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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 13 novembre 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2129 del 23 ottobre 2012

NEKTA SERVIZI S.r.l. - Impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossidi di ferro. Comune di localizzazione San Donà di Piave (VE). Comune interessato: Noventa di Piave (VE). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 4/08 e ss.mm. e ii., art. 23 della L.R. n. 10/99, D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009, D.Lgs. n. 59/2005 e L.R. n. 26/07).

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossidi di ferro.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 16/07/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta NEKTA SERVIZI S.r.l., con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) (R.I.diVE/C.F./P.IVA.: 02299920278), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) e contestualmente istanza, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, acquisita con prot. n. 399026/45/07 E.410.0.1E. 410.02.13 relativa all'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossidi di ferro, in Comune di San Donà di Piave (VE).

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 08/09/2009, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture Regionali Direzione Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Servizio Pianificazione Concertata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

Verificata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/09/2009 sui quotidiani "La Nuova Venezia" ed "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di San Donà di Piave (VE), il Comune di Noventa di Piave (VE) ed ARPAV - Direzione Generale - Area Tecnico Scientifica. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 15/10/2009 presso l'Hotel Forte del 48, in Comune di San Donà di Piave (VE).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A, del presente provvedimento.

Fuori i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A, del presente provvedimento.

Con nota del 20/08/2009, prot. n. 461850/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'U.C. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota del 17/09/2009, prot. n. 507779/45.07 E. 410.01.1 del 18/09/2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2009/118, nella quale viene preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, dichiarando che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.

Le valutazioni e le conclusioni contenute nel citato parere, sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 573580/45.07 E. 410.01.1 del 03/11/2010, hanno comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011.

In data 07/07/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

¿          in data 11/10/2011, prot. n. 469910/63.01.07 E. 410.01.1, relativa ad un approfondimento in marito alla coerenza dell'impianto con le problematiche connesse alla presenta di ceri di pirite in molteplici siti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

¿          in data 19/10/2011, prot. n. 484462/63.01.07 E. 410.01.1, relativa alle controdeduzioni ad alcune osservazioni/pareri pervenute durante l'iter istruttorio;

¿          in data 05/03/2012, prot. n. 106816/63.01.07 E. 410.01.1 relativa a :

- seconda relazione tecnico integrativa (02/03/2012);

- allegato n. 1 - Planimetria capannone con lay-out impianto aggiornato (02/03/2012);

- allegato n. 2 - Scheda tecnica "Rompizolle" (02/03/2012);

- allegato n. 3 - Schema di flusso operativo (02/03/2012);

- allegato n. 4 - Tav. 04 Prospetti capannone aggiornato (02/03/2012);

- allegato n. 4 - Tav. 05 Sezioni capannone aggiornato (02/03/2012);

- allegato n. 5 - Schema protocollo di conferibilità rifiuti (02/03/2012);

- allegato n. 6 - Tav. 01 Planimetria di stato di fatto (02/03/2012);

- allegato n. 6 - Tav. 02 Planimetria di progetto (02/03/2012);

- allegato n. 6 - Tav. 06 Schema fognatura - Impianto antincendio (02/03/2012);

¿          in data 27/03/2012, prot. n. 145233/63.01.07 E. 410.01.1 relativa a:

- nota tecnica integrativa (26/03/2012);

- allegato n. 1 - Schema di flusso operativo corretto e Schema di conferibilità rifiuti corretto (26/03/2012);

- allegato n. 2 - Planimetria di progetto con aree di stoccaggio rifiuti in ingresso e uscita (26/03/2012);

- allegato n. 3 - Schede AIA aggiornate (26/03/2012);

¿          in data 27/03/2012, prot. n. 145217/63.01.07 E. 410.01.1 relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 242/2010;

¿          in data 07/05/2012, prot. n. 207495/63.01.07 E. 410.01.1 relativa alla comunicazione di ASI S.p.A. in merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica;

¿          in data 11/05/2012, prot. n. 218566/63.01.07 E. 410.01.1 relativa alla relazione illustrativa e relative tavole inerenti aspetti urbanistici edificatori.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si sono svolte quattro riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, nelle seguenti date:

  • 01/09/2011, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità;
  • 06/03/2012, presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;
  • 2/04/2012, presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;
  • 24/04/2012, presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità.

Per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, con nota n. 415990 E. 410.01.1 dell'08/09/2011, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta Nekta Servizi S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 4/08, venivano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Venezia.

In data 20/10/2011, con prot. n. 0120537, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio parere, acquisito a mezzo fax in data 20/10/2011, con prot. n. 487327/63.01.07 E. 410.01.1.

Successivamente, con nota dell'11/11/2011, prot. n. 527613 E. 410.01.1, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di Venezia, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio provinciale di Venezia n.11/201, acquisita in data 29/02/2012 - prot. n. 96467/63.01.07 E. 410.01.1.

Con nota del 02/03/2012 - prot. n. 102104, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. comunicavano alla Ditta Nekta Servizi S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 26/07.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii..

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, con voto contrario del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto, ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 e ss.mm. e ii., con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 23/05/2012, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranza dei presenti, con voto contrario del delegato dal Presidente della Provincia di Venezia, del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia, del delegato dal Sindaco del Comune di San Donà di Piave ed astensione del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, parere favorevole all'approvazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm. e ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 28/03/2012, Allegato A del presente provvedimento, che costituisce ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) e del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nella medesima seduta del 23/05/2012, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), e della Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale con contestuale approvazione del progetto, n. 355 del 23/05/2012, ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, con l'astensione del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia e la non partecipazione al voto del delegato dal Presidente della Provincia di Venezia, del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia e del delegato dal Sindaco del Comune di San Donà di Piave, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) e della L.R. n. 26/2007, alla Ditta Nekta Servizi S.r.l., relativamente all'impianto di cui al progetto oggetto di approvazione e di giudizio di compatibilità ambientale, che legittima:

¿          i lavori di realizzazione delle proposte impiantistiche previste dal progetto in parola, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

¿          il suo esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo assetto impiantistico, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n, 2794 del 23/11/2010;

¿          le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A del presente provvedimento.

Tenuto conto che il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia non aveva ancora provveduto ad esprimere il proprio parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato presentato dalla Ditta proponente, l'adozione della delibera in Giunta regionale, per l'autorizzazione dell'impianto veniva subordinata all'acquisizione di detto parere.

Il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia ha trasmesso, con nota del 13/06/2012 - Prot. n. 67804/12/VA Class x.10.05, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2012 - prot. n. 283763/63.01.07, le proprie valutazioni di competenza, Allegato B del presente provvedimento, sull'elaborato "P.M.C. - Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 02/12 del 26/03/2012. L'istruttoria riporta le seguenti conclusioni: "(...) Viste le risultanza delle valutazioni per le singole componenti ambientali, stante l'incompletezza della documentazione, non è possibile a questa struttura esprimere un parere esaustivo con particolare riferimento alla componete rumore.".

Per quanto sopra, la Ditta Nekta Servizi S.r.l., dovrà provvedere a:

¿          aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle proposte impiantistiche previste dal progetto in parola e comunque entro 60 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, con particolare riferimento agli aspetti realizzativi delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A al presente provvedimento, nonché delle valutazioni espresse dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, riportate nella nota del 13/06/2012 - Prot. n. 67804/12/VA Class x.10.05, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2012 - prot. n. 283763/63.01.07, Allegato B al presente provvedimento. Il documento aggiornato e concordato con Arpav dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di San Donà di Piave (VE), al Comune di Noventa di Piave (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia;

¿          aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, tenendo conto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A al presente provvedimento, nonché delle valutazioni espresse dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, riportate nella nota del 13/06/2012 - Prot. n. 67804/12/VA Class x.10.05, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2012 - prot. n. 283763/63.01.07, Allegato B al presente provvedimento. Il documento aggiornato e concordato con Arpav dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di San Donà di Piave (VE), al Comune di Noventa di Piave (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia.

A seguito del ricorso giurisdizionale al TAR Veneto proposto dalla società Orinoco S.r.l. che coinvolge aspetti concernenti la presenza nel territorio veneziano di alcuni depositi di ceneri di pirite che, allo stato, a detta del ricorrente, non risulterebbero nella disponibilità della società NEKTA, la Direzione regionale Tutela Ambiente, ha ritenuto opportuno chiedere ad ARPAV (con nota n. 378744 E. 410.01.1 del 20/08/2012), una valutazione in merito a quanto già espresso dalla medesima Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, con parere n. 0120537 del 20/10/2011.

In ottemperanza alla richiesta, ARPAV ha provveduto a redigere una relazione (prot. n. 108303 X.10.05 del 25/09/2012) riportante i dati alla produzione, gestione ed i flussi entro/fuori Veneto dei codici CER richiesti dalla ditta Nekta S.r.l., rivisti alla luce del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. n. 355 del 23/05/2012 (protocollo regionale n. 430344/63.01.07 E. 410.01.1 del 25/09/2012), aggiornati con i dati relativi agli anni 2009 e 2010. Nella nota viene segnalato che:

¿          dai dati riportati emerge che i flussi riguardanti il rifiuto CER 010308, con i quale sono state identificate le ceneri di pirite, interessano quantitativi molto modesti;

¿          per il codice CER 191302, non identificando univocamente le ceneri di pirite, non è possibile stabilire, con i dati in possesso, se vi sia o meno, e quanto possa essere, la produzione/presenza effettiva di ceneri di pirite all'interno del territorio regionale.

In relazione al codice CER 191302, va evidenziato come lo stesso sia stato richiesto dalla Nekta S.r.l., nell'ambito della documentazione progettuale, in virtù delle consistenti volumetrie di ceneri utilizzate per la realizzazione di sottofondi stradali (spesso realizzati all'interno degli stessi stabilimenti che ne facevano largo impiego) ed il rimbonimento di terre depresse (quali vaste aree della zona industriale veneziana).

Va peraltro segnalato che la Ditta, con un successivo documento integrativo di approfondimento, acquisito al protocollo regionale n. 469910/6.01.07 E. 410.01.1 dell'11/10/2011, dava conto degli insediamenti produttivi di acido solforico (dai quali derivano le ceneri di pirite) correlati ad attività che si sono susseguite negli anni passati nel nord e centro Italia.

Dai dati in possesso della Ditta risulta che nel Veneto insistevano nel recente passato numerosi impianti di produzione chimica, con il risultato di avere nei loro dintorni siti di accumulo dei residui produttivi inutilizzati come le ceneri di pirite.

Va inoltre precisato che l'autorizzazione richiesta dal proponente riguarda qualunque disponibilità di ossido di ferro, purché rispettosa dei criteri di accettazione individuati, sia che si tratti quindi del CER 010308 che del CER 191302, così come proposti dalla Ditta Nekta S.r.l. (cfr. Allegato 1 "Schema di flusso operativo e Schema di conferibilità rifiuti corretti", protocollo regionale n. 145233/63.01.07 E. 410.01.1 del 27/03/2012) e prescritti dalla Commissione regionale nel proprio parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A del presente provvedimento.

Da ultimo va evidenziato che tra le prescrizioni della Commissione Regionale V.I.A. elencate nel citato parere n. 355 del 23.05.2012, Allegato A, del presente provvedimento si ritrova, tra le altre, la seguente: "il conferimento delle ceneri di pirite dovrà essere limitato al solo ambito territoriale della regione Veneto".

Sul punto è necessario svolgere opportune considerazioni.

Si rammenta che l'Art. 16 della L.R n. 16/2010 impone, nelle more dell'approvazione dello strumento pianificatorio in materia di rifiuti, l'acquisizione dei pronunciamenti di ARPAV - Osservatorio Rifiuti e del Consiglio Provinciale competente che si pronuncia alla luce del parere reso dall'Osservatorio rifiuti.

Gli elementi sui quali tali pronunciamenti sono chiamati ad essere espressi sono indicati dallo stesso Art. 16 della L.R. n. 11/2010, che menziona la L.R. n. 3/2000 (Art. 11, commi 1 e 2) e il D.Lgs. 152/2006 (Art. 199, comma 3, lettera d).

L'analisi del dettato di tali disposizioni evidenzia che l'identificazione del fabbisogno impiantistico deve essere ispirata dall'adozione di "misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie" (L.R. n. 3/2000, Art. 11, c. 1, lett. e) dovendo fornire "informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario" (D.Lgs. n. 152/2006, Art. 199, c. 3, lett d).

Sul punto, è di tutta evidenza che i sopra richiamati criteri mirano a favorire un rapporto di prossimità tra i luoghi di origine dei rifiuti e quelli di recupero/smaltimento degli stessi. Tuttavia, non si ricava dal dettato delle norme invocate alcun obbligo di esclusività, tale da determinare un vincolo territoriale tassativo tra impianti di gestione di rifiuti speciali e relativo bacino di utenza. Giova rammentare che una tale restrizione, a legislazione vigente, vale esclusivamente per i rifiuti urbani (cfr. Art. 182, comma 3 e Art. 182bis del D.L) e, comunque, in modo non assoluto e inderogabile.

Va ricordato che in materia di rifiuti speciali, vige il principio della libera circolazione delle merci sancito dalla Carta Costituzionale (Art. 120) ed ogni limitazione assoluta in tal senso risulterebbe viziata, come si evince da consolidata ed autorevole giurisprudenza, parte della quale concernente norme della stessa Regione Veneto (cfr. Corte Cost. sent. n. 281/2000 n. 335/2001, n. 505/ 2002, n. 10/2009, n. 205/2010, n. 244/2011).

Nelle more dell'emanazione di norme pianificatorie, il potere discrezionale esercitato dalla pubblica amministrazione, in considerazione del "principio di prossimità", si esprime nella valutazione del potenziale fabbisogno locale relativo ad una determinata tipologia di impianto non potendo essere pregiudicata la libera contrattazione tra produttori di rifiuti e gestore del singolo impianto di trattamento, come peraltro sostenuto dalla richiamata giurisprudenza.

In base alla normativa vigente, la valutazione, alla luce del "principio di prossimità", sul fabbisogno impiantistico relativo ai rifiuti speciali, come quelli di cui si tratta, non può comportare l'obbligo di conferimento da parte di soggetti appartenenti ad un dato ambito territoriale e parimenti, non può sostanziarsi in un divieto assoluto di conferimento nel medesimo impianto da parte di soggetti esterni a tale ambito.

Per quanto sopra considerato, alla luce della documentazione in atti nonché delle considerazioni esposte da ARPAV nella relazione del 25/09/2012, ove viene peraltro richiamato il proprio parere positivo alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi già espresso in data 20/10/2011 (con prot. n. 0120537), si ritiene che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzare l'intervento in questione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007;

VISTA la L.R. n. 11/2010;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006;

VISTA la D.G.R. n. 274/2011;

VISTA la D.G.R. n. 308/2009;

VISTA la D.G.R. n. 327/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1210/2010

VISTA la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 23/05/2012;

VISTO il parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, del 13/06/2012 - Prot. n. 67804/12/VA Class x.10.05, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO ricorso presentato da Orinoco avanti al TAR Veneto nei confronti della Provincia di Venezia n. 86/2012 R.g., sez. III; successivamente integrato, in data 21/06/2012, mediante il deposito di motivi aggiunti nei confronti della medesima Provincia nonché nei confronti della Regione Veneto;

VISTA la nota di ARPAV prot. n. 108303 X.10.05 del 25/09/2012, protocollo regionele n. 430344/63.01.07 E. 410.01.1 del 25/09/2012;

delibera

1.    di prendere atto del parere n. 355 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 23/05/2012, Allegato A del presente provvedimento, facendolo proprio in modo da formarne parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'impianto di recupero e smaltimento di polveri di ossidi di ferro, ubicato in San Donà di Piave (VE), presentato dalla ditta Nekta Servizi S.r.l., con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) (R.I.diVE/C.F./P.IVA.: 02299920278);

2.    in ragione di quanto esposto in premessa, la prescrizione di cui al punto 3) del citato parere n. 355/2012, va letta conseguentemente nel modo riportato al successivo punto 6;

3.    di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm. e ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A al presente provvedimento, fatto salvo quanto riportato al successivo punto 6;

4.    di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm. e ii. e in considerazione delle D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e n. 327 del 17/02/2009, l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A al presente provvedimento e che costituisce ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009) e del comma 6 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

5.    di rilasciare alla Ditta Nekta Servizi S.r.l., con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) (R.I.diVE/C.F./P.IVA.: 02299920278), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 208, comma 6, Parte IVa del D.Lgs. n. 152/06, nonché della Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005) e della L.R. n. 26/2007, che legittima:

- i lavori di realizzazione delle proposte impiantistiche previste dal progetto in parola, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- il suo esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000 e della D.G.R. n. 2794 del 23/11/2010;

- le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A del presente provvedimento, fatto salvo quanto riportato al successivo punto 6;

6.    il punto 3) - pag. 41/56 - di quanto prescritto dalla Commissione Regionale V.I.A. del parere n. 355 del 23/05/2012, va letto nel senso che il conferimento presso l'impianto di rifiuti prodotti all'esterno dell'ambito territoriale diverso dalla regione Veneto è subordinato, alla verifica del rispetto del principio di prossimità;

7.    di prescrivere alla Ditta Nekta Servizi S.r.l. di provvedere, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle proposte impiantistiche previste dal progetto in parola e comunque entro 60 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo, con particolare riferimento agli aspetti realizzativi delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A al presente provvedimento, nonché delle valutazioni espresse dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, riportate nella nota del 13/06/2012 - Prot. n. 67804/12/VA Class x.10.05, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2012 - prot. n. 283763/63.01.07, Allegato B al presente provvedimento. Il documento aggiornato e concordato con Arpav dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di San Donà di Piave (VE), al Comune di Noventa di Piave (VE), all' all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia;

8.    che prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto, la Ditta Nekta Servizi S.r.l. dovrà provvedere ad aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo tenendo conto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 355 del 23/05/2012, Allegato A al presente provvedimento, nonché delle valutazioni espresse dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, riportate nella nota del 13/06/2012 - Prot. n. 67804/12/VA Class x.10.05, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/06/2012 - prot. n. 283763/63.01.07, Allegato B al presente provvedimento. Il documento aggiornato e concordato dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di San Donà di Piave (VE), al Comune di Noventa di Piave (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia;

9.    di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto dovranno iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione (D.G.R.), e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto dovrà avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori;

10.di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella relazione istruttoria tecnica n. 2009/118 del 14/09/2009, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Territoriale;

11.di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

12.di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Nekta Servizi S.r.l (R.I.diVE/C.F./P.IVA.: 02299920278) con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Venezia, al Comune di San Donà di Piave (VE), al Comune di Noventa di Piave (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV);

13.di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

14.di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

15.di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

16.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

17.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2129_AllegatoA_243419.pdf
2129_AllegatoB_243419.pdf

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