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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 26 marzo 2013


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 12 marzo 2013

Disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in applicazione del d.lgs. n.150/2009. Art. 28 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in applicazione del d.lgs. n.150/2009. Art. 28 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha recato ai titoli II e III una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazione pubbliche, prevedendo, tra l'altro, disposizioni concernenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti.

Le disposizioni introdotte dalla fonte legislativa sopra richiamata sono "volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri , trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento" (articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

La Regione, già a seguito dell'entrata in vigore del D.Leg.vo. 150/2009 ha provveduto a deliberare gli adempimenti di prima applicazione (DGR n. 3371 del 30.12.2010) e a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (D.P.G.R. n. 4 del 27.01.2011).

Ora il suddetto organismo è stato ricompreso nell'alveo della nuova legge regionale sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture (L.R. n. 54/2012) e l'art. 28 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, possa stipulare apposite convenzioni e determinare compiti e funzioni dell'organismo.

Per quanto concerne compiti e funzioni dell'OIV, si ritiene che il medesimo debba:

1.    proporre i criteri del processo di valutazione, approvati quindi dalla Giunta Regionale nell'ambito del Piano della Performance;

2.    assicurare la correttezza metodologica del processo;

3.    occuparsi in generale di tutto quanto previsto dall'art.14 del D.leg.vo 150/2009.

Si ritiene inoltre, e questo è l'altro rilevante aspetto previsto dal citato art. 28 della L.R. 54/2012, che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore di Enti Strumentali/Aziende Regionali previa stipula di apposita convenzione che, nel suo schema-tipo, viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Alla firma delle singole convenzioni si ritiene di incaricare il Segretario Generale della Programmazione.

Ciò si ritiene possa perseguire un duplice obiettivo.

-    da un lato ridurre la costituzione di ulteriori organismi e il contenimento, conseguentemente, delle spese di funzionamento;

-    dall'altro favorire unicità di indirizzo e di regia da parte della Regione in merito agli obiettivi strategici degli enti da essa dipendenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•     UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

•     VISTI gli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

•     VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

•     VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;

•     VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e in particolare, l'art. 28.

delibera

1.    di stabilire che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione debba svolgere i seguenti compiti e funzioni:

-     proporre i criteri del processo di valutazione, approvati quindi dalla Giunta Regionale nell'ambito del Piano della Performance;

-     assicurare la correttezza metodologica del processo;

-     occuparsi in generale di tutto quanto previsto dall'art.14 del D.leg.vo 150/2009.

2.    di stabilire altresì che l'OIV della Regione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti strumentali previa stipula di apposita convenzione secondo lo schema-tipo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3.    di incaricare, per la Regione, della stipula delle predette convenzioni il Segretario Generale della Programmazione;

4.    di precisare che ogni Azienda ed Ente farà fronte alla spesa derivante dalla corresponsione dei compensi con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente;

5.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6.    di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

301_AllegatoA_246445.pdf

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