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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 04 settembre 2012


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 07 agosto 2012

Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 21/1989; L.R. n. 22/1989). Anno 2012.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento assegna un contributo sociale agli Istituti religiosi che assistono direttamente presso il proprio Istituto i propri religiosi anziani non autosufficienti. Ripartizione dell'importo disponibile in proporzione alle giornate di effettiva assistenza nell'anno 2011.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 21 del 20 luglio 1989 e con Legge Regionale n. 22 del 20 luglio 1989, si sono regolamentati i contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti.

Con Deliberazione n. 4304 del 30.11.1999, la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 55/1982, come modificato dall'art. 71 comma 3 della L.R. n. 6/97, aveva configurato l'assistenza resa dalle Comunità religiose ai propri religiosi anziani come una specifica forma di assistenza di tipo domiciliare.

Con le successive Deliberazioni nn. 4192/2000, 2975/2001, 2122/2002, 2484/2003 e 2158/2004, 2106/2005, 453/2006, 3987/2006, 3156/2007, 3698/2008, 4052/2009, 2902/2010 e 2503/2011 la Giunta Regionale ha assegnato i finanziamenti, mantenendo le condizioni ed i criteri descritti dalla succitata DGR n. 4304/1999 per l'attribuzione dei contributi.

Al fine di dare continuità assistenziale, con il presente atto si conferma il finanziamento alle Comunità religiose che ospitano, presso le proprie strutture private, persone religiose anziane non autosufficienti, al fine di un accudimento pari a quello che si ottiene a domicilio. Per la concessione dei contributi gli Enti Religiosi devono mantenere le condizioni di cui alla DGR n. 4304/1999.

In particolare le Aziende ULSS di competenza territoriale devono accertare il possesso dei seguenti requisiti:

- condizioni di non autosufficienza delle persone anziane religiose accertate dalla UVMD con la scheda SVAMA;

- condizioni igienico-sanitarie dei locali in cui sono ospitate le persone anziane religiose;

- adeguatezza degli arredi

- presenza di persone dedite alla cura di religiosi anziani non autosufficienti nell'ambito dell'intera giornata;

- garanzie in merito alla disponibilità di medici e personale infermieristico;

- convenzioni o accordi con strutture sanitarie in caso di particolari esigenze.

L'attestazione del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi è obbligatoria per le Comunità che per la prima volta richiedono l'inserimento nella graduatoria degli Enti beneficiari.

I requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2011.

Tale accertamento è sostituito, per gli Enti che hanno già ottenuto il contributo nell'anno precedente, dalla dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione religiosa attestante il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici già verificati dall'Azienda U.L.S.S. per gli anni precedenti. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 478 e 479 c.p.. Ove in tutto o in parte le condizioni presentassero delle variazioni rispetto all'anno precedente il legale rappresentante dovrà informarne l'Azienda U.L.S.S. di competenza che provvederà agli opportuni accertamenti.

In riferimento all'anno 2012 hanno inoltrato domanda di finanziamento le Comunità Religiose indicate nell'Allegato A,che fa parte integrante del presente atto, per le quali le condizioni previste dalla DGR n. 4304/1999 sono state soddisfatte. Complessivamente il numero di persone religiose non autosufficienti assistite privatamente nelle Comunità nel 2011 risulta pari a n. 1597.

Considerato che, nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012, la somma disponibile è pari a euro 1.250.000,00, il relatore propone che venga ripartita, con criterio matematico, tra le Comunità indicate nell'Allegato A in ragione di un contributo pro capite annuo pari a euro € 956,30, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella struttura delle persone assistite.

La liquidazione delle somme spettanti sarà effettuata in osservanza alle "Direttive per la gestione del bilancio 2012" approvate con DGR n. 710 del 2 maggio 2012 e previa acquisizione - per le Comunità di nuovo inserimento o con aumento del numero di assistiti - della relazione da parte della Azienda ULSS territorialmente competente indicante l'accertamento delle condizioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate all'assistenza "domiciliare" di ospiti anziani non autosufficienti e l'attestazione delle condizioni di non autosufficienza degli stessi ospiti e - per le Comunità già inserite in graduatoria regionale - della dichiarazione da parte del Legale Rappresentante attestante il permanere del possesso dei citati requisiti.

Con il presente provvedimento pertanto si propone di approvare l'elenco delle Comunità Religiose beneficiarie del contributo suddetto e le relative assegnazioni, e di autorizzarne la liquidazione delle somme di cui alla colonna "importo assegnato" dell'Allegato A;

La spesa rientra fra gli interventi che fanno riferimento al Fondo regionale per le politiche sociali istituito con l'art. 133, comma 1 della L.R. n. 11/2001, la cui ripartizione - ai sensi del comma 3 dello stesso articolo - è avvenuta in sede di Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e di successivo assestamento di bilancio ed in particolare fa carico al seguente capitolo di spesa: 100708 - Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno alle famiglie per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L.R. n.11/2001, art. 133, 3° comma, lett. E).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-    UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-    Vista la L.R. n. 21/1989;

-    Vista la L.R. n. 22/1989;

-    Vista la L.R. n. 5/1996;

-    Vista la L.R. n. 6/1997;

-    Vista la L.R. n. 11/2001, art. 133, comma 3;

-    Vista la L.R. n. 4/2003;

-    Vista la L.R. n. 39/2001, art. 42, 1° comma, e art. 44;

-    Vista la DGR n. 4304/1999;

-    Vista la DGR n. 710 del 2 maggio 2012;

delibera

1.       di assegnare alle "Comunità religiose" indicate nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente atto, le somme specificate alla colonna "Importo assegnato" per complessivi euro 1.250.000,00;

2.       di impegnare a favore delle "Comunità religiose" la spesa di euro 1.250.000,00 sul capitolo n. 100708 ad oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - interventi di sostegno per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (art. 133, c. 3, lett. e), L.R. 13/04/2001, n. 11)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3.       di dare atto che le somme assegnate alle Comunità di cui all'Allegato A del presente provvedimento soddisfano i requisiti e le condizioni previsti dalla DGR n. 4304/1999, in osservanza alle "Direttive per la gestione del bilancio 2012" approvate con DGR n. 710 del 2 maggio 2012;

4.       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5.       di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali all'adozione degli atti necessari alla relativa liquidazione di spesa, secondo le modalità ed i termini espressi in premessa;

6.       di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;

7.       di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

1713_AllegatoA_242172.pdf

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