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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 27 novembre 2012


Materia: Relazioni internazionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2247 del 13 novembre 2012

Costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e il Land Carinzia. L.R. n. 41 del 12 ottobre 2012.

Note per la trasparenza:

Completato l'iter procedurale per l'autorizzazione della Regione del Veneto a partecipare al GECT Euregio Senza Confini, si tratta di procedere alla costituzione formale mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo e il compimento degli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il lungo percorso per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" (di seguito GECT) con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land austriaco della Carinzia - progetto di collaborazione transfrontaliera che trae origine già dalla Dichiarazione di intenti di Villa Manin dell'ottobre 2005 - è giunto ora a conclusione.

Con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2012, infatti, è stata autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto al nuovo organismo giuridico di diritto europeo, disciplinato dal Regolamento CE n. 1082/2006 e dalla legge n. 88/2009 per consentire la realizzazione di azioni di cooperazione tra Autorità territoriali appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, finalizzate al rafforzamento della coesione economica e sociale dell'Unione.

Successivamente alla comunicazione dell'assenso del Governo - che si è espresso favorevolmente sui testi della Convenzione e dello Statuto del GECT come approvati con DGR n. 473 del 3 aprile 2012 - è stato presentato il disegno di legge regionale (DGR n. 19/DDL del 31 luglio 2012) per la partecipazione della Regione al nuovo ente, divenuto legge regionale n. 41 del 12 ottobre 2012.

La legge regionale n. 41, all'articolo 3, autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 88/2009 di attuazione del Regolamento europeo.

Si tratta, dunque, di predisporre quanto necessario per la costituzione del GECT in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del Codice civile come prescritto, a pena di nullità, dall'articolo 46, comma 4, della legge n. 88/2009, autorizzando il Presidente della Regione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del GECT, comprendente la Convenzione con l'allegato Statuto come approvati con DGR n. 473 del 3 aprile 2012, nonché al compimento di tutti gli atti necessari a consentire la piena ed effettiva partecipazione del Veneto al GECT ai sensi della legge regionale n. 41/2012, tra i quali, in particolare, la richiesta di iscrizione nel Registro dei GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 41/2012 e dell'articolo 23 dello Statuto del GECT, la Regione del Veneto contribuisce - analogamente alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Land Carinzia - alla costituzione del Fondo di dotazione iniziale del GECT con un conferimento pro quota di euro 100.000,00, e pertanto è necessario dare mandato al Presidente della Regione di concordare con le altre Regioni partner le modalità per provvedere al conferimento previsto.

Detto conferimento al Fondo di dotazione del GECT potrà avvenire tuttavia una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro dei GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che comporta l'acquisto della personalità giuridica di diritto pubblico, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 17 della Convenzione che ne rinvia l'entrata in vigore al momento dell'iscrizione del GECT nel suddetto Registro.

Infine, l'articolo 4 della legge regionale n. 41/2012 prevede altresì, al comma 2, che la Regione partecipi alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività del GECT con il versamento di quote annuali di partecipazione che il successivo articolo 5, comma 2, della legge regionale quantifica in 30.000,00 euro per l'anno 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI

- il "Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)";

- gli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria per il 2008;

- la DGR n. 473 del 3 aprile 2012 recante "Approvazione della bozza di Convenzione e della bozza di Statuto per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" e relativi Allegati;

- il DPCM del 13 luglio 2012 di autorizzazione della Regione del Veneto alla partecipazione al GECT;

- la legge regionale n. 41 del 12 ottobre 2012, recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euregio Senza Confini r.l."

- la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011, contenente disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi

delibera

1.      di autorizzare il Presidente della Regione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del GECT, comprendente la Convenzione con l'allegato Statuto come approvati con DGR n. 473 del 3 aprile 2012, ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del Codice civile, nonché al compimento di tutti gli atti necessari a consentire la partecipazione della Regione al GECT ai sensi della legge regionale n. 41/2012;

2.      di autorizzare il Presidente della Regione a presentare la richiesta di iscrizione del GECT nel Registro dei GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3.      di dare mandato al Presidente della Regione di concordare con le altre Regioni partner le modalità per provvedere al previsto conferimento al Fondo di dotazione del GECT, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro dei GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che comporta l'acquisto della personalità giuridica di diritto pubblico;

4.      di demandare al Dirigente regionale della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega l'attuazione del presente provvedimento ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa per un importo massimo di euro 130.000,00 così come previsto dalla legge regionale n. 41/2012;

5.      di dare atto che le spese di cui si prevede il successivo impegno non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6.      di demandare al Segretario Generale della Programmazione il coordinamento delle attività conseguenti alla costituzione del GECT;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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