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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 13 novembre 2012


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2152 del 23 ottobre 2012

Richiedente: Ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 999 KWp nel comune di Galzignano Terme (PD) ai sensi dell'art. 14.11 del D.M. 10.09.2010.

Note per la trasparenza:

Diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza di 999 KWp nel comune di Galzignano Terme (PD) ai sensi dell'art. 14.11 del D.M. 10.09.2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con DGR 2204/2008, la Regione ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la competenza per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con DGR 2373/2009 e con DGR 453/2010.

Con nota 14.05.2010, acquisita al protocollo 272769 della Regione, le ditte Tassan Alessandro, residente a Galzignano Terme (PD) - C.F. TSSLSN59R16D889V e Tassan Donato, residente a Galzignano Terme (PD) - C.F. TSSDNT72H05F382E, hanno presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 999 KWp, sito nel comune di Galzignano Terme (PD).

Con nota 01.06.2010, prot. 367539, la Direzione Urbanistica e Paesaggio, ha trasmesso la relazione per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) all' Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, ai fini dell'espressione del parere di competenza .

In data 14.06.2010 si è svolta la prima Conferenza di Servizi Istruttoria convocata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota 01.06.2010, prot. 307221, nella quale sono stati richiesti aggiornamenti e integrazioni di carattere progettuale.

Con nota 13.07.2010, prot. 383440, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha sollecitato le ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato a presentare la documentazione di progetto aggiornata a seguito di richiesta effettuata in Conferenza di Servizi Istruttoria, svoltasi in data 14.06.2010.

Con nota 06.10.2010, acquisita al protocollo 523555 della Regione, il progettista delle opere ha trasmesso la documentazione aggiornata come da osservazioni formulate nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 14.06.2010.

Con nota 16.08.2010, prot. 442010, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Con nota 20.10.2010, prot. 550968, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni.

Con nota 05.11.2010, prot. 578770, l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha comunicato che la Commissione Tecnica dell'Ente, nella seduta del 29.09.2010, ha espresso parere contrario all'intervento ritenendolo in contrasto con la normativa di Piano Ambientale.

In data 21.12.2010 si è svolta la seconda Conferenza di Servizi Istruttoria convocata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota 10.12.2010, prot. 644106, indetta con la finalità di valutare le modalità di prosecuzione del procedimento in funzione del parere negativo espresso dall'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. La Conferenza si è quindi conclusa con la determinazione di attendere la trasmissione del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, e della V.I.A. Regionale.

Con nota 22.12.2010, prot. 34143 - acquisita il 04.01.2011, prot. regionale 666436, - il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso le proprie valutazioni nel merito del progetto, di seguito riportate: "l'impianto fotovoltaico, seppure mitigato da una recinzione con siepe come proposto in progetto, data la notevole estensione sarà visibile dalle colline circostanti, in particolare dal monte Spinefrasse, dal Monte Croce e dalle pendici del Monte di Lispida, posto a sud dell'impianto. La detrazione visiva che l'opera comporterà alla cornice collinare e al contesto agricolo circostante, determinerà un'alterazione incongrua e pregiudicherà in modo significativo le riconosciute qualità del paesaggio ed i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio vincolato. Considerata la naturale conformazione del terreno, si ritiene difficilmente mitigabile l'impianto anche con opere di confinamento visivo del perimetro e di messa a dimora di vegetazione sempreverde".

Con nota 22.02.2011, prot. 88682, le ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato, per mezzo dello studio legale di fiducia, hanno presentato alla Regione Veneto e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso le loro osservazioni in merito al parere espresso da quest'ultima e dall'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, con contestuale istanza di riesame.

Con nota 24.02.2011, prot. 94480, l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha trasmesso per conoscenza alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione, l'esito del riesame richiesto dalle ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato in relazione al parere già espresso in data 29.09.2010. L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha nuovamente espresso parere contrario con la seguente motivazione: "in quanto dal punto di vista ambientale gli interventi di mitigazione proposti risultano insufficienti, inoltre, qualora non già presentata va ulteriormente chiarita la compatibilità idraulica e geologica".

Con nota 01.04.2011, prot. 159508, le ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato, per mezzo dello studio legale di fiducia, hanno presentato richiesta di sospensione del procedimento finalizzata al perfezionamento dell'iter amministrativo.

Con nota 05.04.2011, prot. 165122, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha preso atto della richiesta di sospensione dei termini avanzata dalle ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato e si è posta in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni in proposito.

Ai fini dell'espletamento della procedura valutativa, la Direzione regionale Tutela Ambiente - Unità complessa VIA, con nota 27.10.2011, prot. 498185, ha invitato tutti i soggetti interessati ad un sopralluogo sull'area oggetto dell'intervento.

Conseguentemente, in data 03.11.2011, si è svolto il sopralluogo congiunto e concordato con Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, Ente Parco Colli Euganei, rappresentanti della Commissione Regionale V.I.A., la Direzione Urbanistica e Paesaggio, ARPAV e le ditte proponenti accompagnate dai progettisti e dal rappresentante dello studio legale di fiducia.

Ai fini del corretto proseguimento dell'iter autorizzativo, i rappresentanti degli enti partecipanti al sopralluogo hanno ritenuto opportuno richiedere ulteriori approfondimenti di carattere progettuale, oltre che l'acquisizione del parere formale della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, e l'eventuale aggiornamento del parere già espresso dall'Ente Parco Colli Euganei.

Con nota 25.11.2011, prot. 552461, le ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato, per il tramite dei progettisti incaricati, hanno trasmesso la documentazione integrativa e sostitutiva concordata in sede di sopralluogo.

Con nota 06.12.2011, prot. 570284, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso alla Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa VIA, le valutazioni nel merito del progetto espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, pervenuta il 04.01.2011, prot. regionale 666436, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

In data 19.04.2012 si è svolta la Conferenza di Servizi Decisoria convocata dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio con nota 06.04.2012, prot. 164753, la quale ha preso atto dei pareri nel frattempo trasmessi dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, ed in particolare:

·         la Direzione Tutela Ambiente - U.C. Valutazione Impatto Ambientale con nota 26.03.2012, prot. 141711 ha trasmesso il parere n. 342 del 29.02.2012 con il quale ha espresso parere negativo al progetto;

·         il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni con nota 10.04.2012, prot. regionale 169511 del 11 aprile 2012, ha trasmesso il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto;

·         il Parco Regionale dei Colli Euganei con nota 16.04.2012, prot. regionale 177265, ha trasmesso Decreto, 9709/10/1191, di incompatibilità rispetto al Piano Ambientale;

·         Enel con nota 17.04.2012, prot. regionale 184203 del 19.04.2012, ha comunicato che la pratica risulta annullata, ciò ha come conseguenza il venir meno dello stesso presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.

La Conferenza Decisoria ha preso atto altresì delle dichiarazioni a verbale fornite dal delegato della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, il quale ha ribadito le valutazioni negative già espresse con propria nota 22.12.2010, prot. 34143 e pervenuta in Regione il 04.01.2011, prot. 666436.

La Conferenza di Servizi Decisoria ha quindi espresso parere contrario al progetto facendo propri i pareri trasmessi e considerato altresì che, a seguito di quanto comunicato da Enel, risulta essere venuto meno il presupposto essenziale al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Con nota 21.05.2012, prot. 231421, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore documentazione.

Con nota 08.06.2012, prot. 269061, trasmessa alla Regione Veneto e per conoscenza all'Ente Parco e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, le ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato, per il tramite del progettista, hanno presentato le proprie osservazioni.

Con successiva nota 11.09.2012, prot. 407763, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso direttamente alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso - che non ha dato riscontro - le osservazioni pervenute da parte delle ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato, per le eventuali controdeduzioni finalizzate all'emanazione del provvedimento definitivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 2204 del 16.09.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 05.05.2009 e dalla DGR 2373 del 04.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)";

VISTA la DGR453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la DGR 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 19.04.2012;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute l' 08.06.2012, prot. 269061, formulate dalle ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato a seguito del preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, trasmesso dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio, con nota 21.05.2012, prot. 231421;

PRESO ATTO che gli Enti interessati hanno ritenuto di non modificare, a seguito delle osservazioni delle ditte, i propri pareri negativi;

delibera

1.         di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di negare l'autorizzazione alle ditte Tassan Alessandro, residente a Galzignano Terme (PD) - C.F. TSSLSN59R16D889V e Tassan Donato, residente a Galzignano Terme (PD) - C.F. TSSDNT72H05F382E in relazione al progetto presentato per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 999 KWp nel Comune di Galzignano Terme (PD);

3.         di comunicare alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalle ditte Tassan Alessandro e Tassan Donato;

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

6.         avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

7.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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