cui segue il ricovero o comunque indifferibili ed urgenti, e le prestazioni che, pur erogate in contesto di Pronto Soccorso, presentano sostanzialmente le caratteristiche della differibilità o comunque, della urgenza relativa.

Attualmente il flusso informativo regionale relativo all'assistenza erogata presso i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione/Pronto Soccorso prevede che il medico del Pronto Soccorso, all'atto della chiusura dell'accesso formuli un "giudizio di appropriatezza" espresso con i "codici colore"; gli accessi classificati come "codice bianco" sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l'accesso e della quota di compartecipazione alla spesa sulle prestazioni erogate (cd. ticket).

Poiché è stato registrato che la valutazione sulla indifferibilità ed urgenza di ciascuna richiesta di intervento è affidata al medico del Pronto Soccorso e l'attuazione di tale indirizzo interpretativo è spesso avvenuta in maniera diversificata all'interno delle singole Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate, con DGRV n. 1868 del 1511.2013 sono stati elaborati indirizzi operativi per le strutture di Pronto Soccorso relativamente alla definizione dei cosiddetti "codici bianchi".

In particolare, con il provvedimento de quo, sono stati individuati alcuni "Criteri per la definizione del Codice Bianco alla dimissione dal Pronto Soccorso" comportanti il pagamento sia della quota fissa che della quota di compartecipazione alla spesa per gli accessi al Pronto Soccorso che sono sostanzialmente rapportabili alle prestazioni specialistiche fruite in regime ambulatoriale e ciò in quanto, per tali prestazioni, la normativa prevede l'assoggettamento alla compartecipazione medesima, fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative all'esenzione.

A seguito della implementazione delle precitate determinazioni giuntali, si è palesata l'opportunità di operare una precisazione con specifico riferimento all'assoggettabilità alla compartecipazione alla spesa delle prestazioni di Pronto Soccorso per infortunio sul lavoro, da parte di soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, esitati in codice bianco alla dimissione.

Invero, come da circolare del coordinatore del CREU - nota prot. Creu 18/2012/I-4-2 del 24.4.2012 - con la presente proposta, appare opportuno prendere atto della non assoggettabilità al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate a seguito di infortuni sul lavoro subito dai soggetti qualificati ut supra, che non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL.

Infine, si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art.17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111;

VISTA la DGR n. 1100 del 26 luglio 2011;

VISTA la DGR n. 1380 del 5 agosto 2011;

VISTA la nota Creu n. 18/2012/I-4-2 del 27 aprile 2012

delibera

1.       di prendere atto - giusta DGRV n. 1868 del 15.11.2011 e circolare Creu prot. 18/2012 - che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa;

2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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