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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2005 del 02 ottobre 2012
Appostamenti per la caccia agli ungulati. Appostamenti per la caccia ai colombacci. Definizione dei criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza (art. 20 bis, c.2 della L.R.n.50/93).
Note per la trasparenza:
Vengono definiti, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. n. 50/1993, i criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza sulla base dei quali le Province identificano, d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini (CA), le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.
L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Gli appostamenti per la caccia agli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci sono stati oggetto di recenti interventi legislativi da parte del Consiglio regionale. Detti interventi (precisamente: legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 e legge regionale 6 luglio 2012, n. 25) si sostanziano in integrazioni alla legge quadro regionale in materia faunistico-venatoria (la L.R. n. 50/1993) volte a sottoporre finalmente la specifica materia ad un approccio:
- regolamentato sotto i profili costruttivi, tenuto conto che il mantenimento e la valorizzazione delle tipologie costruttive tradizionali (espressione di cultura materiale sensibile ai profili funzionali ma anche all'armonico inserimento visivo del manufatto, pre-requisito tecnico, prima ancora che estetico, in grado di misurare la funzionalità venatoria dell'appostamento stesso nonché espressione di cultura venatoria attenta all'essenzialità degli strumenti e nel contempo all'accuratezza dei medesimi) passano inevitabilmente per l'abbandono di tipologie che nulla hanno a che vedere con quella tradizione venatoria più genuina che da tempo oramai è oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale in materia faunistico-venatoria;
- pianificato sotto i profili territoriali, tenuto conto della necessità di rendere compatibili dislocazione, numero e concentrazione degli appostamenti, e ciò soprattutto nei territori a più elevata presenza degli stessi ove risultano assai radicate le connesse cacce tradizionali/specialistiche;
- semplificato sotto i profili amministrativi, con particolare riguardo al titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica;
- responsabilizzante nei confronti del mondo venatorio, per il tramite del coinvolgimento di ATC e di CA nelle scelte di specifica pianificazione che competono alle Province sulla base degli indirizzi forniti dal presente provvedimento.
A tal fine l'art. 20 bis, comma 2 della L.R. n.50/1993 affida alle Province una serie di compiti, da svolgere sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale:
- identificazione, d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia ed i Comprensori alpini, delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati e quelli per la caccia ai colombacci;
- definizione del numero massimo di appostamenti collocabili;
- definizione delle tipologie costruttive;
- disciplina delle modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti ed attività di controllo di cui all'art.17 della L.R.n.50/93.
La definizione dei criteri minimi uniformi in capo alla Giunta Regionale assume dunque particolare importanza, considerate la specificità e la delicatezza della materia ma anche tenuto conto dell'impegno assunto dalla Regione nei confronti del Governo italiano in ordine al superamento, proprio in sede di approvazione dei criteri stessi, dei profili di incostituzionalità paventati a carico di norme regionali che si riterrebbero invasive di competenze esclusive dello Stato in materia paesaggistica, e ciò attraverso una stretta interlocuzione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (facente capo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che dia vita ad una cornice regolamentare, pianificatoria ed amministrativa concordata, garantendo così più solida base giuridica all'intervento operato per via legislativa.
Il presente provvedimento mira a fornire i più volte richiamati criteri minimi uniformi secondo una strategia che risulti essa stessa condivisa dalla summenzionata Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto:
- definizione di una cornice univoca che affronti in modo preciso la questione dell'inserimento paesaggistico degli appostamenti, valida in tutta la regione e tuttavia adattabile a livello provinciale in un rapporto di interlocuzione dinamica con la medesima Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- valorizzazione delle competenze regolamentari e pianificatorie in capo alle Province;
- responsabilizzazione effettiva delle strutture associative presenti sul territorio (Comprensori Alpini; Ambiti Territoriali di Caccia) attraverso l'implementazione di un regime autorizzatorio che si rivolge non al singolo cacciatore ma direttamente alla struttura associativa (CA; ATC), che diventa quindi titolare e responsabile degli appostamenti presenti nel proprio territorio;
- pieno conseguimento della multi-funzionalità degli appostamenti;
-semplificazione amministrativa, attraverso la prevista comunicazione al Comune territorialmente competente (articolo 20 bis, commi 3 e 3bis della L.R. n. 50/93) alla quale si accompagni una dichiarazione di ottemperanza rispetto a quanto disposto in materia dalla novellata L.R. n. 50/93 e a quanto disposto dalle Province in applicazione del presente provvedimento.
Sulla base della suddetta strategia sono stati predisposti i criteri minimi uniformi riportati nell'allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A. Detti criteri minimi sono stati sottoposti all'esame della più volte richiamata Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto nel corso di due riunioni tecniche tenutesi in data 16 luglio e 1 agosto u.s., acquisendo in tale sede un preliminare riscontro favorevole. Formale riscontro positivo è stato quindi formalizzato con nota prot. 17629 del 27.09.2012 facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B.
Si è quindi in grado di procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione degli allegati criteri minimi uniformi che dovranno essere recepiti dalle Province in sede di applicazione dell'art.20 bis, comma 2 e dell'art. 9, comma 2 lett. h) della L.R. n.50/93.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTO l'art.20 bis, comma 2 della L.R. n. 50/93;
RICHIAMATO il D.Lgs 22.1.2004 n.42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio);
RICHIAMATO l'art.117, c.2 lettera s), della Costituzione;
DATO ATTO della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
VISTO l'allegato parere favorevole della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, facente capo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. n.17629 del 27.09.2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare, ai sensi e per i fini di cui all'art. 20 bis, comma 2 della L.R. n. 50/1993, i criteri minimi uniformi in materia di appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci di cui all'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;
2. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alle Amministrazioni provinciali, all'ANCI Veneto, ai Comprensori alpini, agli Ambiti territoriali di caccia, alle Associazioni venatorie riconosciute;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
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