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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 18 gennaio 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2898 del 28 dicembre 2012

Adempimenti in materia di formazione, addestramento e aggiornamento del personale delle imprese alimentari. L.R. 41/2003, art. 1.

Note per la trasparenza:

Approvazione del sistema semplificato per la formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti nelle imprese alimentari.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il tema della sicurezza e dell'igiene degli alimenti è oggetto di particolare attenzione da parte dell'Unione Europea. In particolare il Cap. XII dell'All. II del Regolamento CE 852/04 che attualmente governa l'Hazard Analysis and Critical Control Point (analisi dei pericoli e punto critico di controllo - di seguito HACCP), dispone la necessità per gli operatori di assicurare un adeguato livello di formazione del proprio personale.

Con L.R. 41/2003 il Consiglio Regionale Veneto ha sostituito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per quanti manipolano alimenti, con misure di autocontrollo, formazione e informazione.

Il legislatore regionale ha, inoltre, demandato alla Giunta Regionale la definizione di:

a)      criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo, formazione e informazione;

b)      modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui alla lettera a);

c)      criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.

La Giunta Regionale, con DGR 104/2004, ha definito i criteri e le modalità di attuazione di cui all'art. 1 L.R. 41/03. In particolare ha previsto che i percorsi di formazione e informazione fossero attuati dalle aziende alimentari e che la cadenza dei percorsi formativi fosse biennale (divenuta triennale con DDR n. 388 del 9 agosto 2007).

Infine si è stabilito (con DDR 438/04) che l'attività formativa possa essere erogata con due distinte modalità:

-          dagli organismi di formazione accreditati, secondo il modello regionale vigente, articolato nell'emanazione di un avviso pubblico, nell'istruttoria dei progetti formativi, nella formale approvazione degli stessi e nella gestione delle diverse fasi attuative secondo un modello stabilito;

-          direttamente dalle imprese alimentari (di seguito, imprese), previa comunicazione all'Azienda Ulss territorialmente competente.

Dal 2005 ad oggi le modalità attuative introdotte dalla Giunta Regionale hanno portato ad una situazione sostanzialmente ripartita nei due modelli sopra precisati.

Sono circa 40 mila gli operatori annualmente coinvolti in percorsi formativi gestiti, a seguito di autorizzazione regionale, dagli Organismi di Formazione iscritti all'elenco regionale degli accreditati. Per la precisione, nel 2011 sono state formate 37.334 persone distribuite in 1.631 corsi. Di ciascuno di questi corsisti è presente, nella banca dati regionale, una serie completa di dati anagrafici e formativi.

E' invece poco conoscibile la situazione degli operatori formati direttamente dalle imprese.

Il risultato è sostanzialmente il seguente:

-          da una parte un modello amministrativo rivolto agli organismi di formazione, su incarico delle imprese, che impone un rigoroso controllo ex ante, in itinere ed ex post con i relativi adempimenti burocratici;

-          dall'altro un sistema riservato alle imprese che, agendo in autonomia e non essendo tenuta alla comunicazione degli esiti delle attività formative, non consente di avere alcun elemento circa l'identità dei formati.

Se si considera che l'ultimo anno di vigenza della precedente disciplina ha visto il rilascio di quasi 320 mila libretti di idoneità sanitaria da parte delle Aziende Ulss del Veneto, è possibile stimare che la gran parte delle attività formative in attuazione dell'ordinamento vigente sono svolte direttamente dalle imprese alimentare nell'ambito delle proprie procedure di autocontrollo.

Dopo una prima fase che imponeva un rigoroso controllo nei confronti delle aziende che si rivolgevano ad organismi di formazione accreditati ai fini del rispetto delle disposizioni normative, è giunto il tempo di superare l'attuale modello, semplificando e riducendo drasticamente le incombenze di carattere burocratico, aprendo alle aziende un ventaglio di soluzioni ben definite per il rispetto dell'obbligo di legge.

L'intento è quello di portare a compimento quanto previsto dalla norma comunitaria, che prevede un ruolo chiave, anche in tema di informazione/formazione del proprio personale, da parte delle aziende.

La proposta elaborata dalle strutture regionali prevede l'assolvimento degli obblighi di legge attraverso una delle seguenti soluzioni, a discrezione dell'impresa:

  1. formazione frontale;
  2. attività seminariale;
  3. formazione aziendale;
  4. formazione a distanza.

Ciascuna di queste soluzioni prevede in esito un unico documento che identificherà tipologia, sede, data, docente/relatore e tutti gli elementi che consentono di risalire all'evento formativo.

Tale nuovo modello comporta una serie di vantaggi, tra cui:

  1. ampliamento delle opzioni;
  2. probabile riduzione dei costi;
  3. riduzione delle incombenze burocratiche;
  4. accelerazione della tempistica;
  5. avvicinamento della disciplina a quella adottata da altre realtà regionali.

L'incremento della flessibilità e l'azzeramento delle procedure autorizzative per l'avvio dei corsi, va tuttavia contemperato con l'individuazione di una serie di elementi di garanzia di qualità e controllo del sistema complessivo. A tal proposito, oltre a definire una serie di standard minimi ai quali ciascun evento formativo dovrà far riferimento, la nuova disciplina prevede alcune caratteristiche di qualità che dovranno essere possedute dal soggetto formatore (accreditamento regionale, certificazione di qualità, accreditamento ECM - Educazione Continua in Medicina), se diverso dall'impresa, e attribuisce un ruolo centrale al docente/formatore, quale elemento chiave nel processo formativo. A tal proposito, al fine di garantire piena trasparenza al sistema imprenditoriale di riferimento, quanti rivestiranno la funzione di docenza saranno iscritti ad un elenco dei formatori, che sarà reso pubblico ed accessibile tramite il sito istituzionale.

Infine, va precisato che il modello prevede una serie di evidenze incrociate dei dati posseduti dai diversi soggetti coinvolti che consentirà agli organismi di vigilanza di effettuare controlli incrociati e di risalire all'evento formativo originario.

Va precisato che, nonostante i preventivi momenti di confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con alcuni Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Ulss e con gli Orgasmi di formazione, la portata innovativa del nuovo modello e la condizione sostanzialmente sperimentale dei primi tempi di attuazione, possono far prevedere la necessità di talune precisazioni o integrazioni, fatta salva la sostanza dell'impianto. A tal proposito si propone di incaricare la Direzione Regionale Formazione, sentita l'Unità di progetto veterinaria, cui compete il Servizio sanità animale e igiene alimentare.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, viene pertanto proposto all'approvazione della Giunta regionale l'Allegato A "Adempimenti in materia di formazione, addestramento e aggiornamento del personale delle imprese alimentari".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

-          Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e successive modifiche ed integrazioni;

-          Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii.;

-          Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla DGR n. 971/2002); n. 1265 del 26/05/2008; n. 1768 del 6/07/2010;

- Vista la Legge Regionale n. 41/2003, art. 1;

- Viste le DGR n. 140/2004, n. 2485/2004, 3591/2007 e 2019/2008;

- Visti i DDR n. 61/2004, n. 438/2004, n. 467/2004, n. 368/2005, n. 388/2007 e n. 153/2008;

- Viste le DGR n. 113/2005 e n. 1265/2008, n. 4199/09;

delibera

1.         di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.         di approvare gli "Adempimenti in materia di formazione, addestramento e aggiornamento del personale delle imprese alimentari", Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.         di incaricare la Direzione Formazione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

4.         la Direzione regionale Formazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

5.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.         di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto;

(seguono allegati)

2898_AllegatoA_245107.pdf

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