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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 22 gennaio 2013


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2893 del 28 dicembre 2012

Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2013-2014.(D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001).

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede alla razionalizzazione della rete scolastica, materia sulla quale alla Regione è stata delegata la funzione di programmazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/1998 e dalla L.R. 11/2001.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 e tenendo conto dei parametri di riferimento previsti dallo stesso D.P.R., la Regione del Veneto ha approvato il proprio Piano Generale di Dimensionamento con le Delibere nn. 494 del 23 febbraio 1999, 2859 del 3 agosto 1999 e 364 del 8 febbraio 2000. Nel corso dei vari esercizi ha disposto interventi di adeguamento della rete scolastica in ragione dei poteri ad essa conferiti dall'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; tali provvedimenti sono la risultante di una concertazione preventiva attivata con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (in breve USRV) e gli Enti Locali competenti, con riferimento alle linee-guida disposte annualmente.

Con D.G.R. n. 1197 del 25 giugno 2012 la Regione del Veneto ha fissato le linee-guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico (in breve A.S.) 2013-14, stabilendo che fossero inoltrate alla Giunta regionale le "determinazioni degli Organi competenti - comunali, per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, per le direzioni didattiche e gli Istituti Comprensivi (IC) - provinciali, per le scuole secondarie di secondo grado" entro il 30 novembre 2012 prevedendo, fra l'altro, il consenso unanime di tutti i soggetti coinvolti e rimandando ad un provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, l'approvazione della nuova pianificazione.

Con D.G.R. n. 2391 del 27 novembre 2012 si è proceduto all'approvazione dei nuovi percorsi dell'offerta formativa per gli istituti del secondo ciclo, al fine di facilitare l'attivazione delle procedure legate all'orientamento scolastico.

Preso atto che alla struttura regionale competente sono pervenute le decisioni assunte dagli Enti Locali riguardanti il dimensionamento della rete scolastica anche oltre il 30 novembre 2012, data ultima prevista dalla D.G.R. n. 1197/2012, si è ritenuto quanto mai opportuno nonostante questi lievi ritardi, fra l'altro comprensibili visti i tempi contingentati, accogliere tali proposte, considerata l'importanza della creazione degli Istituti Comprensivi dal punto di vista del processo educativo. L'aggregazione in strutture funzionali omogenee costituite dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado infatti si propone di perseguire il fine di migliorare e rendere più coerente il progetto formativo rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni, il tutto inoltre si va ad inserire nel disegno generale di previsione del maggiore risparmio possibile per la Finanza Pubblica che questa organizzazione andrebbe a produrre.

La D.G.R. n. 1197/2012 nel confermare la validità e le modalità operative di acquisizione dei pareri in relazione alle competenze ripartite tra gli Enti coinvolti (Regione, Province e Comuni), e, per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni autonome, nelle "linee guida", contestualmente riconsiderava la consistenza numerica della strutturazione alla luce della sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 della Corte Costituzionale, ribadiva quanto segue:

a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, debbano avere, ai sensi del DPR n.233 del 18 giugno 1998, un numero di alunni compreso tra 500 e 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;

b) per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico possa non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al precedente punto a);

c) per "piccole isole", si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna; per "Comuni montani" si intendono quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 come integrata dalle singole leggi regionali;

d) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica debba essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo;

e) l'unificazione degli istituti di II grado si realizza, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia; si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e b); in tal caso assumeranno la denominazione di "istituto di istruzione secondaria superiore" (IIS);

f) nelle località di cui al punto b) che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Si precisa che con riferimento a quanto disposto dall'art. 19 comma 5 della Legge 111/2011 e dall'art. 4, comma 69 e 70 della Legge 183/2011, riconfermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147, le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non può essere assegnata la dirigenza scolastica con incarico a tempo indeterminato (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome) e non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) (con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche). Pertanto relativamente alle presenti linee guida il dimensionamento dovrà considerare come riferimento tali prescrizioni numeriche, al fine della garanzia operativa e strutturale del sistema.

Si faceva inoltre presente che, relativamente al dimensionamento attuato per l'A.S. 2012-2013, che si era sviluppato con riferimento alla dimensione media regionale di 1.000 alunni delle istituzioni scolastiche di I ciclo e infanzia, si sarebbe agito, in questa fase, secondo una logica di graduale assestamento complessivo con riguardo alla normativa vigente, questo in considerazione della già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012.

La stessa D.G.R. n. 1197/2012 ha stabilito che l'analisi della documentazione pervenuta da parte degli Enti Locali fosse effettuata, in fase istruttoria, da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV. Tale Commissione nominata con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Istruzione n. 288 del 29 ottobre 2012 ha completato in data 21 dicembre 2012 la verifica dei provvedimenti inviati.

Per situazioni di criticità emerse nel sistema decisorio locale é necessario inoltre ricordare che l'Amministrazione regionale si è trovata nella condizione di non accogliere alcune proposte, in particolare:

-     Comuni di San Pietro in Gu (PD) e Bolzano Vicentino (VI): non risulterebbe al momento possibile accogliere le richieste di costituzione del nuovo I.C. nato dalla aggregazione dell'I.C. di San Pietro in Gu con quello di Bolzano Vicentino in quanto, come prevede il D.P.R 20 marzo 2009, n. 81 ("Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133") al titolo II capo I art. 2 comma 5, i dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale. Nel caso di specie si prevede l'accorpamento di due istituti siti ancora in province diverse e pertanto appartenenti ad ambiti diversi. L'argomento in questione fra l'altro, proprio per l'anomalia riscontrata, non è stato, né lo poteva essere, discusso nelle Commissioni di Distretto Formativo provinciali appositamente convocate;

-     Per l'ipotesi relativa ai Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo: non risulta possibile procedere alla costituzione di un unico Istituto Comprensivo in quanto manca il consenso unanime degli Enti Locali interessati per la costituzione, così come previsto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1197/2012, al punto 5.

Solo per completezza del quadro si rammenta infine che con D.G.R. n. 1068 del 5 giugno 2012 e con Decreto Dirigenziale n. 161 del 14 giugno 2012 era stata approvata una rimodulazione del dimensionamento scolastico per l'Anno Scolastico 2012-2013 riconoscendo i nuovi Istituti Comprensivi di:

-     Tregnago-Badia Calavena in Provincia di Verona;

-     Lugo di Vicenza, "Pozza" di Lusiana e Marostica in Provincia di Vicenza.

Per quanto riguarda l'organizzazione e le dotazioni organiche dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), facendo riferimento a quanto previsto dalle "Linee guida" approvate dalla D.G.R. n. 1197 del 25 giugno 2012 che richiamavano la Circolare Ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012, è intenzione dell'Amministrazione regionale avviare su tale materia nel mese di gennaio 2013 un processo di coinvolgimento preventivo degli Enti Locali competenti, vista l'urgenza della costituzione di tali CPIA. Risulta comunque preliminarmente necessario attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133", che prevede l'attivazione dei CPIA dall'A.S. 2013-14 e comunque entro l'A.S. 2014-15. Tutto ciò premesso, con questo provvedimento non si prenderanno in considerazione le richieste pervenute per l'istituzione di detti Centri, demandando ad un successivo atto della Giunta la definizione del quadro regionale in materia.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di variazione al Piano regionale di Dimensionamento, contenute nell'Allegato A del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, sono coerenti con le disposizioni contenute nelle Linee-Guida approvate con D.G.R. n. 1197/2012.

In tema di dimensionamento, conformemente a quanto già approvato con le Deliberazioni n. 1466 del 13 settembre 2011 e n. 120 del 31 gennaio 2012, e più precisamente riguardo alle "Iscrizioni degli alunni 2-3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia. Legge 59/97 e D.Lgs. 112/98" anche per l'A.S. 2013-14 la Regione del Veneto intende reiterare le disposizioni prese con i succitati provvedimenti.

Appare necessario, alla luce di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 110 del 29 dicembre 2011 riguardo alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'A.S. 2013-14, ricordare a tal proposito:

-     che la Corte Costituzionale, con propria Sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri promosso dalle Regioni Toscana e Piemonte, tendente ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, commi 4 e 6, del D.P.R 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64,comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) (GU n. 162 del 15-7-2009) -, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

-     che il D.P.R n. 89/2009 al comma 6 dell'art. 2 stabiliva la possibilità per le sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situati in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, di poter accogliere "piccoli gruppi" di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui "consistenza" viene determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico.

Con il presente provvedimento, reiterando quanto già disposto nella precedente D.G.R. n. 120/2012, si dispone che:

-     sarà permessa, solo in via straordinaria, l'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi;

-     l'ammissione sarà consentita solo in sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto, per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni;

-     la presenza di questi bambini in età 2-3 anni non dovrà costituire un aggravio di spesa, in quanto accolti in sezioni comunque già costituite;

-     nelle Sezioni saranno iscrivibili bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;

-     i bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-     UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-     VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;

-     VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

-     VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233;

-     VISTO il D.L. 25 giugno 208, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

-     VISTA la L.R. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;

-     VISTA la D.G.R. del 23 febbraio 1999, n. 494 "Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche";

-     VISTO il D.G.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;

-     VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53";

-     VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 81, "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

-     VISTA la D.G.R. del 25 giugno 2012, n. 1197, "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2013-2014. Linee-Guida";

-     VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 (conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011 art. 19) "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi 4 e 5;

-     VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70;

-     VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

-     VISTO l'art. 138 del D.L. 112/98;

-     VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la primaria competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;

-     VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;

-     VISTO l'art 2, comma 6, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;

delibera

1.    di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2.    di approvare per le motivazioni di cui in premessa il dimensionamento della rete scolastica descritto nell'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispondente ai criteri fissati dalle Linee-Guida approvate con D.G.R. n. 1197/2012;

3.    di non accogliere la costituzione di nuovi istituti come dettagliati in premessa per le motivazioni esplicitate nella narrativa alla presente deliberazione;

4.    di consentire l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia dei bambini in età 2-3 anni, alle condizioni e con le modalità descritte nel preambolo alla presente deliberazione, per l'A.S. 2013-14;

5.    di avviare nel mese di gennaio 2013 un processo di coinvolgimento preventivo degli Enti Locali competenti in vista della costituzione dei nuovi CPIA, risultando comunque necessario attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo Regolamento "per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico" e di rinviarne la costituzione ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale;

6.    di dar mandato al Dirigente regionale della Direzione Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;

7.    di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali che avranno cura di comunicarlo ai Sindaci del loro territorio, all'USRV che si interesserà a divulgarlo presso i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, all'ANCI sezione veneta, all'Unione delle Province d'Italia sezione veneta, all'UNCEM;

8.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.    di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

10.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2893_AllegatoA_245128.pdf

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