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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 09 aprile 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 21 gennaio 2013

DGR n. 3887 del 09/12/2008 "Decreto Ministero dell'Ambiente 18 marzo 2003, n. 101. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93". Revoca.

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione si procede alla revoca della DGR n. 3887/2008 rendendo disponibili alla Direzione Regionale Tutela Ambiente i finanziamenti ministeriali previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (ai sensi dell'art. 20 della Legge 23/03/2001, n. 93), ai fini del completamento della mappatura del territorio regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto libero, o in matrice friabile. La presente deliberazione non comporta nuovo impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la relativa procedura.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 257 del 27 marzo 1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dall'amianto", e con il successivo Decreto del Presidente della Repubblica dell'08/08/1994, quale atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione del piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, si sono poste le basi, a livello nazionale, per la fine della produzione, utilizzazione e commercializzazione dell'amianto.

Le conseguenze della pregressa esposizione professionale all'amianto rappresentano ancora oggi un problema di sanità pubblica a causa del numero di patologie che annualmente si registrano derivanti da esposizioni antecedenti al 1992, anno di entrata in vigore dell'obbligo di cessazione dell'impiego dell'amianto. Inoltre va evidenziata ancora l'ampia diffusione di materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie e negli impianti tecnici e la conseguente esposizione professionale relativa ai lavori di demolizione e bonifica. Risulta pertanto necessario un continuo monitoraggio del rischio tramite un altrettanto continuo processo di attenzione, sorveglianza e censimento da parte delle strutture preposte.

In particolare l'art. 10 della summenzionata Legge n. 257/92 ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottino i "Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"e, sulla base di tale disposizione, con DGR n. 5455 del 23.12.1996 sono state adottate dalla Giunta regionale le "Linee di Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

Il Piano in questione si articolava in una molteplicità di attività di durata pluriennale, attuate in parte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in parte dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con il coordinamento della Direzione regionale Prevenzione.

Per l'attuazione complessiva di tale molteplicità di attività veniva stimata dalla successiva DGRV n. 5108 del 28.12.1998, sulla base dei progetti presentati per le attività di competenza di ARPAV e delle Aziende ULSS, una spesa pari ad euro 640.406,00 (seicentoquarantamilaquattrocentosei//00), con finanziamenti da reperire in sede nazionale e regionale.

Dato atto che per l'anno 1998, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 257/92, l'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato aveva erogato alla Regione Veneto, quale contributo statale per l'attuazione del Piano Regionale Amianto (PRA), un importo pari ad euro 319.427,00 (trecentodiciannovemilaquattrocentoventisette//00), detto contributo veniva ripartito fra Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS che avrebbero concorso all'attuazione del Piano, e ARPAV, secondo lo schema di attività e previsioni dei costi descritte e approvate con la predetta DGR n. 5108/98, secondo criteri di priorità. Le attività svolte a mente di tale DGRV, da ultimo citata, hanno portato all'acquisizione delle necessarie attrezzature da parte di ARPAV e delle Aziende ULSS, e alla realizzazione di un primo censimento regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto. Censimento oggetto di un'apposita pubblicazione regionale del 2005, successivamente trasmessa al Ministero dell'Ambiente.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003 - Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (ai sensi dell'art. 20 della Legge 23/03/2001, n. 93), venivano poi stanziati i fondi per la realizzazione della mappatura nel territorio regionale dei siti interessati dalla presenza di amianto libero o in matrice friabile.

Tale mappatura veniva definita, quanto a modelli e metodiche, dal Ministero dell'Ambiente, ed avrebbe consentito di individuare le aree a maggior rischio per le quali definire prioritariamente gli interventi per la bonifica e messa in sicurezza. Per la realizzazione della mappatura in questione il predetto Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 101/2003 stanziava a favore della Regione Veneto euro 263.135,00 (duecentosessantatremilacentotrentacinque//00).

A seguito di difficoltà di natura giuridico-contabili derivanti anche dall'applicazione del patto di stabilità, solo nel corso dell'anno 2008 si è potuto procedere, con DGR n. 3887 del 09/12/2008, all'impegno finanziario per l'attuazione delle azioni previste per la realizzazione della mappatura regionale delle aree, incaricando l'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana dello svolgimento delle attività di realizzazione della mappature delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto libero o in matrice friabile.

Le attività di cui alla predetta DGR n. 3887/2008, pianificate nel relativo progetto operativo approvato con DDR n. 61 del 06/11/2009, sono state avviate ma non completate dall'AULSS 15 anche a causa dell'indisponibilità dei finanziamenti regionali impegnati ma sottoposti a Patto di stabilità.

Va però segnalato che tra il 2009 e il 2012 le Azienda U.L.S.S. hanno proceduto alla revisione dei dati disponibili rispetto agli impianti industriali attivi o dismessi nell'ambito del "Progetto di controllo dei siti industriali attivi e dismessi ad alto inquinamento ambientale [Codice 2.7.3]" inserito nel vigente Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (DGR n. 3139/2010), sotto la referenza scientifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana. Tali attività sono state svolte nell'ambito della competenza istituzionale delle Azienda Sanitarie, e, in particolare, dei Servizi SPISAL dei Dipartimenti di Prevenzione.

Va altresì segnalato che con recente deliberazione n. 2016 dell'08 ottobre 2012, è stato approvato il Progetto "Banca dati regionale degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private interessati dalla presenza di amianto", ed è stata incaricata dello sviluppo dello stesso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.

Va inoltre ricordato che nel corso del 2008, con Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", è stato previsto, all'art. 15, uno specifico intervento per il risanamento dell'ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell'ambiente. In particolare, il secondo comma dell'art. 15 ha previsto che " i Comuni si dotino di un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di amianto attraverso l'individuazione ed il censimento nel proprio territorio dei siti con presenza di amianto". Il terzo comma infine individua e quantifica nella somma di € 500.000,00 (cinquecentomila//00) i fondi regionali disponibili per l'attuazione delle attività sopra descritte per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010.

A tale proposito con D.G.R. n. 4066 del 30/12/2008 la Giunta regionale, su proposta della Direzione Tutela Ambiente, ha impegnato i fondi disponibili, relativamente all'annualità 2008, per sostenere, da un lato, la realizzazione di un censimento dei siti con presenza di amianto, con particolare riferimento all'edilizia civile, secondo le modalità individuate nel DM 101/2003, dall'altro, l'organizzazione di attività di informazione (al pubblico) e formazione (al personale dei Comuni) sulle corrette modalità di individuazione, trattamento e bonifica dei materiali contenenti amianto.

Il progetto, che prevedeva il coinvolgimento dell'ANCI Veneto e dell'ARPAV, con il coordinamento della Direzione Tutela Ambiente, per la parte esecutiva, si proponeva di garantire un adeguato supporto tecnico-formativo ai tecnici di tutti i Comuni del Veneto per un corretto impiego ed elaborazione di un archivio georeferenziato (come da prescrizioni previste dal DM n. 101/2003) a disposizione dei Comuni, utile non solo per individuare i siti con presenza di amianto, ma anche di descrivere alcune caratteristiche specifiche che permettano di definire le diverse priorità d'intervento (quantità e tipologia del materiale, stato di conservazione, accessibilità, etc.). Tale progetto però, a causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, non ha potuto prendere regolare avvio.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che, allo stato attuale, alcuni obiettivi della mappatura del territorio regionale devono ancora essere raggiunti con riferimento ad edifici sia pubblici che privati, visto in particolare quanto disposto dalla legge regionale n. 1/2008 e quanto previsto dalla DGR n. 4066/2008, con il presente provvedimento si intende revocare la predetta DGR n. 3887/2008, prevedendo che gli stanziamenti ministeriali con essa impegnati siano reiscritti nel bilancio regionale, e successivamente resi disponibili a favore della Direzione Regionale Tutela Ambiente per il relativo atto di impegno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Legge 27 marzo 1992 n. 257.

VISTO il DPR 08/08/1994.

RICHIAMATA la DGRV n. 5455 del 23.12.1996.

RICHIAMATA la DGRV n. 5108 del 28.12.1998.

VISTA la Legge 23/03/2001, n. 93.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 101 del 18 marzo 2003.

RICHIAMATA la DGRV n. 3887 del 09/12/2008.

RICHIAMATA la DGRV n. 4066 del 30/12/2008.

VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (art. 15).

VISTO il DDR n. 61 del 06/11/2009.

VISTA la DGR n. 2016 dell'08/10/2012.

VISTA la DGRV n. 1102 del 12 giugno 2012 che approva le Linee Guida regionali attuative del D.Lgs. n. 118/2011 per la gestione sanitaria accentrata (GSA). 

delibera

1.       di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la DGRV n. 3887 del 09 dicembre 2008, e di procedere alla reiscrizione al bilancio regionale dell'importo pari ad euro 263.135,00 già oggetto di impegno della citata DGR n. 3887/2008;

2.       di stabilire che all'assunzione delle obbligazioni di spesa sul capitolo 100386 del bilancio regionale dell'esercizio di competenza per il suddetto importo di cui al precedente punto 1) provvederà, con propri atti, il Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente;

3.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuova spesa a carico del bilancio regionale, ma ne avvia la relativa procedura;

4.       di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Prevenzione dell'esecuzione del presente atto, demandando tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti in relazione a quanto previsto ai punti 1) e 2) al Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente;

5.       di trasmettere il presente atto per il visto di monitoraggio al Responsabile GSA per la successiva trasmissione alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi per quanto di competenza;

6.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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