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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2013


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2748 del 24 dicembre 2012

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 111, comma 1, lett b) e comma 2. Individuazione e approvazione elenco regionale delle vie ferrate e dei sentieri alpini con tratti attrezzati.

Note per la trasparenza:

Con riferimento alle disposizioni degli articoli 111 e 114 della L.R. n. 33/2002 in materia di turismo e relativi alla definizione delle ferrate e dei sentieri alpini con tratti attrezzati, con la presente deliberazione si provvede alla individuazione e all' approvazione degli elenchi delle vie ferrate e dei sentieri con tratti attrezzati finalizzati alla predisposizione delle schede del catasto regionale e alla gestione programmata della loro manutenzione e messa in sicurezza.

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", prevede all'articolo 5 che le Comunità Montane svolgono le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi degli articoli 110, 115 e 116 della stessa legge. In particolare per il turismo d'alta montagna, le Comunità montane sono tenute ad assicurare la manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate, ad attuare e ripristinare la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza. Tali compiti vengono svolti utilizzando personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano nonché le guide alpine.

In particolare l'articolo 115 prevede che le comunità montane - di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni - per i sentieri alpini, e i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale. 

A tal fine la comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 5,concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni nonchè ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi.

L'articolo 111 definisce le ferrate e i sentieri con tratti attrezzati come segue.

  • comma 1, lett. b): sono vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili;
  • comma 2: sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).

Ai sensi dell'articolo 112 il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'articolo 114 della l.r. 33/2002 prevede inoltre il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, stabilendo che lo stesso sia tenuto presso la struttura regionale competente in materia di turismo. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.

Con deliberazione della giunta regionale 1938 del 15 luglio 2008 sono stati approvati i criteri per l'esame dei progetti di sentieri alpini e vie ferrate ai fini dell'iscrizione nel catasto regionale e la scheda tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 114 della L.R. n. 33/2002.

La definizione in apposita scheda tecnica analitica degli aspetti caratterizzanti tali percorsi, presuppone l'individuazione delle ferrate e dei sentieri con tratti attrezzati, secondo i criteri di cui all'articolo 111 sopra riportato. In particolare, i sentieri con tratti attrezzati, sono sentieri alpini nei quali per lunghi tratti sono installati impianti fissi per facilitare e assicurare l'escursionista in passaggi difficoltosi o esposti, come precisato nella deliberazione della Giunta regionale 1938 del 15 luglio 2008.

Previo confronto e collaborazione con gli enti e le strutture competenti per territorio e/o in materia, quali Comunità montane, Club alpino italiano, Associazione Guide Alpine del Veneto, Enti Parco, Servizi Forestali Regionali, Comuni, Azienda Veneto Agricoltura, sono stati individuati gli elenchi regionali delle ferrate e dei sentieri con tratti attrezzati, come definiti dall'articolo 111 della L.R. 33/2002, con la loro localizzazione aggiornata sul territorio, come da prospetti - allegato A e allegato B -, parti integranti del presente provvedimento.

Tali elenchi sono stati oggetto di presentazione e discussione da parte della Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'art. 114 della l.r. 33/2002 nella seduta del 30 ottobre 2012.

Ora, per garantire lo svolgimento degli interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, la Giunta regionale trasferisce annualmente alle Comunità montane le risorse stanziate nel bilancio di previsione al capitolo 100185 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (articoli 5, 110, 115 e 116 della Legge regionale n. 33/2002).

Pertanto, al fine di assicurare un'efficace gestione programmata del mantenimento in efficienza e della messa in sicurezza delle ferrate e dei sentieri alpini con tratti attrezzati, aspetto particolarmente delicato per la valorizzazione del turismo di alta montagna, nonché per poter successivamente predisporre un aggiornato catasto regionale ai sensi dell'articolo 114 della Legge regionale n. 33/2002, con la presente deliberazione si provvede a individuare e ad approvare, ai sensi dell'articolo 111 della L.R. n. 33/2002, nel prospetto allegato A, parte integrante al presente provvedimento, l'elenco delle ferrate e nel prospetto allegato B, parte integrante al presente provvedimento, l'elenco dei sentieri con tratti attrezzati attualmente presenti sul territorio regionale.

Gli elenchi, di cui agli allegati prospetti, in seguito a segnalazioni degli enti gestori o competenti per territorio e dei tecnici incaricati dei relativi controlli e/o manutenzioni, potranno essere aggiornati o modificati con successivi decreti del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano e saranno oggetto di pubblicazione sul sito web della Regione del Veneto, fatto salvo quanto di competenza della commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della L.R. 33/2002.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli articoli 5,111, 112, 114, 115, 116 e 123 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione n.1938 del 15 luglio 2008;

VISTA la documentazione e le note presentate dalle Comunità montane, dal Club alpino italiano e dai Comuni, in merito all'individuazione tecnica dell'elenco delle ferrate e dei sentieri con tratti attrezzati d'alta montagna, come definiti dall'art.114 della L.R. 33/2002, agli atti della competente struttura regionale;

delibera

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare l'elenco regionale delle vie ferrate, ai sensi dell'art. 111, comma 1 lett. b) della L.R. 4 novembre 2002, così come individuato nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare l'elenco regionale dei sentieri con tratti attrezzati d'alta montagna, ai sensi dell'art. 111, comma 2 della L.R. 4 novembre 2002, così come individuato nel prospetto allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di prendere atto che gli elenchi di cui ai punti 1 e 2, costituiscono il riferimento formale ai fini dell'utilizzo dei fondi regionali disponibili per gli interventi di mantenimento dell'efficienza e di messa in sicurezza degli impianti fissi presenti nelle ferrate e nei sentieri con tratti attrezzati.

5. Di incaricare la Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'elenco di cui ai punti 2 e 3, fatto salvo quanto di competenza della commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della L.R. 33/2002.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


(seguono allegati)

2748_AllegatoA_244931.pdf
2748_AllegatoB_244931.pdf

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