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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 30 ottobre 2012


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2075 del 11 ottobre 2012

Richiedente: ditta San Francesco Energy srl- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 41.998,92 kWp nei comuni di Bussolengo e Sona (VR) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 41.998,92 kWp nel comuni di Bussolengo e Sona (VR) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con DGR 2204/2008, la Regione ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con DGR 2373/2009 e con DGR 453/2010.

Con nota acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 459121 del 30.08.2010, la ditta San Francesco Energy srl, C.F. e P.IVA 03961010232 con sede in località San Francesco, 69 - Bussolengo (VR) ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 41.998,92 kWp, sito nei comuni di Bussolengo e Sona (VR) all'interno della corte denominata "San Francesco". Con nota 476711 del 09.09.2010 è stata comunicata alla ditta la carenza di documentazione essenziale per l'avvio del procedimento. In data 04.10.2010 la ditta San Francesco Energy ha presentato la documentazione richiesta.

L'impianto fotovoltaico è del tipo non integrato fisso a terra .

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una conferenza dei servizi, ai sensi della L. 241/1990. In applicazione di tali disposizioni si è svolta, in data 04.11.2010, la conferenza di servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente. Nel corso della conferenza, Enel ha chiesto l'autorizzazione al solo esercizio dell'impianto di rete per la connessione in quanto la costruzione verrà effettuata direttamente dalla ditta proponente. Successivamente la ditta ha presentato integrazioni con note acquisite al protocollo regionale, 635131 del 03.12.2010, 305755 del 27.06.2011 e 363513 del 29.07.2011.

In data 04.08.2011, a seguito della richiesta di posticipo della conferenza inizialmente convocata per il giorno 18.07.2011 avanzata dalla Soprintendenza dei BB. AA. e Paesaggistici con nota 18599 dell'8.07.2011, si è riunita la seconda seduta istruttoria, della conferenza di servizi. Tra i soggetti interessati a partecipare alle conferenze di servizi, infatti, è stata individuata, ai sensi del punto 14.09 del DM 10.09.2010, anche la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Nel corso della conferenza di servizi si è preso atto delle comunicazioni di avvio del procedimento, trasmesse alla ditta, per la dichiarazione di interesse culturale di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs 42/2004 della "Corte San Francesco" e delle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs 42/2004. Nella medesima sede il rappresentante della Soprintendenza ha letto e depositato la nota prot. reg.le 373199 del 4.08.2011 con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo sul progetto presentato.

La ditta proponente ha chiesto la sospensione del procedimento fino al 15.09.2011 per poter impugnare i provvedimenti della Soprintendenza. La conferenza, accogliendo la richiesta, ha deciso di fissare la conferenza decisoria per il giorno 29.09.2011.

Nel frattempo la ditta proponente ha impugnato avanti il TAR le comunicazioni di avvio del procedimento relativo all'apposizione dei vincoli chiedendone la sospensiva. In attesa del pronunciamento del TAR la ditta proponente ha chiesto il rinvio della conferenza decisoria. Il TAR, con ordinanza n. 869/2011, ha accolto la richiesta di sospensiva solo con riferimento al vincolo indiretto in quanto "ricorre anche il requisito del periculum giacchè l'imposizione delle misure di salvaguardia è idonea a incidere sul procedimento autorizzatorio per la costruzione di un impianto che utilizza fonti alternative di energia elettrica e su quello di finanziamento dello stesso....".

Con decreto del 22.11.2011, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha dichiarato l'interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, del complesso immobiliare denominato "Corte San Francesco" e ha imposto il vincolo indiretto sull'area ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.Lgs. 42/2004. Di conseguenza la ditta ha impugnato i provvedimenti al TAR Veneto che ha accolto la richiesta di sospensiva con ordinanza 54/2012 ritenendo che sussista il periculum "giacchè l'imposizione di detto vincolo indiretto è idonea a incidere sul procedimento autorizzatorio per la costruzione di un impianto che utilizza fonti alternative ....." Ad avviso del TAR, infatti, "per imporre misure di salvaguardia relative ad un'area così estesa è necessaria una motivazione assolutamente puntuale che giustifichi l'inclusione di tutti i fondi agricoli di pertinenza" .

In data 19.12.2011 si è riunita la terza seduta della conferenza di servizi; in tale sede la Soprintendenza ha depositato nota del 13.12.2011 (prot. reg.le 19.12.2011) con cui è stato espresso il parere di competenza sul progetto presentato.

Nel corso di tale seduta la conferenza ha deciso di rinviare ogni decisione sul progetto al fine di permettere alla Commissione VIA di esprimersi alla luce del decreto di tutela apposto nel frattempo. La Commissione si è espressa con parere n. 325 del 23.11.2011.

Successivamente con sentenza 713 del 24.05.2012 il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal comune di Sona per far accertare l'avvenuto decorso del termine previsto dal D.Lgs. 387/2003 e per far dichiarare l'illegittimità del silenzio - inadempimento della conferenza di servizi.

La conferenza di servizi decisoria si è riunita in data 01.08.2012, a seguito della convocazione effettuata con nota 314532 del 09.07.2012 con la quale è stata esclusa la Soprintendenza ritenendo che non sussistano più i motivi che hanno determinato il coinvolgimento della stessa nel procedimento di autorizzazione unica. Nel corso della seduta la conferenza ha preso atto dell'allontanamento dell'impianto dall'immobile oggetto di tutela e ha dettato alcune prescrizioni al fine di salvaguardare la prospettiva del bene soggetto a vincolo monumentale. A tal fine, è stato chiesto alla ditta di aggiornare gli elaborati grafici prima del rilascio dell'autorizzazione; la ditta stessa ha ritenuto di poter effettuare quanto richiesto nel termine di trenta giorni (Allegato A). Conseguentemente in data 29.08.2012 sono stati inviati i nuovi elaborati che tuttavia sono stati restituiti con nota prot. 407811 del 11.09.2012 in quanto carenti sotto il profilo progettuale. Gli elaborati corretti sono stati quindi inviati il 27.09.2012 con nota acquisita al prot. regionale al numero 434932.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico:

-            MSE Dipartimento per le Comunicazioni, nulla osta acquisito al prot. reg.le 441266 del 26.09.2011, confermato con nota 343551 del 25.07.2012 (Allegato A1);

-            AGSM, acquisito al prot. reg.le 444090 del 27.09.2011 (Allegato A2);

-            Comando provinciale Vigili del fuoco, acquisito al prot. reg.le 588343 del 19.12.2011 (Allegato A3);

-            Provincia di Verona, area Manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale, servizio programmazione, controllo, amministrazione,acquisito al prot. reg.le 588333 del 19.12.2011 (Allegato A4);

-            Comune di Verona, acquisito al prot. reg.le 588504 del 19.12.2011 (Allegato A5);

-            Commissione VIA, parere 325 del 23.11.2011(Allegato A6);

-            Arpav Dipartimento provinciale di Verona, acquisito al prot. reg.le 349915 del 30.07.2012 (Allegato A7);

-            ENAC Direzione Operazioni Venezia, acquisito al prot. reg.le 338871 del 23.07.2012 che rinvia a parere ENAC di Roma del 10.02.2011(Allegato A8);

-            Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, prot. 1565 del 03.02.2011- acquisito al prot. reg.le 64916 del 09.02.2011 (Allegato A9);

-            Veneto Strade SpA - Area Manutenzione - comunicazione prot. reg.le 604583 del 28.12.2011 (Allegato A10).

A conclusione, della Conferenza di Servizi del 01.08.2012, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti interessati, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, richiamate altresì le prescrizioni imposte in sede di conferenza e nei pareri di cui alle note degli enti sopracitati, hanno espresso il proprio assenso, con voto contrario del comune di Sona, al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07.2002, n. 137";

VISTO il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 2204 del 08.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 05.05.2009 e dalla DGR 2373 del 04.08.2009/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29.12. 2003, n. 387)";

VISTA la DGR453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la DGR 253 del 22.02.2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

PRESO ATTO dei verbali delle Conferenze di servizi tenutesi il 04.11.2010, 04.08.2011, 19.12.2011 e 01.08.2012, quest'ultimo allegato per completezza;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse.

delibera

1.         di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare la Ditta San Francesco Energy srl, C.F. e P.IVA 03961010232 con sede in località San Francesco, 69 - Bussolengo (VR) alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e alla costruzione dell'impianto di connessione per la produzione di energia elettrica della potenza di 41.998,92 kWp, sito nei comuni di Bussolengo e Sona (VR) nonché di autorizzare ENEL Distribuzione Spa all'esercizio dell'impianto di connessione, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003, come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui ai pareri resi dagli enti interessati (Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10), comprese le prescrizioni riportate in sede di conferenza di servizi decisoria di cui all'Allegato A al presente provvedimento, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, (con esclusione dell'impianto di connessione e relativa cabina) ai sensi della DGR 453/2010, così come integrata e modificata dalla DGR 253/2012;

3.         di dare atto che l'ordinanza del TAR per il Veneto n. 54/2012 (rg 1609/2011) ha sospeso il provvedimento di imposizione del vincolo monumentale indiretto sull'area interessata dalla realizzazione dell'impianto, anche in considerazione del fatto che "l'imposizione di detto vincolo indiretto è idonea ad incidere sul procedimento autorizzatorio" e che pertanto la concessione della misura cautelare del Tribunale amministrativo è stata finalizzata proprio a permettere il proseguimento dell'iter autorizzatorio;

4.         di dare atto della sentenza del TAR per il Veneto n. 713 del 24.05.2012 che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Comune di Sona;

5.         di dare atto che la ditta proponente ha manifestato l'intenzione di procedere alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nonostante siano ancora pendenti avanti al giudice amministrativo, sia la controversia relativa alla apposizione del vincolo indiretto (rg 1609/2011 citato), sia la controversia promossa dal comune di Sona relativa al ritardo nella assunzione da parte della Conferenza dei provvedimenti di sua competenza (rg. 333/2012 Tar Veneto);

6.         di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990;

7.         di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati, elencati nell'Allegato B, costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

8.         di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell' art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

9.         di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta San Francesco Energy srl;

10.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.     di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

12.     di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

13.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B, i quali sono consultabili presso la Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Allegati (omissis)

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