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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 agosto 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1543 del 31 luglio 2012

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.

Note per la trasparenza:

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle Province competenti per territorio. La presente deliberazione modifica la precedente n. 2229 del 20.12.2011.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2229 del 20.12.2011, pubblicata sul BUR n. 3 del 10.01.2012, sono state emanate le norme in materia di prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedente DGR n. 2528 del 14.07.1999.

In sede di prima applicazione, sono pervenute alcune osservazioni in merito alle modalità applicative ed al contenuto del testo dell'Allegato A alla DGR 20.12.2011, n. 2229; il presente provvedimento mira quindi ad ottimizzare la funzionalità della precedente modificando la medesima deliberazione al fine di accogliere le osservazioni oggetto di revisione, presentate in particolar modo dalle Provincie e dalle Associazioni di categoria, di cui si riportano in sintesi i principali oggetti:

-        Modalità di calcolo, punti 1-2-3 dell'Allegato A alla DGR n. 2229/2011, delle garanzie finanziarie da prestare per le discariche adibite allo smaltimento di rifiuti pericolosi, non pericolosi ed inerti.

-        Pagamento delle garanzie finanziarie per gli impianti di depurazione che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e per gli impianti con attività di recupero, autorizzati ai sensi degli artt. 208, 214-216, diverse dalla sola messa in riserva (R13).

-        Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie (punto B dell'Allegato A alla DGR n. 2229/2011).

-        Casi di riduzione/incremento degli importi delle garanzie finanziarie (punto C dell'Allegato A alla DGR n. 2229/2011).

-        Precisazioni in merito alla validità della DGR n. 3962 del 10.12.2004 "Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i.".

Tenuto conto delle osservazioni pervenute e delle relative valutazioni istruttorie condotte dalla Direzione Ambiente, si propone di procedere alla modifica, e conseguente sostituzione, dell'Allegato A alla DGR 2229/2011, mediante il recepimento dell'Allegato Aal presente provvedimento recante "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti".

Tale Allegato contiene, in particolare, indicazioni relative ai seguenti aspetti:

-          Punto A - Definizione dell'entità delle garanzie finanziarie applicate alle discariche di rifiuti, nonché agli impianti di gestione rifiuti sia in procedura ordinaria che semplificata.

-          Punto B - Modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie.

-          Punto C - Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie come sopra individuate.

-          Punto D - Disposizioni di carattere generale.

-          Punto E - Norme transitorie.

A seguito degli incontri tenutisi con le Province, è emersa inoltre l'opportunità di definire, a livello regionale, un modello unico da adottarsi da parte di tutti i soggetti beneficiari, costituito dallo "Schema di Polizza Fideiussoria" che si riporta nell'Allegato B alla presente deliberazione.

Quanto alla DGR 10.12.2004 n. 3962 stante l'intervenuta modifica normativa ed in particolare Titolo V della Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta deliberazione è da considerarsi revocata.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

VISTO il Titolo III-bis,della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128;

VISTI gli artt. 10 e 14 del D.lgs. 13.01.2003, n. 36;

VISTO l'art. 10, del D.M. 28.04.1998, n. 406;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3 e la L.R. 16.8.2007, n. 26;

VISTE le DGR 14.07.1999, n. 2528 e 20.12.2011, n. 2229;

delibera

1.       Di sostituire con l'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Allegato A alla DGR n. 2229 del 20.12.2011.

2.       Di far proprio il contenuto di cui all'Allegato B al presente provvedimento, "Schema di polizza fideiussoria", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3.       Di stabilire che:

-        I soggetti gestori delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito.

4.       Di revocare la DGRV n. 3962 del 10.12.2004 "Garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del d.lgs. n. 22/97 e s.m.i.".

5.       Di trasmettere copia integrale della presente DGR al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale;

6.       Avverso al presente atto, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010.

7.       Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

 8.       Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A e dell'Allegato B.

(seguono allegati)

1543_AllegatoA_242194.pdf
1543_AllegatoB_242194.pdf

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