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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2013


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2747 del 24 dicembre 2012

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 110 "Contributi ai bivacchi fissi di alta montagna.". Elenco regionale dei bivacchi fissi d'alta montagna.

Note per la trasparenza: Con la presente deliberazione si approva l'elenco regionale dei locali adibiti a bivacchi fissi d'alta montagna e di difficile accesso presenti nel territorio montano e finalizzati al riparo degli alpinisti, come definiti dall'articolo 110 della L.R. 33/2002, ai fini di una gestione programmata del loro mantenimento in efficienza.

L'assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", prevede all'articolo 5 che le Comunità Montane svolgano le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi degli articoli 110, 115 e 116 della stessa legge.

In particolare l'articolo 110 della citata legge definisce i bivacchi fissi come segue: "locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di intesa con le sezioni del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro, proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa."

Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengano rimborsate dalla comunità montana. E' ammesso il contributo della Comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino.

Per assicurare quindi lo svolgimento degli interventi di mantenimento in efficienza e in sicurezza dei bivacchi fissi di alta montagna, anche al fine di una migliore fruizione turistica degli stessi, la Giunta regionale trasferisce annualmente alle Comunità montane le risorse stanziate nel bilancio di previsione al capitolo 100185 denominato "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità Montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (artt. 5, 110, 115 e 116 della L.R. n. 33/2002).

La rilevanza di tali strutture, quali nodi fondamentali per la pratica dell'alpinismo e anche dell'escursionismo in alta montagna, che assumono particolare importanza nelle aree dolomitiche di maggior valore alpinistico, paesaggistico e culturale (es. Dolomiti Unesco), richiede un annuale monitoraggio della loro efficienza e sicurezza con una gestione informatizzata dei dati d'archivio delle citate strutture e una adeguata programmazione della necessaria manutenzione periodica.

Previo confronto e collaborazione con gli enti e strutture competenti per territorio e/o in materia, quali Comunità montane, Club alpino italiano, Associazione Guide Alpine del Veneto, Enti Parco, Servizi Forestali Regionali, Comuni, Azienda Veneto Agricoltura, è stato individuato l'elenco dei bivacchi di alta montagna, come definiti dall'articolo 110 della L.R. 33/2002, la loro aggiornata localizzazione sul territorio e l'attuale proprietà, predisponendo un elenco allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

L'elenco è stato inoltre presentato e discusso dalla Commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'art. 114 della l.r. 33/2002, nella seduta del 30 ottobre 2012.

I criteri e i requisiti scelti per la caratterizzazione e l'individuazione di bivacco fisso d'alta montagna o alpino sono stati i seguenti: 1) struttura incustodita, aperta tutto l'anno e funzionale ad alpinisti; 2) in buone condizioni strutturali e igienico-sanitarie; 3) proprietario o gestore solo pubblico; 4) non raggiungibile da viabilità silvo-pastorale; 5) di norma posta a quota superiore a 1300 m ( in analogia ai rifugi alpini, come definiti dall'articolo 25 comma 16 della L.R. 33/2002); 6) di norma non in vicinanza a rifugi alpini e/o malghe attive.

L'individuazione dei bivacchi fissi alpini, strettamente connessi alla rete sentieristica alpina, come evidenziato nell'elenco allegato, potrà essere di grande utilità tecnica per permettere anche l'ottimizzazione dell'utilizzo annuale dei fondi regionali relativi al capitolo di spesa n.100185 "Trasferimento alle Amministrazioni delle Comunità montane per l'incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate (artt. 5, 110, 115 e 116 della L.R. n. 33/2002)."

L'elenco, di cui al prospetto allegato A, in seguito a segnalazioni degli enti gestori o competenti per territorio e dei tecnici incaricati dei controlli e/o delle manutenzioni, potrà essere aggiornato o modificato con successivi decreti del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano e sarà oggetto di pubblicazione sul sito web della Regione del Veneto.

Ulteriori "bivacchi o casere di media-alta montagna" sono presenti in tutto il territorio regionale e svolgono un'importante funzione di riparo soprattutto per escursionisti di media-alta montagna. Tali strutture saranno oggetto di successiva individuazione tecnica e approvazione di un elenco regionale integrativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli articoli 5, 110, 115 e 116 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, " Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la documentazione e le note presentate dalle Comunità montane, dal Club alpino italiano e dai Comuni, in merito all'individuazione tecnica dei bivacchi fissi d'alta montagna, come definiti dall'articolo 110 della L.R. 33/2002, agli atti della competente struttura regionale;

delibera

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare l'elenco regionale dei bivacchi fissi d'alta montagna e di difficile accesso per il riparo degli alpinisti, ai sensi dell'articolo 110 della L.R. 4 novembre 2002, individuati nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di prendere atto che l'elenco di cui al punto 2, costituisce il riferimento formale ai fini dell'utilizzo dei fondi regionali disponibili per gli interventi di mantenimento in efficienza dei bivacchi fissi di alta montagna.

4. Di incaricare il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'elenco di cui al punto 2.

5. Di provvedere con successiva deliberazione alla individuazione e approvazione dell'elenco dei bivacchi e casere di interesse escursionistico situate nella media-alta montagna con finalità di promozione dello sviluppo montano e dell'escursionimo alpino;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2747_AllegatoA_244930.pdf

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