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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 30 ottobre 2012


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2061 del 11 ottobre 2012

Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto. Impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La malattia di Aujeszky costituisce una delle più gravi patologie nel suino e, conseguentemente, è causa di pesanti perdite economiche a livello produttivo. Per tale motivo, molti Paesi industrializzati hanno attuato, negli anni, piani di eradicazione della malattia basati sull'utilizzo di appositi vaccini, sul blocco delle movimentazioni negli allevamenti infetti e sull'allontanamento dei soggetti con infezione latente.

Ai sensi delle norme internazionali in vigore, il prerequisito sanitario per consentire il regolare commercio è che la malattia di Aujeszky sia compresa tra le malattie soggette a denuncia (Capitolo 8.2 Terrestrial Animal Health Code dell'OIE e Decisione n. 2008/185/CE), così come è stato definito a livello nazionale dall'O.M. del 29 luglio 1982.

Oltre all'obbligo di denuncia, la Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e la Decisione n.2008/185/CE e s.m.i., definiscono garanzie supplementari per tutelare gli scambi intracomunitari di suini e impongono agli Stati Membri la definizione di misure sanitarie nei confronti dell'infezione attraverso piani di controllo ed eradicazione della malattia che rispondano alle esigenze di tutela del patrimonio suinicolo comunitario.

L'Italia, con il D.M. 1 aprile 1997, ha reso obbligatorio un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati, riproduttori e ingrassi, con l'utilizzo di vaccini.

In considerazione del fatto che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per malattia di Aujeszky e che, in caso di difficoltà da parte dell'Italia nell'ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni, il Ministero della Salute ha deciso di adottare misure sanitarie più stringenti con l'obiettivo di eradicare la malattia e permettere alle Regioni interessate di acquisire lo status di indennità.

Ciò ha comportato la modifica, da parte del suddetto Ministero, delle misure previste dal D.M. 1 aprile 1997, comprendenti - tra le altre - un aggiornamento dei programmi vaccinali, dell'iter sanitario per l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne e del piano di monitoraggio della malattia.

La Regione del Veneto, pur non rappresentando dal punto di vista della numerosità della popolazione di suini, la prima produttrice nazionale in ambito suinicolo, è comunque caratterizzata dalla presenza di un sistema di produzione industriale il cui sviluppo va tutelato; ha inoltre la necessità di difendere alcune importanti produzioni locali tipiche (ad es. i prosciutti DOC).

Da ciò deriva l'opportunità di migliorare sia la sanità degli allevamenti suinicoli sia lo sviluppo delle produzioni agro-alimentari a garanzia della commercializzazione dei prodotti, non solo in ambito nazionale.

Visto quanto sopra, in considerazione delle modifiche degli obiettivi sanitari legati al piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky, per la tutela del patrimonio suinicolo e a garanzia degli scambi intracomunitari e delle esportazioni dei prodotti, s'impone la necessità di integrare tale piano nazionale con un programma di monitoraggio e controllo regionale della malattia, che porti il Veneto all'acquisizione della qualifica di Regione indenne da Aujeszky: in particolare, l'obiettivo è arrivare all'accreditamento ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CE del 26 giugno 1964 e s.m.i. (relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina).

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario approvare l'Allegato A "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto" e relativo sub-Allegato A1 "Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Per l'attuazione del citato Piano è previsto un finanziamento pari ad €. 190.000,00 a favore dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV).

Attestato che l'importo, di cui al paragrafo precedente, è finanziato con fondi regionali e che si dispone la relativa liquidazione a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954;

VISTA la Direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964;

VISTO il D.M. 1 aprile 1997 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e s.m.i.;

VISTA la Decisione della Commissione n. 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 31/01/2012;

VISTA la L.R. n. 14 del 6 aprile 2012;

VISTA la DGR n. 710 del 02 maggio 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012. 

delibera

1.       di approvare l'Allegato A "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto", e relativo sub-Allegato A1"Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.      di assegnare, per i motivi espressi in premessa, all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) la somma complessiva di €. 190.000,00 per l'attuazione del Piano di cui al punto 1.;

3.      di impegnare, a favore dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV), l'importo di €. 190.000,00, sul capitolo 60013 ad oggetto "Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la regione - spese per l'abbattimento di animali infetti e per vari interventi specifici in materia di veterinaria (L. 27/12/1983, n. 730)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

4.      di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'esecuzione del presente provvedimento ed alla liquidazione del finanziamento di € 190.000,00, di cui all'impegno indicato al punto 3. ed a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione accentrata, secondo le seguenti modalità:

-       80% all'approvazione del presente provvedimento;

-       20% alla presentazione, all'Unità di progetto Veterinaria entro il 30 settembre 2013, della relazione sull'attività svolta comprensiva della rendicontazione finanziaria, a firma del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (TV);

5.      di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6.      di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria;

7.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2061_AllegatoA _243209.pdf
2061_AllegatoA1_243209.pdf

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