Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 05 febbraio 2013


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 21 gennaio 2013

Proposta di ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, ai sensi dell'art. 36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, la Regione propone di individuare il nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, per l'approvazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 36bis della legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la legge 9 dicembre 1998, n. 426 ha individuato, tra l'altro, l'area di Venezia-Porto Marghera, come intervento di bonifica di interesse nazionale.

Il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 febbraio 2000 ha determinato la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale in questione, a tutt'oggi ancora vigente, attribuendo tuttavia alla stessa carattere di provvisorietà e prevedendo altresì, all'art. 1, comma 2, la possibilità di procedere alla sua ridefinizione.

Con DGR n. 4533 del 29.12.2004 sono stati approvati una serie di interventi da attuare prioritariamente per la bonifica dell'area di Porto Marghera, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili di cui al D.M. 18.09.2001, n. 468 ed alla Legge speciale per Venezia.

In data 16.04.2012, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe tra la Regione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, il Comune, la Provincia e l'Autorità Portuale di Venezia, il cui testo è stato approvato con D.M.A. del 27.04.2012.

L'art. 5, comma 4 dell'Accordo ha previsto una procedura per la riperimetrazione, richiedente il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, nonché la valorizzazione delle risultanze di indagini ambientali condotte sulle citate aree agricole e residenziali/commerciali.

Nondimeno, l'art. 36bis, comma primo, della l.n. 134 del 7.08.2012, è intervenuto a modificare l'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, introducendo tra i motivi che giustificano l'individuazione di un sito di interesse nazionale "l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie".

Ne è conseguito un mutamento del criterio da utilizzare per la riperimetrazione, che non può quindi più basarsi esclusivamente sul grado di contaminazione delle matrici ambientali, ma che deve tenere in considerazione la presenza storica di insediamenti produttivi inquinanti.

Nel caso di specie è quindi necessario considerare che talune aree - c.d. aree "agricole", "verdi", "residenziali" e "commerciali" - attualmente incluse nel S.I.N., sono estranee rispetto all'esercizio delle attività industriali che hanno costituito la matrice principale della contaminazione. Alla luce dei nuovi criteri introdotti dall'art. 36bis della l. n. 134/2012, si ritiene di procedere alla esclusione di tali zone dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale.

Per le aree lagunari e per i canali industriali si propone l'esclusione dal S.I.N., anche grazie al beneficio che le stesse trarranno dalla minore esposizione alla migrazione di sostanze inquinanti, stante la realizzazione dei marginamenti delle macroisole e del complementare sistema di captazione e depurazione delle acque di falda inquinate drenate a tergo dei marginamenti stessi, previsto dal Progetto Integrato Fusina

Il citato art. 36bis della l. n. 134/2012 ha altresì introdotto una nuova procedura specificamente finalizzata alla modificazione degli ambiti territoriali dei Siti di Interesse Nazionale che è opportuno richiamare:

"Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale".

Le novità normative recate dalla legge 134/2012 obbligano pertanto a prendere atto del superamento della procedura già individuata nell'Accordo di Programma del 16.04.2012, e dei criteri per la riperimetrazione del S.I.N. ivi contenuti, legati principalmente alle risultanze delle caratterizzazioni delle aree agricole, commerciali e residenziali.

Con nota prot. 46119 del 06.12.2012, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha rappresentato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36bis della l.n. 134/2012 le richieste di ridefinizione dei S.I.N., approvate dall'organo regionale competente, devono essere inoltrate al Ministero unitamente alla cartografia del nuovo perimetro proposto e alla relativa relazione tecnica illustrativa.

Per la riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, pur non essendo espressamente indicato dalla l.n. 134/2012, si è ritenuto di coinvolgere non soltanto gli Enti Locali quali il Comune e la Provincia di Venezia ma anche il Magistrato alle Acque di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia. L'ARPAV e l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, procedendo all'applicazione dei nuovi criteri di cui all'art. 36bis, comma primo, della citata legge.

In questo senso, la competente Direzione Progetto Venezia, ha convocato con note prot. 568684 del 13.12.2012 e prot. 1112 del 02.01.2013 delle riunioni di lavoro con le predette Amministrazioni, allo scopo di condividere una proposta di nuovo perimetro del S.I.N. da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale proposta della Regione del Veneto di riperimetrazione del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera.

Nel corso di tali riunioni ciascuna Amministrazione ha potuto rappresentare le proprie determinazioni per quanto di competenza.

Anche in riferimento alle note della Provincia di Venezia n. 5543 del 17.01.2013 e del Comune di Venezia n. 29751 del 17.01.2013 gli Enti coinvolti hanno concordato con la necessità di escludere dal perimetro del S.I.N. i terreni che non risulta abbiano mai avuto destinazione industriale e sui quali pertanto non sono state esercitate le attività che hanno costituito la principale origine della contaminazione storica del sito.

Il Magistrato alle Acque di Venezia, con nota in data 17.01.2013 n. 267 e l'Autorità Portuale di Venezia con nota in data 17.01.2013 n. 24860-AMB-DTEC/1140, hanno confermato la necessità di escludere dal S.I.N. le aree lagunari, ed i canali industriali.

Rimane in ogni caso ferma la necessità di portare a compimento le attività già finanziate con DGRV n. 4533/2004, che interessano aree ricomprese nell'attuale perimetrazione del S.I.N., utilizzando allo scopo i finanziamenti assegnati con il D.M. Ambiente n. 468 del 18.09.2001

E' altresì previsto che le aree escluse dalla nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, siano oggetto della competenza regionale in materia di procedimenti di bonifica ai sensi del citato art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 6 bis della l.r. n. 17/90 e della DGR n. 652 del 17.03.2009.

Quindi, in esito alla procedura concertativa promossa dalla Direzione Progetto Venezia, i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte hanno condiviso il nuovo perimetro del S.I.N., così come risultante dalla cartografia allegata (Allegato A), aderendo altresì all'esplicazione della stessa rappresentata nella relazione tecnica illustrativa di cui all'Allegato B.

Si ritiene pertanto di approvare la proposta di riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera di cui agli allegati A e B alla presente deliberazione, per le motivazioni sopra evidenziate, incaricando la competente Direzione Progetto Venezia di proseguire l'iter previsto dall'art. 36bis della l. n. 134/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTE la L. 9.12.1998, n. 426;

la L. 7.08.2012, n. 134;

VISTO il d.lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTA la L.R. 27.02.1990, n. 17;

VISTO il D.M. Ambiente 22.02.2000;

il D.M. Ambiente n. 468 del 18.09.2001;

VISTO l'"Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe" sottoscritto in data 16.04.2012 tra la Regione del Veneto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, il Comune, la Provincia e l'Autorità Portuale di Venezia;

VISTE la D.G.R. n. 4533 del 29.12.2004;

la D.G.R. n. 652 del 17.03.2009;

VISTA la nota prot. 46119 del 06.12.2012 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTE le note prot. 267 del 17.01.2013 del Magistrato alle Acque di Venezia

prot. 24860-AMB-DTEC/1140 del 17.01.2013 dell'Autorità Portuale di Venezia;

prot. 29751 del 17.01.2013 del Comune di Venezia;

prot. 5543 del 17.01.2013 della Provincia di Venezia;

delibera

1.       Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2.       Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, ai sensi dell'art. 36 bis della l. n. 134/2012, così come risultante dalla cartografia di cui all'Allegato A e dalla relativa relazione di cui all'Allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3.       Di dare atto che le aree che saranno escluse dall'attuale riperimetrazione del S.I.N. in esito alla conclusione del procedimento previsto dal citato art. 36 bis della l. n. 134/2012, saranno oggetto della competenza regionale in materia di risanamento di siti inquinati ai sensi degli art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 6bis della l.r. n. 17/90.

4.       Di dare atto della necessità di proseguire e concludere le attività previste dalla DGR n. 4533 del 29.12.2004, utilizzando allo scopo i finanziamenti assegnati con il D.M.A. n. 468 del 18.09.2001

5.       Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'adozione del provvedimento di approvazione del nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.

6.       Di inviare il presente provvedimento al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia e all'Autorità Portuale di Venezia.

7.       Di incaricare la Direzione Progetto Venezia degli adempimenti necessari alla prosecuzione dell'iter procedimentale per la riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale in questione.

8.       Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'amministrazione Regionale.

9.       Di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

58_AllegatoA_245407.pdf
58_AllegatoB_245407.pdf

Torna indietro