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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 09 ottobre 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1886 del 18 settembre 2012

Superstrada Pedemontana Veneta: gestione e utilizzo dei materiali di scavo. Disposizioni operative e procedurali. D.lgs. n° 152/2006 - D.G.R. n° 2424/2008 D.lgs. n° 117/2008 - L.R. n° 44/1982 - D.G.R. n° 761/2010.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda disposizioni per la corretta gestione dei materiali prodotti dai lavori di scavo per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, anche nei confronti del sistema estrattivo regionale.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione del C.I.P.E. n° 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il Progetto Preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il "Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza", per l'attuazione della Pedemontana Veneta.

Con Convenzione in data 21.10.2009 è stata affidata dal Commissario Delegato all'A.T.I. composta dal Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni e dalla Società Itinera Infraestructuras S.A., la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. L'arteria si sviluppa in senso trasversale est ovest e interessa tutto il territorio regionale, lungo una direttrice posta alla base dei rilievi pedemontani, nelle province di Vicenza e Treviso.

Trattandosi di opera stradale a quattro corsie, con ampi tratti in trincea e galleria, è prevista la produzione di un ingente volume di materiale costituito prevalentemente da terreno vegetale derivante dal primo strato superficiale di debole spessore, da materiale ghiaioso proveniente dagli strati più profondi in cui ha sede l'acquifero indifferenziato caratteristico della fascia pedemontana e da smarino derivante dagli scavi in galleria.

Secondo i dati contenuti nel Progetto Definitivo, approvato con Decreto del Commissario Delegato n° 10 del 20.09.2010, la realizzazione dell'infrastruttura in argomento prevede un esubero complessivo di materiale di circa 13 milioni di mc nell'arco di 5 anni, derivante dalle opere di scavo sia in galleria che in trincea, dei quali circa 9 milioni di m.c. di materiale inerte utilizzabile industrialmente e costituito in prevalenza da sabbie e ghiaie.

E' del tutto evidente l'impatto che la movimentazione di tale volume di materiale genera sulla gestione del territorio e sulla tutela dell'ambiente. E' altresì evidente come l'offerta di tale materiale possa incidere in modo rilevante sulle esistenti attività del settore estrattivo.

Si consideri inoltre che l'entità dei volumi in gioco determina effetti rilevanti sul soddisfacimento dei fabbisogni regionali di materiali di cava o assimilati e, di fatto, costituisce una fonte di materiale alternativa alle cave che consente di contenere lo sfruttamento del territorio.

Scopo del presente provvedimento, quindi, è quello di fornire le procedure per il corretto utilizzo del materiale originato dai lavori della Pedemontana al fine di contenere tali impatti e di armonizzare la gestione del medesimo, anche nell'ambito del sistema estrattivo regionale, coerentemente con il quadro normativo vigente in materia, ciò anche a maggior dettaglio delle previsioni effettuate in sede di valutazione di impatto ambientale dell'opera.

Sono, pertanto, riportate nel seguito alcune disposizioni operative e procedurali afferenti la gestione del materiale inerente derivante dalla realizzazione dell'opera.

1) DISCIPLINA GENERALE VIGENTE

Per quanto riguarda la gestione dei materiali ricavati dal sottosuolo, le vigenti disposizioni nazionali e regionali prevedono sostanzialmente tre fattispecie principali:

·       materiale prodotto da un'attività estrattiva autorizzata ai sensi della L.R. n° 44/82, in sostanza il materiale di cava;

·       materiale derivante da lavori di scavo per la realizzazione di opere pubbliche o private, tra cui le cosiddette terre e rocce da scavo;

·       materiale allo stato naturale scavato durante un'attività di costruzione, da riutilizzare nel medesimo sito di escavazione, come previsto dall'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs.152/2006.

Alla prima fattispecie, che comprende il materiale di cava a giacimento e i materiali associati derivanti dalla coltivazione dello stesso, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 44/1982 e al D.lgs.117/2008 per i rifiuti di estrazione e connessa D.G.R. n. 761/2010.

Alla seconda fattispecie, qualora non si tratti di "prodotto" come in seguito definito, è applicabile la disciplina di cui alla Parte IV del D.lgs. n°152/2006 e, in particolare, l'art. 186 del D.lgs. n°152/2006 che stabilisce i requisiti che consentono di gestire le terre e rocce da scavo come "sottoprodotti" e la correlata D.G.R. n° 2424/2008, attuativa della norma statale. Diversamente, il materiale è qualificabile come rifiuto.

Alla terza fattispecie appartiene il materiale costituito da suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, per il quale vi è certezza che verrà riutilizzato, a fini di costruzione, allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato. Per detto materiale, ai sensi del citato articolo 185 comma 1 del D.lgs. n°152/2006, non si applica la normativa contenuta nella parte IV del decreto medesimo.

2) QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE

In ragione del Decreto Commissariale n° 10/2010 di approvazione del Progetto Definitivo, risulta che il materiale derivante dagli scavi previsti dal progetto della Pedemontana è costituito delle seguenti tipologie.

Prodotto

Trattasi del materiale generalmente proveniente dagli strati più profondi degli scavi della Pedemontana e costituito da materiale inerte, direttamente impiegabile in sostituzione dei materiali di cava anche nei processi produttivi.

Va dato atto che l'art. 2 della L.R. 07.09.1982, n° 44 (norme per la disciplina dell'attività di cava) stabilisce che i lavori di scavo effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private non siano soggetti alla normativa regionale sulle cave.

Tale materiale rientra fra i beni economici del bilancio finanziario dell'opera ed è stato considerato dalla Regione (e pro tempore dal Commissario Delegato), che ne aveva la disponibilità a seguito dell'esproprio dei terreni interessati, come parziale corrispettivo dei lavori eseguiti dal Concessionario dell'opera.

Il concetto, peraltro, non è nuovo nella normativa regionale e figura già applicato ad esempio in occasione di lavori di scavo per la manutenzione d'alveo dei corsi d'acqua demaniali. A tal proposito si evidenzia come la DGR 2424/2008 prevede che "non sono parimenti soggetti alla disciplina dell'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali....".

In altri termini, il riconoscimento delle caratteristiche tecniche del materiale ai fini del suo diretto utilizzo in sostituzione dei materiali di cava, eseguito già in fase progettuale nonché la cessione del materiale al Concessionario già in fase di appalto dell'opera quale parziale corrispettivo dei lavori, portano a ritenere che il materiale medesimo, in quanto dotato di un effettivo e dichiarato valore commerciale oggetto del contratto di appalto, costituisca componente essenziale per la realizzabilità dell'opera e quindi rappresenti uno degli scopi del processo di costruzione dell'opera medesima.

Detto materiale può pertanto definirsi come prodotto industrialmente utilizzabile o, più semplicemente, prodotto.

Come tale, il prodotto non è soggetto alla normativa di cui alla Parte IV del D.lgs.152/2006 e in particolare non è soggetto alla disciplina per le terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 del D.lgs. n°152/2006 e connessa D.G.R. n° 2424/2008.

Terre

Trattasi di materiali, non rientranti tra quelli ceduti al Concessionario come parziale corrispettivo dei lavori, il cui utilizzo è condizionato al possesso dei necessari requisiti, anche di qualità ambientale, determinati ai sensi della vigente normativa.

Tali materiali derivano per lo più dall'escavazione dello strato superficiale del terreno e, ai fini del presente provvedimento, possono definirsi terre.

Le terre possono essere utilizzate, come sottoprodotto, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (art. 186, comma 1 D.lgs. n°152/2006) ovvero per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati (art. 186, comma 7-bis). Possono altresì essere utilizzate, sempre come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava (art. 186 comma 1 lettera g).

In linea generale, le terre sono soggette alla disciplina per le terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 del D.lgs. n° 152/2006 e connessa D.G.R. n. 2424/2008.

In particolare, l'impiego delle terre, che non siano quelle di cui all'art. 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n°152/2006, è subordinato alla stesura e approvazione del progetto di cui all'art. 186 comma 2 del D.lgs. n°152/2006 e al punto 1.1.1. dell'Allegato A alla D.G.R. n° 2424/2008. In ragione della particolarità e dimensioni dell'intervento, il progetto può essere redatto, approvato e realizzato per stralci, in coerenza con l'individuazione e l'avanzamento dei cantieri.

Il materiale che, pur potendo collocarsi tra le terre, è gestito in conformità a quanto previsto dall'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n° 152/2006 - e pertanto riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato, ove per sito si deve intendere quello individuato nell'ambito del citato progetto di cui all'art. 186 comma 2 del D.lgs. n°152/2006 - non è soggetto alla disciplina di cui alla Parte IV del D.lgs. n°152/2006 e, quindi, è sottratto anche alle disposizioni particolari stabilite per le terre di cui all'art. 186 del decreto medesimo, fatta salva la verifica dell'assenza di contaminazione.

Materiale di rifiuto

Trattasi del materiale che non è un prodotto, né soddisfa i requisiti previsti dall'attuale normativa per le terre e rocce da scavo e i sottoprodotti e, quindi, deve essere trattato come rifiuto.

3) UTILIZZO DEL MATERIALE

Il prodotto può essere utilizzato nei modi seguenti:

a) reimpiego diretto e immediato nel cantiere della Pedemontana;

b) commercializzazione immediata ovvero lavorazione presso impianti esterni alle aree di cava;

c) stoccaggio temporaneo all'interno di una cava non estinta, per la successiva commercializzazione o reimpiego nel cantiere della Pedemontana;

d) stoccaggio temporaneo all'interno di una cava non estinta, per il trattamento di prima lavorazione in loco e successiva commercializzazione o reimpiego nel cantiere della Pedemontana;

e) stoccaggio in altri siti, in attesa della commercializzazione

Le terre possono essere destinate - come sottoprodotto - all'esecuzione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, nell'ambito dei cantieri della Pedemontana Veneta ovvero in altre opere pubbliche o private, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 185, 186 e 184 bis del D.lgs.152/2006 e di cui alle D.G.R. n. 2424/2008 e n. 794/2009.

In conformità a tali disposizioni, verificata la sussistenza dei requisiti ivi stabiliti, i materiali costituiti da terre e rocce da scavo - anche di gallerie - qualora non contaminati, possono essere utilizzati:

- nell'ambito del cantiere della Pedemontana, anche previo trattamento consentito dall'art. 184 bis del D.lgs. n° 152/2006, in impianti esterni al cantiere;

- all'esterno dell'ambito del cantiere:

a)   per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del citato art. 186 e delle procedure previste dalla D.G.R. n° 2424/2008;

b)   nei processi industriali, come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, ai sensi del medesimo articolo 186, comma 1 lettera g).

Resta fermo, per il materiale di cui all'art.185 comma 1 lettera c), del D.lgs. n° 152/2006, l'obbligo del suo utilizzo nello stesso sito in cui è stato scavato.

Nel caso in cui le terre siano utilizzate nell'ambito di cave non estinte per le necessità della ricomposizione ambientale prevista dal progetto di coltivazione autorizzato ovvero per migliorare la ricomposizione stessa mediante il raggiungimento, nelle aree scavate, di quote superiori a quelle previste in progetto, ciò deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste al primo comma dell'art. 186 del D.lgs. n° 152/2006 e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 761/2010.

Le presenti disposizioni, in applicazione del punto 14) della lettera B) dell'Allegato A alla D.G.R. n° 761/2010, determinano e modalità di recepimento nell'ambito delle cave dei materiali assimilati/sostitutivi ai materiali di cava provenienti dalla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

4) NORME E PROCEDURE

4 a) Caratterizzazione del materiale

Si ritiene opportuno, in un'ottica di tutela e prevenzione ambientale, che tutti i materiali derivanti dai lavori di scavo della superstrada Pedemontana Veneta, siano essi prodotto ovvero terre, vadano comunque soggetti a indagine ambientale.

Le procedure per l'esecuzione dell'indagine ambientale, su prodotto o terre, sono, in linea generale, quelle contenute nell'Allegato A alla D.G.R. n° 2424/2008, dal cui esito si ottiene la caratterizzazione del materiale, ai fini di verificarne la destinazione d'impiego.

Tuttavia, in ragione della particolarità dell'intervento e dell'interesse pubblico sotteso, della particolarità del materiale rinvenuto, delle caratteristiche d'uso delle aree interessate dai lavori e dell'entità dei volumi in gioco, l'indagine ambientale per la caratterizzazione del materiale avviene secondo specifici protocolli concordati con A.R.P.A.V., in dipendenza dalle zone da indagare, dalla qualificazione, quantità e caratteristiche del materiale rinvenuto e della sua destinazione.

4 b) Tracciabilità del materiale

Il trasporto dei materiali costituiti da prodotto ovvero da terre, deve essere accompagnato da documentazione che consenta la tracciabilità dei materiali.

Nel trasporto del prodotto, la tracciabilità è assolta con la documentazione fiscale che accompagna la merce, purché vi sia riportato anche il lotto del cantiere di provenienza.

In ragione della particolarità dell'intervento e dell'entità dei volumi in gioco, nel trasporto delle terre all'esterno del cantiere, sottoposte all'art.186 del D.lgs. n° 152/2006, la tracciabilità è assolta con la documentazione contenente gli elementi previsti al punto 1.4 dell'Allegato alla D.G.R. n° 2424/2008, ma può essere redatta in forma cumulativa, mediante un unico modello - in triplice copia - riportante tutti i viaggi effettuati dal veicolo nella giornata di riferimento.

Conseguentemente, il documento deve essere compilato con i dati dei viaggi eseguiti nella giornata, sottoscritto di volta in volta da produttore, trasportatore e destinatario di ogni viaggio, e conservato nell'automezzo fino alla fine della giornata. Terminata la giornata, copia del documento, completo e sottoscritto in ogni sua parte, è consegnata ai soggetti interessati.

Nel trasporto del materiale di cui all'art.185 comma 1 lettera c) del D.lgs. n° 152/2006, all'interno del sito in cui è stato scavato, come definito al punto 2) voce Terre, la tracciabilità non è necessaria e pertanto non è richiesta la documentazione di accompagnamento di cui alle disposizioni della DGR 2424/2008, anche se il trasporto avviene interessando tratti di viabilità pubblica.

4 c) Impiego del materiale nel cantiere della Pedemontana

E' consentito, senza particolari modalità operative, l'utilizzo del prodotto derivante dai lavori della Pedemontana, per la realizzazione di riempimenti, rinterri, modellazioni e rilevati all'interno del cantiere dell'opera. L'utilizzo è possibile anche se preceduto da operazioni di prima lavorazione del materiale, eseguita anche in impianti esterni al cantiere.

Parimenti, è consentito l'utilizzo di terre e rocce da scavo derivanti dai lavori della Pedemontana per la realizzazione di riempimenti, rinterri, modellazioni e rilevati all'interno del cantiere dell'opera, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.186 del D.lgs.152/2006. L'utilizzo è possibile anche se preceduto dal trattamento consentito dall'art. 184 bis del D.lgs.152/2006, anche in impianti esterni al cantiere.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. n° 152/2006 comma 1 lettera c), è consentito l'utilizzo - allo stato naturale - dei materiali di scavo non contaminati proveniente dai lavori della Pedemontana, per la realizzazione di riempimenti, rinterri, modellazioni e rilevati all'interno del medesimo sito in cui è stato scavato. L'utilizzo è possibile anche se preceduto dal trattamento consentito dall'art. 184 bis del D.lgs. n° 152/2006, anche in impianti esterni al cantiere.

Fermo restando quanto già indicato al punto 4 a) per la caratterizzazione del materiale, l'assenza di contaminazione - sia nel prodotto che nelle terre - è determinata mediante verifica che le concentrazioni espresse dal materiale siano inferiori ai limiti della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n°152/2006, come integrati dalle disposizioni di cui al punto 4.2.della DGR 2424/2008, corrispondenti alla destinazione di utilizzo o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento del sito in cui viene utilizzato, da determinarsi con le procedure di cui alla D.G.R. n° 464/2010. Nella verifica vanno considerate le matrici ambientali di riporto di cui all'allegato 2 alla Parte IV del D.lgs. n° 152/2006, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n° 2/2012 convertito nella legge n° 28/2012.

In ogni caso deve essere garantita l'omogeneità delle caratteristiche geologiche dei siti di provenienza e di destinazione del materiale.

4 d) Stoccaggio temporaneo e/o lavorazione in cava del prodotto

La D.G.R. n° 761/2010 recante disposizioni attuative in applicazione del D.lgs. n° 117/2008, prevede, alla sezione B punti 12 e 14 dell'Allegato A, alcune prescrizioni relativamente alle lavorazioni e stoccaggi di materiali provenienti dall'esterno.

In particolare la deliberazione non ammette, nelle cave, stoccaggi di materiale non attinente l'attività di coltivazione, se non destinato alla ricomposizione o alla prima lavorazione negli impianti della cava, e consente la lavorazione in cava di materiale di provenienza esterna purché ciò avvenga in via secondaria e residuale rispetto alla coltivazione della cava.

Tuttavia, le medesime disposizioni prevedono, per i recepimenti in cava di materiali assimilati/sostitutivi dei materiali di cava provenienti da opere pubbliche di competenza regionale, la possibilità per la Giunta regionale di adottare disposizioni specifiche che tengano conto degli aspetti ambientali e logistici.

In ragione di ciò, considerato che per i lavori della Pedemontana sussiste la circostanza di cui sopra, nelle cave regionali in attività, è possibile:

a)      il solo stoccaggio del prodotto proveniente dai lavori della Pedemontana, anche nelle cave non dotate di impianto di lavorazione;

b)      lo stoccaggio e prima lavorazione del prodotto nelle cave già dotate di impianto di lavorazione;

c)      la prima lavorazione in cava del prodotto, anche in termini non residuali rispetto alla coltivazione della cava:

Ciò posto, tenuto conto delle esigenze di contenere quanto più possibile gli impatti ambientali, paesaggistici e sociali della movimentazione e utilizzo del materiale sul territorio, è consentito il deposito provvisorio del prodotto proveniente dai lavori della Pedemontana e la prima lavorazione dello stesso, alle seguenti condizioni:

·        l'individuazione dei siti di cava ove stoccare e lavorare il prodotto, deve avvenire in modo da contenere il più possibile il percorso degli automezzi;

·        la cava in cui avviene lo stoccaggio e/o la lavorazione del prodotto deve essere una cava di sabbia e ghiaia, secondo la classificazione di cui all'art 3 della L.R. n° 44/1982;

·        in caso di lavorazione del prodotto, la cava deve essere già dotata di idoneo impianto di prima lavorazione;

·        il volume dello stoccaggio temporaneo non può superare in ogni momento il 50 % del volume già scavato nel sito di cava;

·        il prodotto proveniente dalla Pedemontana, depositato in cava ed entrato nella disponibilità del titolare della cava per la successiva commercializzazione, non può essere immesso sul mercato per una percentuale annua superiore alla percentuale annua di materiale residuo estratto dalla cava;

·        non abbiano luogo emissioni o impatti diversi da quelli autorizzati per la cava di destinazione;

·        la lavorazione in cava del prodotto, in linea generale, deve avvenire in modo da consentire la conclusione della coltivazione e la ricomposizione ambientale nei tempi stabiliti nell'autorizzazione della cava;

·        il piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava deve essere aggiornato, con particolare riferimento alla caratterizzazione e destinazione del materiale residuale (limo) derivante dalla prima lavorazione in cava del prodotto proveniente dalla Pedemontana.

In ogni caso, prima dell'inizio dello stoccaggio e/o lavorazione del prodotto nell'ambito della cava, il titolare dell'autorizzazione di cava invia alla Regione la comunicazione con cui attesta il rispetto delle condizioni sopra riportate. Parimenti, comunica alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, i volumi di prodotto depositati ed eventualmente lavorati nell'anno precedente.

Per il prodotto della Pedemontana non è dovuto al Comune il contributo di cui all'articolo 20 della L.R. n° 44/82.

Qualora lo stoccaggio e/o lavorazione nella cava del prodotto proveniente dalla Pedemontana con le modalità sopra indicate, comporti, per documentate ragioni, il rallentamento dei lavori di coltivazione del giacimento e conseguentemente il superamento dei termini temporali di durata dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, ciò costituisce motivo per l'ottenimento della proroga, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. n° 44/1982, che in ogni caso non potrà superare la metà del tempo previsto nell'autorizzazione medesima.

4 e) Utilizzo in cava delle terre per ricomposizione ambientale

In conformità alle disposizioni di cui al punto 13) della lettera B) dell'allegato A alla D.G.R. n° 761/2010, è consentito l'utilizzo delle terre provenienti dai lavori della Pedemontana, per la ricomposizione ambientale delle cave, alle seguenti condizioni:

1.      l'apporto e utilizzo delle terre deve avvenire nel rispetto delle previsioni del progetto di ricomposizione ambientale come autorizzato e del piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato;

2.      deve essere redatto dal proponente e approvato dall'Autorità competente, il progetto di cui all'art. 186 comma 2 del D.lgs. n° 152/2006 e al punto 1.1.1. dell'Allegato A alla D.G.R. n° 2424/2008.

3.      le terre devono presentare concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n° 152/2006 o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava.

Parimenti, per la ricomposizione della cava, possono essere utilizzati i limi derivanti dalla prima lavorazione, in cava, del prodotto di cui al punto 4 e), a condizione che gli stessi presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n° 152/2006 o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava, da determinarsi secondo la DGR n.464/2010.

La disponibilità di terre può costituire opportunità per la redazione di un progetto, anche in variante non sostanziale ai sensi del punto 7, Allegato A alla D.G.R. n° 652/2007, teso a migliorare la ricomposizione ambientale della cava già autorizzata, in conformità alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 186 del D.lgs. n° 152/2006. In tal caso, l'utilizzo delle terre provenienti dall'esterno della cava è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alla variante e all'adeguamento e approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Le varianti di cui sopra che prevedano solo il riempimento totale o parziale della cava, in modo da ottenere una ricomposizione finale più vicina alla situazione ante escavazione, sono considerate a tutti gli effetti varianti migliorative e sono approvate con la procedura delle "varianti non sostanziali" di cui alla D.G.R. n° 652/2007.

In ogni caso, prima dell'utilizzo delle terre, il titolare dell'autorizzazione di cava invia alla Regione la comunicazione con cui attesta il rispetto delle condizioni sopra riportate. Parimenti, comunica alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, i volumi delle terre utilizzati nell'anno precedente per la ricomposizione della cava.

4 f) Impiego del materiale in altri ambiti

E' consentito, l'utilizzo del prodotto proveniente dai lavori della Pedemontana per la realizzazione di riempimenti, rinterri, modellazioni e rilevati in un qualunque sito diverso da quelli di cui ai punti precedenti.

Ai sensi dell'articolo 186 del D.lgs. n° 152/2006, per le medesime finalità, è consentito l'utilizzo delle terre provenienti dai lavori della Pedemontana, ferme restando le condizioni di cui al punto 3.

Qualunque materiale, sia prodotto che terre, fermo restando quanto già indicato al punto 4 a), deve presentare concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. n° 152/2006, come integrati dalle disposizioni di cui al punto 4.2.della DGR 2424/2008, corrispondenti alla destinazione del sito di utilizzo o non superare i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento del sito medesimo, da determinarsi con le procedure di cui alla D.G.R. n° 464/2010.

5) MONITORAGGIO

Il monitoraggio ambientale avviene secondo procedure concordate con A.R.P.A.V.

Il monitoraggio del materiale che è entrato nel circuito estrattivo, avviene mediante comunicazione alla Regione, con cadenza semestrale, dei volumi stoccati, lavorati e utilizzati in cava nel semestre precedente.

Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità, con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI i DD.lgs. n° 152/2006 e n° 117/2008

VISTE le LL.R. n° 44/1982 e n° 5/2007;

VISTE le DD.G.R. n° 761/2010 e n° 2424/2008

delibera

1) di approvare le disposizioni operative e procedurali di cui in premessa, concernenti la gestione del materiale prodotto dai lavori di realizzazione della strada Pedemontana Veneta;

2) di trasmettere il presente provvedimento ad A.R.P.A.V., alle Province del Veneto, all'Associazione Industriali, al Commissario Delegato per la Pedemontana e all'ANCE.

3) di incaricare dell'attuazione della presente deliberazione, la Direzione Geologia e Georisorse, la Direzione Strade Autostrade e Concessione e la Direzione Tutela Ambiente, per le rispettive competenze;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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